Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Balboni
TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 2025
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2025
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ambrogio)
sul disegno di legge
15 aprile 2025
La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
con riferimento all'articolo 1:
– in merito alla richiesta di chiarimenti concernenti la mancata stima degli oneri per il trattamento di missione vigente per i presidenti di seggio, ove spettante, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 70 del 1980, viene rappresentato che i presidenti di seggio sono individuati fra i residenti e, ove eccezionalmente vi fossero casi isolati di non residenti, il trattamento di missione, posto che si tratterebbe di esigue risorse, verrebbe coperto con le risorse assegnate a seguito di riparto del fondo elezioni;
– in relazione all'applicabilità dell'articolo 17 della legge n. 136 del 1976, che prevede che lo Stato eroghi ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare, viene confermato che l'acconto in argomento è erogato dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali sull'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, il quale viene determinato in base alla quantificazione degli onorari dei componenti dei seggi e alla ripartizione del fondo residuo in base ai parametri di legge (comma 9 del suddetto articolo 17): ciò avviene normalmente prima dello svolgimento delle elezioni, nella misura massima del 90 per cento;
– con riferimento al riparto delle spese previsto all'articolo 1, comma 2, quinto periodo, viene evidenziato che troverebbe applicazione solo nel caso in cui i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti approdino al secondo turno di ballottaggio, e si prevede che il turno di ballottaggio possa riguardare al massimo 30 comuni. Le relative, limitate, spese potranno trovare copertura con le risorse assegnate a seguito di riparto del fondo elezioni. Viene quindi precisato che, fermo restando che la legge 23 aprile 1976, n. 136, attribuisce allo Stato le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum e ai comuni le spese inerenti all'attuazione delle elezioni comunali e circoscrizionali, a norma dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge, gravano comunque ad esclusivo carico dello Stato le spese relative al funzionamento degli uffici interessati per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori dal comune e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro;
– viene altresì evidenziato che è in corso di predisposizione la variazione di bilancio al fine di integrare il capitolo 1312 delle occorrenti risorse finanziarie;
– viene inoltre confermato che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle ore di straordinario del personale delle Forze di polizia addetto alla vigilanza dei seggi saranno sostenuti utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente e, in particolare, quelle in corso di assegnazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, derivanti dal riparto del fondo elezioni, di cui al decreto interministeriale del 25 maggio 2023, valido per il triennio 2023-2025;
con riferimento all'articolo 2, pur prevedendosi un maggiore impegno – soprattutto in termini di personale impiegato – da parte dei comuni di iscrizione nelle liste elettorali, nonché da parte di quelli di domicilio, il Governo ritiene tuttavia che tali adempimenti possano essere assorbiti nell'ambito delle risorse ordinariamente già assegnate alle strutture amministrative coinvolte;
con riferimento all'articolo 3:
– in materia di potenziamento delle misure di digitalizzazione dei sistemi elettorali, con riguardo alla necessità di individuare ulteriori risorse, a partire dal 2028, il Governo prevede di poter sostenere gli oneri successivi al triennio indicato nella relazione tecnica con le risorse ordinariamente stanziate in bilancio;
– viene rappresentato che la cifra indicata nell'articolo 3, comma 2, pari a 800.000 euro, deriva dall'esito di un'analisi dettagliata di interventi, finalizzati al potenziamento del Sistema informativo elettorale (SIEL);
– con riferimento all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che gli oneri riflessi, derivanti dall'assunzione di un dirigente di seconda fascia, sono indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica;
– in ordine alla richiesta di quantificazione degli oneri relativi al reclutamento del dirigente di seconda fascia tramite procedura concorsuale, viene evidenziato che quest'ultima è intesa quale ipotesi solo eventuale e, comunque, successiva all'espletamento della procedura di mobilità. Viene precisato che, in ogni caso, l'eventuale concorso andrebbe a confluire, nella prima utile occasione, nell'ambito delle procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione di dirigenti di pari fascia, pertanto con risorse previste e destinate a tal fine;
– vengono confermati, infine, gli effetti finanziari rappresentati nel prospetto riepilogativo che accompagna la relazione tecnica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riguardo all'articolo 1, in ordine al rimborso ai comuni delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali, la variazione di bilancio al fine di integrare il capitolo 1312 delle occorrenti risorse finanziarie intervenga per tempo.
sugli emendamenti approvati
16 aprile 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D'iniziativa del Governo | Testo proposto dalla Commissione |
Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025 |
Art. 1. | Art. 1. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. | 1. Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
« Art. 1-bis. – (Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista) – 1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Art. 1-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali) – 1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: “settantesimo” è sostituita dalla seguente: “settantacinquesimo”;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” ».
All'articolo 2, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario ».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. – (Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali) – 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole: “, distinte per uomini e donne,” sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il cognome e il nome”;
b) all'articolo 8, primo comma, le parole: “, distinto per uomini e donne,”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Gli elenchi sono formati in duplice copia” ».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « 55, secondo comma, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al ».
Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025. | |
Testo del decreto-legge | Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione |
Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. | |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |
Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione; | |
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15; | |
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria » e, in particolare, l'articolo 7; | |
Considerata la necessità di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2025; | |
Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; | |
Considerata la necessità di consentire e agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una provincia diversa da quella in cui insiste il comune di residenza; | |
Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, di potenziare le prestazioni dei servizi informativi elettorali e di relativa trasformazione digitale, nonché di recepire la più recente pronuncia della Corte costituzionale riguardante la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati ad apporre firma autografa; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, della giustizia e dell'economia e delle finanze; | |
emana | |
il seguente decreto-legge: | |
Articolo 1. | Articolo 1. |
(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento) | (Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento) |
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. | Identico. |
2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza. | |
3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento. | |
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | |
Articolo 1-bis. | |
(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista) | |
1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. | |
Articolo 1-ter. | |
(Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali) | |
1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) alla lettera a), la parola: « settantesimo » è sostituita dalla seguente: « settantacinquesimo »; | |
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: | |
« f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ». | |
2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: | |
« f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ». | |
Articolo 2. | Articolo 2. |
(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025) | (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025) |
1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo. | 1. Identico. |
2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data. | 2. Identico. |
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1. | 3. Identico. |
4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune. | 4. Identico. |
5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. | 5. Identico. |
6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale. | 6. Identico. |
7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. | 7. Identico. |
8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5. | 8. Identico. |
8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario. | |
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. | 9. Identico. |
Articolo 2-bis. | |
(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali) | |
1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 5, primo comma: | |
1) all'alinea, le parole: « , distinte per uomini e donne, » sono soppresse; | |
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: | |
« a) il cognome e il nome »; | |
b) all'articolo 8, primo comma, le parole: « , distinto per uomini e donne, », ovunque ricorrono, sono soppresse; | |
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: | |
« Gli elenchi sono formati in duplice copia ». | |
Articolo 3. | Articolo 3. |
(Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali) | (Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali) |
1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. | Identico. |
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. | |
3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026. | |
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. | |
Articolo 4. | Articolo 4. |
(Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa) | (Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa) |
1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. | 1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22. |
2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare. | 2. Identico. |
Articolo 5. | |
(Entrata in vigore) | |
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 19 marzo 2025 | |
MATTARELLA | |
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri | |
Visto, il Guardasigilli: Nordio |