Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1315-A

Relazione Orale

Relatore Rastrelli

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 14 gennaio 2025

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministrie dal Ministro della giustiziadi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2024

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Balboni)

17 dicembre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili prevalentemente alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Tosato)

14 gennaio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ambrogio)

sul disegno di legge

8 gennaio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, viene confermato che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 « Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, risultano pienamente adeguate ad assolvere gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative destinate a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari solo successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico;

in relazione all'articolo 5, viene assicurato che la disposizione reca effetti finanziari relativi all'anticipazione dell'erogazione del trattamento economico in misura intera al termine dei dodici mesi anziché dei ventiquattro mesi per la sola annualità 2026, senza produrre effetti di trascinamento di tali oneri sugli esercizi successivi. Viene assicurata, inoltre, la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai fini della copertura finanziaria dell'intervento normativo in esame nonché l'adeguatezza delle risorse finanziarie rimanenti per garantire l'attuazione di ulteriori interventi di potenziamento dei servizi istituzionali della giustizia, in coerenza con le finalità del Fondo stesso;

in relazione all'articolo 6, viene assicurato che la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 (lettera b) del comma 1) non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto le attività progettuali previste in attuazione del previgente comma 4 – con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento – non sono state ancora avviate. In relazione alla riduzione degli oneri connessi alle spese di missione del Commissario straordinario e della struttura di supporto (da 300.000 euro a 250.000 euro) viene rappresentato che le stesse sono state rideterminate alla luce di una più attenta programmazione degli spostamenti sul territorio nazionale che si renderanno necessari per l'attuazione del Piano degli interventi di edilizia penitenziaria. In relazione alla modifica del comma 11 del citato articolo 4-bis (lettera i) del comma 1) viene assicurato che le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario non sono suscettibili di determinare effetti in termini di fabbisogno e indebitamento diversi da quelli già previsti a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 6, comma 3, viene rappresentato che l'utilizzo delle risorse dei Fondi richiamati dalla disposizione, a copertura degli interventi previsti dall'articolo, risultano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero della giustizia e viene assicurato altresì che tale utilizzo non arreca alcun pregiudizio alla realizzazione delle finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sui suddetti Fondi. Viene precisato che tale previsione, da inquadrare quale intervento di spending-review, è frutto di un'attenta analisi finanziaria da parte di quest'amministrazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle diverse articolazioni ministeriali in ordine alla concreta esigenza di spesa per gli interventi finanziati dai suddetti Fondi, rilevata nell'anno 2024;

in relazione all'articolo 7, viene confermato che i nuovi accertamenti introdotti dalla disposizione, e da eseguirsi entro i termini previsti dall'articolo 97-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, saranno effettuati dalle Forze di polizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente;

in relazione all'articolo 9, viene rappresentato che la gestione delle risorse finanziarie iscritte sul Fondo istituito nel 2016 è oggetto di attenta analisi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che l'estensione della copertura assicurativa dell'INAIL anche ai condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva risulta pienamente sostenibile nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti del capitolo dedicato. Viene evidenziato, inoltre, che la tendenza alla crescita nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo è avvenuta gradualmente nel tempo, osservandosi che la spesa per l'anno 2024 si è attestata su circa 1,5 milioni di euro a fronte di una dotazione del medesimo Fondo di 2,85 milioni di euro, capienza più che sufficiente a coprire le possibili dinamiche incrementali relative alla copertura degli oneri assicurativi di determinate categorie di soggetti, che dimostra che le possibili tensioni nelle linee di finanziamento nel lungo periodo possono essere tenute sotto controllo. Viene inoltre rappresentato che l'INAIL ha gestito fin dal 2014 le richieste di attivazione della copertura assicurativa di tutti i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente con un servizio on line denominato « Polizza volontari ». Il servizio è collegato al budget annuo previsto per il Fondo ed è stato strutturato in modo che non accetti ulteriori richieste quando il Fondo risulta avere risorse per soli 100.000 euro. Il suddetto margine è stato previsto in via cautelare considerando la media dei tempi tecnici con cui le sedi dell'INAIL concludono l'istruttoria delle richieste. Infatti, la copertura assicurativa a carico del Fondo non prevede l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ancorché i soggetti tutelati siano persone condannate da un giudice a scontare la pena del lavoro di pubblica utilità, sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014, sia l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità di attuazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, stabiliscono che « non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni ». Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all'INAIL tramite l'apposito servizio on line almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell'attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta. Questo consente di calcolare pressoché immediatamente i costi e imputarli praticamente in tempo reale al Fondo in modo da monitorarne l'utilizzo. Non applicandosi il principio di automaticità delle prestazioni, la copertura assicurativa a carico del Fondo opera, del resto, solo dal momento in cui l'INAIL comunica al soggetto che l'ha richiesta l'avvenuta attivazione dell'assicurazione. Alla luce di quanto rappresentato, ad avviso del Governo la dotazione finanziaria del Fondo costituisce un limite per l'attivazione dell'assicurazione e, conseguentemente, esaurite le risorse disponibili, nessun nuovo o maggiore onere grava sulla finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

