Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1155

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 marzo 2025, ha approvato, il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Schifone, Foti, De Bertoldi, Congedo, Maschio, Matera, Matteoni, Messina, Testa e Varchi, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

Art. 1.

1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno ».

IL PRESIDENTE