Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo
Onorevoli Senatori. – La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa », ossia la cannabis sativa L., ha introdotto una disciplina del comparto con lo scopo di rilanciare la relativa filiera e il settore primario.
L'articolo 1 della suddetta legge, al comma 2, precisa che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Ai sensi della medesima legge n. 242 del 2016, il commercio e il consumo di infiorescenze a basso contenuto di principio attivo (delta 9-THC) non sono espressamente vietati.
La legge, infatti, se da un lato individua alcune destinazioni d'uso, quali alimenti e cosmetici, semi-lavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bioedilizia, eccetera, dall'altro nulla prevede circa la possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo, consentendo in tal modo a numerose rivendite di commercializzare le infiorescenze ottenute.
In pratica, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 242 del 2016, in Italia diverse aziende si sono proposte sul mercato con prodotti a base di cannabis con percentuali di principio attivo psicotropo delta 9-THC tali da rendere il prodotto commerciale « legale », ritenendo che la liceità della coltivazione di questo tipo di prodotto ne comportasse ipso facto la libera vendita sul mercato.
Si tratta di un fenomeno ormai diffusissimo in ogni parte d'Italia, che ha inevitabilmente creato non pochi problemi per gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti (Forze di polizia, autorità giudiziaria), trovatisi a fronteggiare la presenza sul mercato di un prodotto apparentemente identico allo stupefacente ma – per la prima volta – posto in vendita in regolari esercizi commerciali.
La vendita di derivati e infiorescenze di cannabis sativa L. sta crescendo in modo esponenziale avvalendosi di un'« apparente zona franca » in cui il commercio e il consumo di infiorescenze a basso contenuto di delta 9-THC non sono testualmente vietati dalla citata legge.
Il 19 febbraio 2018, il segretariato generale del Ministero della salute ha richiesto al Consiglio superiore di sanità un parere sulla commercializzazione di prodotti contenenti THC, al fine di stabilire se si tratti di prodotti pericolosi per la salute umana dei quali va impedita la vendita o se essi possano essere immessi in commercio e a quali condizioni.
Il 10 aprile 2018, nel parere conclusivo formulato dal Consiglio superiore di sanità, si raccomanda la necessità « che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei prodotti » contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa. Questo perché il limite di THC previsto dalla legge (0,2-0,6 per cento) « non è trascurabile » e gli effetti psicotropi possono comunque prodursi, magari aumentando le dosi, peraltro con un consumo « al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre ». Insomma, non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze.
Il Consiglio superiore di sanità ha ricordato che nei prodotti in vendita al pubblico non dovrebbero essere presenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui al citato testo unico sulle tossicodipendenze, quali il delta 9-THC.
Nel 2019 è stata pubblicata un'indagine svolta dall'istituto di ricerca Health promotion & Life science – Addiction research group, in collaborazione con l'Università della Florida e la Comunità di San Patrignano, riguardante le conoscenze e i comportamenti degli studenti veronesi sull'uso e la vendita della cannabis light.
Gli autori dello studio – in primis il neuroscienziato Giovanni Serpelloni, direttore dell'Unità operativa complessa Dipartimento dipendenze dell'azienda unità locale socio-sanitaria 9 di Verona, nonché Senior nr Fellow presso il Drug policy Institute, Departement of psychiatry in the College of medicine dell'Università della Florida – hanno evidenziato la pericolosità e i potenziali problemi in termini preventivi e di condizionamento dei comportamenti di salute nei giovani.
Sono state registrate una serie di informazioni estremamente preoccupanti sotto il profilo delle scarse ed errate conoscenze che sono in possesso degli studenti relativamente all'acquisto e all'utilizzo (prevalentemente attraverso la via respiratoria) della cannabis light. È infatti presente una serie di distorsioni cognitive potenzialmente in grado di alterare anche la percezione del rischio nei confronti della cannabis in generale, e quindi di conseguenza i comportamenti di salute.
Il professor Serpelloni ha rimarcato come « la condizione attuale di comunicazione mediatica e di esposizione ambientale di negozi fortemente connotati con insegne riportanti esplicitamente la parola e le immagini della cannabis, sono in grado inoltre di creare disorientamento e confusione relativamente allo stato di legalità di tali vendite ed uso. Dei 1484 studenti intervistati (di età compresa tra i 13 e i 19 anni, equamente divisi tra maschi e femmine) oltre il 40 per cento ha dubbi o convinzione errate sulla ipotetica avvenuta legalizzazione della cannabis in generale. Il 48,8 per cento degli intervistati erroneamente ritiene legale fumare le infiorescenze messe in vendita come prodotti da collezione, con etichette che riportano chiaramente “non per uso umano”. Il 36,6 per cento degli intervistati erroneamente ritiene legale la vendita delle infiorescenze per fumarle. Il 47,1 per cento degli intervistati erroneamente ritiene legale acquistare le infiorescenze per fumarle. Il 46,8 per cento degli intervistati erroneamente ritiene che la cannabis light possa curare le malattie. Il 31,4 per cento degli intervistati erroneamente ritiene che i negozi non siano autorizzati per legge a vendere la cannabis light, solo per collezione o ricerca escludendo quindi l'uso umano. L'8,5 per cento degli intervistati erroneamente ritiene che la cannabis light possa essere usata anche dai minorenni, mentre il 23,5 per cento è in dubbio. Il 64,8 per cento degli intervistati erroneamente ritiene o non sa che la cannabis light può far risultare positivo il drug test nei guidatori con il pericolo di venir quindi riscontrati positivi ai possibili controlli della Polizia Stradale alla guida di motocicli o auto. Gli studenti intervistati sottovalutano quindi il conseguente ritiro della licenza di guida, la confisca del mezzo e i problemi legali derivanti. Il 9,4 per cento degli intervistati ha fumato cannabis light.
Si tenga conto della giovane età degli intervistati per la maggior parte minorenni. Si evidenzia che anche nei soggetti con meno di 14 anni esiste una quota del 2,3 per cento che ha usato (e quindi probabilmente acquistato) cannabis light. Tale percentuale tra i 15 e 17 anni arriva al 9,2. Il 22,2 per cento degli intervistati ha fumato cannabis potenziata (illegale). Per meglio interpretare la gravità di questo dato si tenga conto della giovane età degli intervistati per la maggior parte minorenni. Si evidenzia che nei soggetti con meno di 14 anni esiste una quota del 4,8 per cento che ha usato cannabis potenziata. Tale percentuale tra i 15 e 17 anni arriva al 22,8 ».
Nello studio viene inoltre evidenziato come la ricerca scientifica, e in particolare quella nel campo delle neuroscienze, abbia ampiamente dimostrato che l'uso di cannabis può produrre gravi effetti neurotossici particolarmente importanti nello sviluppo del cervello degli adolescenti: « In quell'età infatti il cervello è ancora in evoluzione e quindi particolarmente sensibile. Gli effetti documentati sono la compromissione della memoria, delle capacità attentive e quindi dell'apprendimento oltre che della motivazione e della capacità di affrontare e risolvere i problemi. Anche il controllo del comportamento e degli impulsi è compromesso per l'azione inibitoria sulla corteccia prefrontale (controllo dell'aggressività) di questa droga. La cannabis inoltre, agendo sul cervelletto, crea una importante alterazione del coordinamento motorio e della capacità di guidare sicuramente documentate anche dai molti incidenti mortali di chi ha guidato dopo aver fumato. È dimostrato che l'assumere cannabis in giovane età (sotto i 18 anni) fa diminuire il quoziente intellettivo degli assuntori di ben 8 punti dopo 30 anni ».
Lo studio contiene, altresì, dati relativi a problemi di disturbi psicotici, sottolineando che « persone che usano cannabis hanno maggior probabilità di sviluppare schizofrenia e altre patologie psichiatriche oltre che crisi di panico. Esse sono più inclini a sviluppare depressione. Ultimamente, la risonanza magnetica ha dimostrato che i fumatori cronici di cannabis hanno alterazioni cerebrali importanti che compromettono la normale struttura e funzione. Da una nuova ricerca internazionale lesioni della struttura sono state riscontrate anche con pochi spinelli. Da un punto di vista comportamentale spesso c'è un difficile controllo degli impulsi di violenza ed aggressività. Anche malattie quali bronchiti croniche e cardiopatie ischemiche sono aumentate nei consumatori. Tutti questi effetti sono correlati al delta 9 – THC e più è alta la concentrazione e più i sintomi sono forti e duraturi ».