14 gennaio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Art. 1.Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: “comma 1, lettera b),” sono inserite le seguenti: “del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,” ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « all'articolo 46-terdecies, » sono inserite le seguenti: « comma 1, ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: « cui sono conferiti » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali sono conferiti » e le parole: « dati statistici, » sono sostituite dalle seguenti: « dati statistici e »;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 7, la lettera n) è abrogata ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi »;

al comma 2, dopo le parole: « la spesa » sono inserite le seguenti: « di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e » e le parole: « cui si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « a cui si provvede ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera i), capoverso 11, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, le parole: « intercettazioni, di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al »;

al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: « mediante » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: « trasmette » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « L'articolo 56, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 4 dell'articolo 56 »;

alla rubrica, dopo la parola: « autentica » sono inserite le seguenti: « del comma 4 ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « derivanti dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ».

Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti in materia di giustizia.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante « Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »;

 

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante « Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »;

 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 312, istitutivo del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di determinate categorie di soggetti;

 

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante « Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 »;

 

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi » e, in particolare, l'articolo 11, comma 6, con il quale sono state differite per l'anno 2024 le elezioni dei consigli giudiziari;

 

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante « Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia » e, in particolare, l'articolo 4-bis, che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

 

Visto il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante « Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 » e, in particolare, l'articolo 56 contenente le disposizioni transitorie sull'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti pendenti;

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, al fine di assicurare una più razionale selezione dei candidati che tenga conto dell'esperienza maturata nell'esercizio delle medesime funzioni di legittimità;

 

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, di recente istituzione, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all'inserimento nell'organizzazione del nuovo ufficio;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura al fine di eliminare le difficoltà applicative collegate all'attuale previsione che, contemplando corsi obbligatori preventivi per tutti gli aspiranti, incide negativamente sulla rapidità delle procedure di conferimento dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento degli uffici giudiziari;

 

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità di ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo, così da anticiparne il successivo esercizio delle funzioni;

 

Ritenuto necessario e urgente modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l'emergenza carceraria in corso;

 

Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari;

 

Ritenuta, inoltre, l'urgenza di chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza;

 

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2024;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025. ».

1. Identico.

 

1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ».

Articolo 2.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 35, comma 1:

a) identica;

1) al primo periodo, le parole: « commi da 10 a 15 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 10 a 13 »;

 

2) al secondo periodo, le parole: « comma 16 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 14 a 16 »;

 

b) all'articolo 46-terdecies, le parole: « e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « , di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione ».

b) all'articolo 46-terdecies, comma 1, le parole: « e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « , di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione ».

Articolo 3.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia)(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari)

1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1. Identico.

 

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.

Articolo 4.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) l'articolo 26-bis è sostituito dal seguente:

a) identico:

« Art. 26-bis (Oggetto). – 1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

« Art. 26-bis (Oggetto). – 1. I magistrati giudicanti e requirenti ai quali sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

2. Identico.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico. »;

3. Identico »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ».

b) identica.

2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

a) identica;

« 5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa. »;

 

b) al comma 7:

b) al comma 7, la lettera n) è abrogata.

1) alla lettera m), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

 

2) la lettera n) è soppressa.

 

Articolo 5.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico.

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi successivi al conferimento dell'incarico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e di euro 2.760.968 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 6.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2:

a) identica;

1) al secondo periodo, le parole « entro centoventi giorni dalla nomina » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti »;

 

2) al quinto periodo, le parole « su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze »;

 

b) al comma 4:

b) identica;

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. »;

 

2) al secondo periodo, le parole « , d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, » sono soppresse;

 

c) al comma 5, al primo periodo, le parole « , sin dal momento della nomina, » sono sostituite dalle seguenti: « , sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, »;

c) identica;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

d) identica;

« 6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. »;

 

e) al comma 7:

e) identica;

1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. »;

 

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. »;

 

f) al comma 8, dopo le parole « iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 »;

f) identica;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

g) identica;

« 9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. »;

 

h) al comma 10 le parole: « di euro 812.700 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

h) identica;

i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

i) identico:

« 11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali. ».

« 11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Identico.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

4. Identico:

a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

a) quanto a euro 73.521.500, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) quanto a euro 13.236.000, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

c) quanto a euro 8.966.500, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Articolo 7.

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole « fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;

 

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole « in caso di manomissione » sono inserite le seguenti: « ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento »;

 

c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;

 

d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, ».

 

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è inserito il seguente:

2. Identico:

« Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). — 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

« Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). — 1. Identico.

2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi. »

2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi. »

Articolo 8.

Articolo 8.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136)(Norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136)

1. L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

1. Il comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

Articolo 9.

Articolo 9.

(Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)(Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'articolo 168-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ».

1. Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 10.

Articolo 10.

(Clausola d'invarianza finanziaria)(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

Articolo 11.

 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 29 novembre 2024

 

MATTARELLA

 

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Nordio