Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 164
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Delega al Governo per l'adozione di misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili

Onorevoli Senatori. – I lavori socialmente utili (LSU) rappresentano quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti titolari di trattamenti previdenziali, come, ad esempio, quelli espulsi dalle medie e grandi imprese a cui veniva erogata la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), esteso successivamente anche ai disoccupati di lungo periodo iscritti nelle liste del collocamento provvisorio.
I LSU, concepiti dal legislatore come politica attiva del lavoro, hanno segnato il passaggio da un modello di lavoro prettamente socio-assistenziale (welfare), ad un modello socio-lavorativo (workfare) che condiziona l'aiuto sociale – erogato dallo Stato ai soggetti beneficiari – all'obbligo per questi ultimi di fornire servizi utili alla collettività volti alla creazione di nuove opportunità di lavoro, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo stabile nel tempo.
Il bacino nazionale dei lavoratori socialmente utili, ovvero impiegati in lavori socialmente utili e in lavori di pubblica utilità (LSU/LPU), si compone di circa 14.500 lavoratori dislocati soprattutto nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed impiegati, principalmente, presso circa 1.000 enti locali, nonché classificati in due categorie: i cosiddetti transitoristi, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) e i non transitoristi o autofinanziati (con oneri a carico delle regioni di appartenenza).
Nel corso di venticinque anni il legislatore è intervenuto sulla materia regolata ancor oggi dall'obsoleto decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) in maniera disorganica, confermando per i soggetti impegnati in progetti di LSU il rapporto di utilizzo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 468 del 1997, che preclude l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con gli enti di appartenenza, fissandone al tempo stesso come peculiarità la carenza di un regolare contratto di lavoro.
Infatti, sin dall'inizio, il legame tra enti utilizzatori e soggetti utilizzati ha evidenziato la tipicità di un vero e proprio rapporto di subordinazione (rilevazione entrata/uscita tramite il badge, giustificativo in caso di assenza e per motivi personali e di malattia, visite fiscali, ordini di servizio, piano ferie autorizzato, svolgimento di servizi e mansioni sopperendo a carenze di organico eccetera), a cui non ha corrisposto il necessario riconoscimento di un regolare contratto di lavoro.
Dopo circa un ventennio, a fronte di prestazioni di venti ore settimanali, i lavoratori continuano a percepire, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o dalle regioni, un sussidio di disoccupazione, denominato « assegno di sussidio per attività socialmente utili » (ASU), pari a 580,14 euro mensili, carente di tutte le voci retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali (progressione economica e crescita professionale, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, eccetera) ma soprattutto carente sotto l'aspetto previdenziale, a causa del mancato versamento dei contributi pensionistici, che ha significato per l'intera categoria il consapevole sperperamento del proprio patrimonio lavorativo, ovvero l'impossibilità di poter contare su un reddito pensionistico proporzionato al lavoro effettivamente svolto.
L'indiscriminato rinnovo dei progetti (proroghe) perpetrato da oltre venti anni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dagli enti locali – al solo scopo di replicare il superato rapporto di utilizzo oltre che precludere la normalizzazione occupazionale dei lavoratori – ha portato in evidenza una cattiva gestione della materia dei LSU, con il ricorso a lavoratori sottopagati in sostituzione di carenze di organico, eludendo i normali canali per il reclutamento di personale previsti dalla legge, in contrasto con i princìpi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti, anche, dalla Carta costituzionale.
Alla luce delle considerazioni svolte, il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di sanare il vuoto normativo generato sino ad ora attraverso la definitiva assunzione e contrattualizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) e di quelli socialmente utili (LSU) del cosiddetto bacino storico nazionale visto che, da oltre venticinque anni, assicurano con professionalità l'indispensabile svolgimento delle funzioni amministrative tipiche degli enti di appartenenza (operai addetti alle manutenzioni, istruttore finanziario, istruttore tecnico, istruttore amministrativo, servizi demografici, cimiteriali, trasporti, scolastici, eccetera), sopperendo a carenze di organico – dovute al blocco delle assunzioni – con evidenti risparmi in termini di risorse finanziarie per la rigorosa osservanza dei vincoli di finanza pubblica nel rispetto del patto di stabilità interno, anche in considerazione del fatto che i suddetti lavoratori, sempre più numerosi, stanno ricorrendo all'autorità giudiziaria nazionale ed europea, avverso tale illegittimo trattamento, aprendo un contenzioso con lo Stato senza precedenti.
Il disegno di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 reca le finalità della legge che, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, è volta alla contrattualizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili al fine di rimuoverli dal bacino storico nazionale.
L'articolo 2 reca l'ambito di applicazione della legge in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
L'articolo 3 reca la delega al Governo per la stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Esso, infatti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, è volta alla contrattualizzazione a tempo indeterminato, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, al fine di rimuoverli definitivamente dal bacino storico nazionale, anche attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale con le regioni e le autonomie locali.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Art. 3.

(Delega al Governo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attivare una ricognizione del numero dei lavoratori residuati nel bacino storico nazionale presso ogni regione di appartenenza;

b) effettuare la ricognizione degli enti utilizzatori e promotori di progetti per l'impiego di LSU operanti nei territori regionali;

c) prevedere la collocazione dei lavoratori presso gli enti di appartenenza, anche attraverso il trasferimento presso altri enti non promotori di progetti per l'impiego di LSU con distanza dalla residenza dei medesimi non superiore a trenta chilometri;

d) realizzare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, in deroga ai vincoli in materia di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni;

e) ricorrere alla mobilità per i lavoratori, presso tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla completa rimozione dal bacino storico nazionale;

f) stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, per un impegno settimanale non inferiore a trenta ore;

g) agevolare la contrattualizzazione anche attraverso l'ausilio delle risorse proprie delle regioni, delle amministrazioni locali, singolarmente ovvero in cooperazione con altre amministrazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati anche in mancanza dei pareri.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. I finanziamenti degli interventi di cui all'articolo 3 sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di seguito denominato « fondo ».

2. Le risorse del fondo, destinate per le annualità 2022 e 2023 alle attività di lavori socialmente utili, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 2.

3. Al fondo sono altresì destinate le risorse di provenienza europea, regionale e locale afferenti al Fondo per l'occupazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.