Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Rastrelli
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 24 gennaio 2025
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2024
PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
sul disegno di legge
(Estensore: Balboni)
12 novembre 2024
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
sugli emendamenti approvati
(Estensore: Tosato)
21 gennaio 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito sul disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Lotito)
sul disegno di legge
15 gennaio 2025
La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si ritiene che gli adempimenti connessi alla tumulazione delle salme rimarranno a carico dei familiari o degli altri soggetti legittimati a disporne la sepoltura;
viene rappresentato, altresì, che nei casi meramente residuali per i quali i predetti soggetti non intendano farsi carico dei suddetti adempimenti, gli enti locali interessati potranno provvedere agli stessi nell'ambito delle ordinarie risorse rinvenibili nei rispettivi bilanci,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
sugli emendamenti approvati
22 gennaio 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.100 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della lettera c):
« c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
“b-bis) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente” ».
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
A rettifica del parere reso sul testo nella seduta antimeridiana del 15 gennaio 2025, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, dopo l'articolo 2, del seguente:
« Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D'iniziativa dei senatori Bongiorno ed altri | Testo proposto dalla Commissione |
Art. 1. | Art. 1. |
(Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale) | (Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale) |
1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente: | 1. Identico: |
« Art. 585-bis. – (Pena accessoria) – La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima ». | « Art. 585-bis. – (Pena accessoria) – La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima ». |
2. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa. | |
Art. 2. | Art. 2. |
(Disposizioni in materia di polizia mortuaria) | (Disposizioni in materia di polizia mortuaria) |
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi: | 1. Identico: |
a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento; | a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento; |
b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento. | b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti; |
c) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. | |
Art. 3. | |
(Clausola di invarianza finanziaria) | |
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |