Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1048

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 giugno 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo in materia di florovivaismo

Delega al Governo in materia di florovivaismo

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;

d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;

g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;

i) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

q) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

r) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;

s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;

u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;

v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

Art. 3.

(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE