Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
Modifiche al codice civile in materia di cognome
Onorevoli Senatori. – Con l'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021, la Corte Costituzionale è tornata sul complesso tema del cognome materno a distanza di cinque anni dalla sentenza n. 286 del 2016.
In particolare, il giudice delle leggi ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui tale articolo, anche a seguito della pronuncia del 2016, impone che, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, il figlio acquisisca il cognome paterno, anziché i cognomi di entrambi i genitori.
Preliminarmente occorre evidenziare come la disciplina in materia di cognome si ricavi da un complesso di disposizioni eterogenee quali gli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, l'articolo 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile, e gli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
La predetta ordinanza n. 18 del 2021 non è la prima decisione con cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione: oltre che nella già ricordata sentenza n. 286 del 2016, il giudice costituzionale ha avuto modo di occuparsi della automatica attribuzione al figlio del cognome paterno in più occasioni. Al riguardo val la pena ricordare la sentenza n. 61 del 2006, una sentenza con la quale il giudice costituzionale pur rilevando il contrasto con la Costituzione della predetta disciplina, ha scelto di non sanzionarla per non invadere la sfera di discrezionalità riservata al legislatore, lasciando, pertanto, a quest'ultimo la scelta tra le diverse opzioni possibili.
A fronte dell'inerzia del legislatore la coppia di coniugi milanesi, attori nel giudizio principale nel corso del quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale risolta con la sentenza del 2006, si è rivolta alla Corte europea dei diritti dell'Uomo denunciando la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 8 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, e dell'articolo 14, che pone il divieto di discriminazione. La Corte europea, con la sentenza del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, ha condannato l'Italia per la violazione dei citati articoli 8 e 14 affermando che « la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione del cognome del marito non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne » e conseguentemente auspicando un intervento del legislatore italiano al fine di adeguarsi a quanto statuito dalla Corte stessa.
Nel 2016, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi nuovamente sulla questione dichiarando l'incostituzionalità della disciplina che impone al figlio il solo cognome paterno, finanche nel caso in cui i genitori siano concordi nell'attribuirgli entrambi i cognomi. Con la sentenza n. 286 la Corte infatti ha sanzionato il mancato « seguito » legislativo dato alla decisione del 2006, reso ancora più grave dal fatto che, nel frattempo, il Parlamento, con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che elimina dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, avesse affermato il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.
Tale sentenza rappresenta un passo molto importante nella vicenda del cognome del figlio: la Corte infatti chiude la pronuncia con un monito a un « indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità ».
La scelta a favore del doppio cognome, come evidenziato dal giudice costituzionale, ma anche da un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, risponde a una lettura della Costituzione che, alla luce della mutata coscienza sociale, appare più conforme al dettato costituzionale. Una lettura che garantisce al contempo la parità tra i genitori, ai sensi degli articoli 3 e 29 della Costituzione, ma anche il diritto all'identità personale del figlio.
Infatti la tassativa prevalenza del cognome paterno, negando al figlio la possibilità di essere identificato fin dalla nascita anche con il cognome materno, ne sacrifica il diritto all'identità.
La Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi più volte a garanzia della tutela dell'identità dello status di figlio. Già con la pronuncia n. 297 del 1996, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità per il figlio naturale di conservare il cognome originario che gli viene attribuito dall'ufficiale dello stato civile, a fianco a quello del genitore che lo ha riconosciuto successivamente.
La Corte inoltre, con numerose pronunce successive, ha già superato più volte il favor per il cognome paterno, esigendo che il diritto al cognome venga garantito nell'ambito della formazione sociale primaria qual è la famiglia, sia nel diritto della madre di trasmettere il proprio cognome, sia nel diritto del figlio ad acquisire segni di identificazione provenienti dal ramo familiare di entrambi i genitori.
Tuttavia, a fronte dell'inerzia del legislatore, nell'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021, la Corte si è trovata costretta a ribadire che, nell'impossibilità che la norma possa consentire l'attribuzione anche del solo cognome materno, si sostanzia un'ulteriore forma di lesione dell'identità, ancor più grave, sia perché non più in linea con i tempi, sia perché in aperto contrasto anche con il principio del superiore interesse del minore. Un principio che impone la tutela, già in tenera età, dell'identità personale, con l'esclusione di qualsiasi automaticità.
Infine, aspetto affatto secondario, il predetto articolo 262 del codice civile, secondo quando affermato nell'ordinanza de quo, contrasta con l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza tra uomo e donna rispetto al paritario rilievo dei genitori nella trasmissione del cognome al figlio.
Tale profilo di illegittimità si iscrive nella prevalenza, che la Corte definisce secolare, del cognome paterno. Una prevalenza che « deriva da una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale, che non è più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna; ».
Il presente disegno di legge si propone dunque l'intento di superare le criticità e l'acclarata illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla trasmissione del cognome, assolvendo, pertanto, il compito che gli è stato più volte sollecitato negli anni dal giudice delle leggi.
Art. 1.
(Cognome del coniuge)
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio ».
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
Art. 2.
(Cognome dei figli)
1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:
« Art. 143-quater. – (Cognome del figlio di genitori coniugati) – Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o il cognome della madre, secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale di stato civile.
In caso mancato accordo al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
Ai figli degli stessi genitori nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.
Il figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta ».
Art. 3.
(Cognome del figlio nato fuori
del matrimonio)
L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio) – Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater.
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il cognome di questo si aggiunge a quello del primo genitore. A tal fine è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento e quello del minore al compimento dei quattordici anni di età.
Il giudice decide in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, terzo comma.
In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, quarto comma ».
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 299 del codice civile e dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 299. – (Cognome dell'adottato) – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Se l'adottato ha due cognomi, ai sensi dell'articolo 143-quater o dell'articolo 262, lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applica l'articolo 143-quater ».
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
« Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile.
2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.
3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».
Art. 5.
(Fatti costitutivi del possesso di stato)
1. All'articolo 237, secondo comma, del codice civile, dopo l'alinea è inserito il seguente capoverso: « che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore ».
Art. 6.
(Cognome del figlio maggiorenne)
1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, facendone richiesta all'ufficiale di stato civile con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata, che sono annotati nell'atto di nascita.
2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 7.
(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile)
1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.
3. I genitori del figlio minorenne nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-quater. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne, al compimento dei quattordici anni di età.