Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
Istituzione di un credito di imposta per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari destinato alle imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda
Onorevoli Senatori. – Le imprese del tessile e della moda, per realizzare le collezioni annuali, i cosiddetti « campionari », devono investire in ricerca, studi e idee. Questo comporta dedicare a questo ramo dell'azienda notevoli risorse; alcuni studi hanno quantificato che l'impegno economico che le imprese devono sostenere per lo sviluppo e la realizzazione dei « campionari » è quantificabile nel 7 per cento del fatturato, che può arrivare a quote superiori per le imprese di minori dimensioni.
Con tutta evidenza si tratta, per dette imprese, di un onere quasi insostenibile, ma necessario in quanto il settore del tessile basa la capacità di stare sul mercato su modelli sempre innovativi e su questi costi le aziende basano il successo o l'insuccesso della stagione; per questo motivo, a partire dal 2006, sono stati approvati appositi provvedimenti finalizzati al sostegno delle imprese attraverso crediti di imposta mirati.
Il settore tessile e della moda è stato anche investito da una crisi derivante dall'aumentato impatto della concorrenza internazionale, evidenziata, tra gli altri fattori, anche dalla riduzione del peso del settore sul prodotto interno lordo che ha avuto gravi ricadute sui livelli occupazionali.
La proposta di istituzione di un credito d'imposta a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese per la realizzazione dei campionari deriva dalla necessità di riconoscere il campionario come una forma di investimento in ricerca. Il settore dell'abbigliamento è per sua natura proiettato verso l'innovazione ma gravano su di esso, in particolare, i costi del campionario la cui produzione si basa su ore e ore di ricerca sui tessuti, passamaneria, accessori.
Non è quindi un'attività di routine ma l'atto principale alla base del successo di un prodotto e della competitività sul mercato dell'azienda. Si tratta quindi di sostenere le piccole e medie imprese che spesso sono dotate di grandissima inventiva, di professionalità elevate ma che, a causa dei loro bilanci, non hanno la forza economica per innovare i loro campionari e restare competitive.
Il settore manifatturiero tessile e della moda è un comparto basato su un'altissima specializzazione e sulla qualità del prodotto, che nel corso degli ultimi anni ha subìto un forte ridimensionamento, che ha provocato effetti non solo sul peso del settore come voce all'interno del prodotto interno lordo, passato dal 3 per cento di inizio anni Novanta all'attuale 1,7 per cento, ma anche sui livelli occupazionali, con una sensibile diminuzione degli occupati. È dunque essenziale disporre misure concrete finalizzate a sostenere le imprese per realizzare prodotti che possano incontrare le preferenze dei consumatori e questo può avvenire solo attraverso un adeguato sostegno alla ricerca e all'innovazione.
Il presente disegno di legge ha quindi il fine di sostenere le imprese del settore, innalzandone il livello di competitività, attraverso la valorizzazione degli investimenti innovativi effettuati nel campo della moda e in particolare nella creazione dei campionari. L'articolo 1 attribuisce, pertanto, alle imprese del tessile e della moda un credito d'imposta, di durata decennale, per il sostegno alle attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione dei campionari, ne regola le modalità di accesso per le aziende e affida al Ministero dello sviluppo economico l'attività di monitoraggio degli effetti della legge sulle imprese in termini di obbiettivi raggiunti, competitività e livelli occupazionali.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria delle misure di sostegno.
Art. 1.
(Credito d'imposta a favore delle piccole
e medie imprese del settore del tessile
e della moda)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2032, alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero del tessile e della moda è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti per la ricerca, lo sviluppo, lo studio, l'ideazione e la realizzazione di campionari, in conformità alla vigente disciplina europea degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 4. La misura del 25 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi sostenuti dai soggetti di cui al comma 1 per le attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari non possono, in ogni caso, superare l'importo di 10 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari ed accertamento della effettività delle spese sostenute per:
a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
b) prestazioni dei professionisti;
c) materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
d) lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
e) attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
5. Il credito d'imposta è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
6. Ai fini dell'erogazione del credito di imposta di cui alla presente legge, non si considerano tra le attività di cui al comma 1 del presente articolo quelle relative a modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
7. L'efficacia dei commi 1 e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
8. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito di imposta di cui al comma 1, nei confronti delle imprese, in termini di obiettivi raggiunti, competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, e quanto a 50 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, da approvare entro il 31 gennaio 2023 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.