Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 203
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SILVESTRONI, NASTRI, SPINELLI, MATERA e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2022

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

Onorevoli Senatori. – In considerazione della manifesta impossibilità degli enti provinciali e metropolitani di garantire i servizi preposti e, prioritariamente, quelli della sicurezza, delle strade provinciali e delle scuole, è da ritenere urgente un intervento legislativo di profonda revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta « legge Delrio », che superi la prospettiva di precarietà dell'assetto del governo provinciale per restituire a tali enti una prospettiva certa, quali istituzioni costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione.
Nella XVII legislatura, anche nelle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati durante l'esame della proposta di legge atto Camera n. 1542 (poi divenuto la citata legge n. 56 del 2014), la Corte dei conti ha depositato un documento nel quale ha individuato alcuni punti di criticità sul versante istituzionale, ma soprattutto sul versante finanziario, che già aveva fornito rilevanti spunti di riflessione.
In esso la Corte dei conti dichiarava, infatti, che « non si può ritenere che il progetto centri l'obiettivo del riordino dell'intervento pubblico sul territorio e della semplificazione dell'intermediazione pubblica in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza ».
Questi e altri importanti spunti richiamano il Parlamento a prendere atto dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 e a essere consapevoli che le province sono articolazioni della Repubblica al pari dei comuni e delle regioni, sebbene con ruoli e funzioni diversi.
Dopo l'esito del referendum era ancora più evidente che la riforma dell'assetto territoriale provinciale non poteva e non doveva violare le disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione, il quale sancisce che la sovranità appartiene al popolo e che il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione.
La necessità del superamento della legge Delrio deriva anche dal fatto che essa non può essere attuata poiché le province sono ancora previste dalla Costituzione e mantengono le competenze sull'edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, sui trasporti e sulle strade provinciali; per esercitare tali funzioni le province necessitano urgentemente di risorse, posto che attualmente le strade e le scuole provinciali sono lasciate senza manutenzione, non è garantita l'assistenza ai disabili, il personale trasferito e quello rimasto, a causa della permanente carenza di organico, non sono in grado di svolgere i compiti loro assegnati e i centri per l'impiego, che dovrebbero favorire il reinserimento dei disoccupati, rimangono in bilico tra la competenza concorrente tra Stato e regioni.
In sostanza la legge Delrio si è limitata ad abolire i compensi e l'elezione diretta degli organi provinciali e delle città metropolitane; questa esperienza negativa deve essere superata e la parola deve tornare ai cittadini che dovranno essere di nuovo chiamati a eleggere gli amministratori della propria provincia e della propria città metropolitana in osservanza dell'articolo 1 della Costituzione.
Le lacune, le contraddizioni e le criticità della « norma transitoria » rendono assai arduo il governo dei territori, come nel caso della diversa durata del mandato del presidente e del consiglio provinciale, il primo in carica per quattro anni, il secondo solo per due, che impedisce la programmazione triennale.
Il rilievo riconosciuto dalla Carta costituzionale alle province impone, inoltre, una chiara opposizione alle fusioni obbligatorie tra comuni, che si configurano come uno strumento anticostituzionale, che attenta alla democrazia impedendo ai cittadini di eleggere il proprio sindaco.
Il lavoro dell'Intergruppo parlamentare denominato « Riordino territoriale e superamento della Delrio », costituito fin dall'inizio della XVIII legislatura, si era proposto l'obiettivo di rimuovere il carattere di presunta incostituzionalità dei due commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e, precisamente, il comma 5, in materia di città metropolitane, che recita: « In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge (...) », e il comma 51, in materia di province, che recita « In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge (...) ».
Anche nella presente legislatura appare del tutto evidente l'esigenza di definire le competenze costituzionali e le responsabilità legislative e finanziarie al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di ripristinare la sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione attraverso la sola modalità costituzionalmente prevista, cioè il suffragio universale, e la reintroduzione dell'elezione diretta del presidente e dei consiglieri della provincia e, ovviamente, l'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani.
Il presente disegno di legge, inoltre, ristabilisce il ruolo e le competenze delle giunte provinciali come era previsto precedentemente dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

(Giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico »;

b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la giunta provinciale »;

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

« 56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico ».