Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 314
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

Onorevoli Senatori. – Uno dei principali diritti dei bambini è quello di avere una famiglia e crescere in un ambiente familiare ed accogliente. A tal fine è indispensabile che il legislatore predisponga strumenti che rendano effettivo questo diritto. Nel nostro ordinamento la presa di coscienza del legislatore è stata alquanto tardiva, in quanto solo con la legge 28 marzo 2001, n. 149, sono state apportate modificazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, il cui titolo richiama ora espressamente il diritto del minore a una famiglia.
L'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, in particolare, dispone ora che il minore ha diritto a crescere e essere educato nell'ambito della propria famiglia. Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove, tuttavia, non sia possibile l'affidamento presso una famiglia, lo stesso articolo prevede che il minore sia inserito in una comunità di tipo familiare oppure, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato.
L'affidamento familiare, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 184 del 1983, è disposto dal servizio sociale locale previo consenso manifestato dai genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Nel caso in cui manchi l'assenso dei genitori, provvede il tribunale per i minorenni.
Nella prassi i minori accolti in strutture residenziali appositamente pensate per detti soggetti possono avere un'età compresa tra zero e diciassette anni e talvolta il loro specifico progetto di accoglienza può prevedere anche un accompagnamento sino al compimento dei ventuno anni o, in casi particolari espressamente previsti dalla legge, fino al compimento dei venticinque anni. Il bambino accolto, nella maggioranza dei casi, ha ancora i genitori e ciò comporta che la sua permanenza nella struttura residenziale sia puramente temporanea. La sua famiglia, in tali circostanze, non è in condizione di offrire al minore la cura connessa all'età evolutiva, a motivo di situazioni di disagio o di episodi di violenza, e per tale ragione si dà luogo all'affidamento sino a quando le difficoltà non siano state completamente superate. Non sempre, tuttavia, la conclusione del percorso di accoglienza residenziale conduce al ritorno del bambino presso la sua famiglia originaria: accanto all'ipotesi della riunificazione familiare, che presuppone ovviamente la rimozione dei problemi che hanno determinato l'affidamento temporaneo, esistono anche altre opzioni, quali in particolare l'affidamento familiare o l'adozione, se non addirittura l'avvio all'autonomia o l'inserimento in altro servizio residenziale.
In ogni caso, la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali chiamati ad organizzare e gestire il sistema di protezione e cura dei bambini. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500-3.000 euro al mese. Ecco, quindi, che un ente locale è soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione. I comuni risentono di questi ingenti costi ed è nei loro confronti che appare indispensabile un contributo da parte dello Stato.
Obiettivo del presente disegno di legge è, in particolare, quello di prevedere una compartecipazione da parte dello Stato ai costi sostenuti dall'ente locale per l'affidamento dei minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
Per sostenere le attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte dei comuni, l'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito un Fondo (cap. 2353 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno) che reca uno stanziamento di 186 milioni per il 2022. La gestione del Fondo, inizialmente affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata trasferita (dall'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) al Ministero dell'interno, che provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Partendo dai dati pubblicati negli ultimi report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, calcolando una media annuale di 7.000 minori per un costo mensile di 2.500 euro ciascuno, il costo è di 210 milioni annui per i soli minori non accompagnati.
In capo ai comuni rimane quindi, una parte degli oneri sostenuti per i minori stranieri non accompagnati e l'intera copertura degli oneri per gli altri minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. A fine 2019, il report presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha certificato la presenza sul territorio nazionale di 27.608 minori collocati fuori famiglia (al netto dei minori stranieri non accompagnati), di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni. I bambini in affidamento familiare sono l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. A livello economico, considerando circa 30.000 euro annui i costi per ogni ragazzo, per i soli ragazzi accolti in servizi residenziali, si stimano 420.000.000 a carico degli enti locali.
Il disegno di legge in oggetto propone quindi l'istituzione di un Fondo di 200 milioni annui presso il Ministero dell'interno, che agisca parallelamente a quello per i minori stranieri non accompagnati, per la compartecipazione da parte dello Stato ai costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. Le risorse sono distribuite annualmente nei limiti delle risorse previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza)

1. Nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, dei princìpi della Convenzione sui diritti sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e nell'ambito delle finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 200 milioni di euro annui, per la compartecipazione dello Stato alle spese a tale scopo sostenute dagli agli enti locali. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse del Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza.

2. Le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori, sono tenuti a presentare annualmente all'ente erogatore, in formato digitale, un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.