Emerge, ancora, che « la cannabis odierna è molto potenziata e può raggiungere alte percentuali di principio attivo, fino al 38 per cento (la pianta in natura ha il 4 per cento). Il pericolo nella cannabis light non è chiaramente la percentuale di THC che è bassissima ma il fatto che le persone che la usano, soprattutto i minori, apprendono comportamenti e atteggiamenti verso le droghe sicuramente pericolosi in termini preventivi ed evolutivi. Però, anche se la percentuale è bassa, il THC si può accumulare e dare comunque effetti tossici nel lungo termine. Prova ne sia che questi soggetti se testati (come per esempio fa la polizia stradale con i guidatori) risultano positivi al drugtest con tutte le conseguenze del caso (ritiro della patente, confisca dell'auto e differimento all'autorità giudiziaria con denuncia) ».
Giova, infine, ricordare che nel corso della scorsa legislatura, il 25 luglio 2018 il gruppo di Forza Italia al Senato ha presentato la mozione n. 1-00031 a firma Mallegni e altri, contenente, tra gli altri, l'impegno ad emanare un provvedimento per sospendere la commercializzazione dei prodotti della cannabis light. Nella seduta del 6 marzo 2019, purtroppo, l'Assemblea del Senato ha respinto la suddetta mozione.
Il presente disegno di legge, stante le evidenti criticità segnalate anche dal Consiglio superiore di sanità, mira dunque ad evitare che l'assunzione di derivati e infiorescenze di cannabis sativa L, inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali, si traduca in un danno per se stessi o per altri (al feto, in conseguenza della guida in stato di alterazione, eccetera).
A tal fine, si prevedono una serie di misure che convergono nel senso di sgombrare il campo da ogni reale o presunta lacuna normativa, escludendo in modo inequivocabile la vendita al pubblico della cosiddetta cannabis light per finalità ricreative.
In questa prospettiva, si interviene anzitutto sul comma 3 dell'articolo 1, precisando che le finalità per le quali è consentita la coltura della canapa sono tutte e soltanto quelle tassativamente ed espressamente consentite dalla legge stessa, senza margini per interpretazioni abusive o letture estensive: il riferimento è all'escamotage, ben noto nella prassi, di vendere i prodotti in questione dissimulando, dietro la finalità non espressamente vietata del collezionismo, l'uso ricreativo.
In secondo luogo, sempre in sede di modifica dell'articolo 1, si interviene sulla lettera b) del comma 3, precisando, ad abundantiam, che il « consumo finale » – fattispecie che in modo più facile si presta ad applicazioni distorte – è limitato ai soli usi consentiti dalla legge.
Ancora in sede di modifica dell'articolo 1, con l'introduzione di un nuovo comma dopo il comma 3, si ribadisce che le disposizioni di cui alla legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, commercializzazione e vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 1 e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo.
Viene altresì modificato l'articolo 2 della legge n. 242del 2016 al fine di prevedere il divieto della vendita e dell'utilizzo delle infiorescenze per uso umano.
Si modifica poi l'articolo 3, in tema di obblighi del coltivatore, prescrivendo di adottare tutte le misure idonee a tracciare l'uso delle sementi, così da renderne verificabile ex post l'impiego.
Infine, il disegno di legge reca una modifica dell'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 che, a tutela dei consumatori, dispone che la raffigurazione della pianta e/o della foglia della canapa non può essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti al comma 3 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2, né può essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla medesima legge n. 242 del 2016.
Art. 1.
1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 3, alinea, le parole: « la coltura della canapa finalizzata » sono sostituite dalle seguenti: « in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata »;
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « consumo finale » sono inserite le seguenti: « , per gli usi consentiti dalla legge, »;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, per usi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 2 e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo »;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Sono vietati la vendita e l'utilizzo delle infiorescenze della canapa per uso umano »;
c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3 »;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. A tutela dei consumatori, la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non può essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 2 né può essere associata a messaggi ambigui, tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis, diverse da quella disciplinata dalla presente legge ».