Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1320-A

Relazione Orale

Relatore De Rosa

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 13 marzo 2025

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

presentato dal Ministro della difesae dal Ministro della salute

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2024

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Balboni)

17 dicembre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che le relative disposizioni risultano prevalentemente riconducibili alla materia « difesa e Forze armate » rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Tosato)

26 febbraio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Nocco)

5 febbraio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.1), viene rappresentato che l'ampliamento delle categorie di personale direttivo a odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi è di carattere ordinamentale e che, pertanto, la misura non comporta oneri, poiché tali categorie saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), viene specificato che la previsione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo status di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito, non lasciando spazio all'applicazione di istituti che possono avere riflessi finanziari;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, viene rappresentato che la Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate – ETS è stata costituita in data 6 aprile 2018 a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con un patrimonio pari a euro 30.000, ma che la stessa non ha mai operato; subito dopo la costituzione, infatti, è stato valutato di non dare inizio alle attività della Fondazione: da tale inattività discende che non sono stati posti in essere atti giuridici di alcun genere dai quali potessero derivare rapporti giuridici attivi ovvero passivi; non sono stati versati contributi di alcun tipo, né donazioni o lasciti aventi carattere di liberalità destinati all'attuazione degli scopi statutari, che fossero provenienti da enti pubblici, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; non è mai stato costituito un fondo di gestione; in merito alla liquidazione, come previsto dall'atto costitutivo della Fondazione, essa sarebbe seguita nel caso della sua estinzione: dato che la Fondazione non ha mai iniziato l'attività e il presente disegno di legge ne dispone l'estinzione all'articolo 1, comma 2, viene evidenziato che la liquidazione verrà effettuata solo dopo l'approvazione del disegno di legge in esame;

con riferimento all'articolo 1, comma 3, viene confermata la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la non onerosità dei princìpi e criteri direttivi della delega, segnalando che il rispetto della neutralità finanziaria dovrà comunque essere dimostrato nella relazione tecnica che correderà i decreti legislativi attuativi, e, per quanto di competenza, non vengono ritenute necessarie integrazioni alla disposizione in commento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Ambrogio)

5 marzo 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 2.0.1 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « decreti legislativi » siano inserite le seguenti: « , corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, » e dopo le parole: « competenti per materia » siano inserite le seguenti: « e per i profili finanziari »;

– al comma 6, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: « Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.6.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare

Art. 1.Art. 1.
(Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)(Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:

a) identica;

« t-bis) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa »;

 

b) all'articolo 5:

b) identico:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio »;

1) identico;

2) al comma 3:

2) identico:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: « dei medici, » sono inserite le seguenti: « degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, »;

2.1) al primo periodo, dopo le parole: « dei medici, » sono inserite le seguenti: « degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri, »;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 »;

2.2) identico;

c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventunesimo e ventiduesimo sono soppressi.

c) identica.

2. La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventunesimo e ventiduesimo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, è estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo è devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana.

2. Identico.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)(Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto dei princìpi fondamentali e delle regole definiti dal Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

 

a) sostituzione della denominazione di « Corpo delle infermiere volontarie » con quella di « Corpo delle crocerossine », garantendo coerenza normativa e continuità operativa;

a) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie;

b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine;

b) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;

c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;

c) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali;

d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali;

d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie;

e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine;

e) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

f) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche;

g) identica;

g) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti;

h) identica;

h) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b);

i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c);

i) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653;

l) identica;

l) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari;

m) identica;

m) revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo;

n) identica;

n) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

o) identica;

o) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate;

p) identica;

p) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera b) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

q) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo.

r) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Identico.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

3. Identico.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Identico.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

6. Identico.

 Art. 3.
 (Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare)
 

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato « codice », nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

 

b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonché la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei princìpi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;

 

c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

 

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresì alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviandone la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

 

3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

 

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

 

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

 

6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.