Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatrice Campione
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 22 novembre 2024
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2022
PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
sul disegno di legge
(Estensore: Balboni)
24 settembre 2024
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
sugli emendamenti approvati
(Estensore: Tosato)
19 novembre 2024
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Terzi di Sant'Agata)
sul disegno di legge
2 ottobre 2024
La Commissione, esaminato il disegno di legge, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente, coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori;
ricordato che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è stata esaminata dalla Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta (ora direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024);
rilevato che il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, agli articoli da 22 a 29 prevede disposizioni specifiche da applicare congiuntamente alla Convenzione dell'Aja del 1980, quando si tratta di rendere una decisione che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a sedici anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno;
considerato, altresì, che la tutela dei minori, in particolare nei casi di sottrazione internazionale, è oggetto di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta, da ultimo, con la sentenza del 16 febbraio 2023, nella causa C-638/22;
valutata l'opportunità, ai fini di una più efficace tutela del minore, anche in attuazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, di rafforzare i presidi penalistici nei casi in cui la sottrazione del minore avvenga in presenza di un progetto genitoriale radicato nel territorio italiano;
ritenuto necessario intervenire in futuro per un riordino complessivo e un rafforzamento della normativa e degli strumenti inerenti alla tutela dei diritti dei minori e dei loro genitori, a fronte dei casi di sottrazione internazionale di minori a uno o entrambi i genitori e della loro permanenza forzata all'estero, anche ai fini di una piena collaborazione da parte delle autorità straniere;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in relazione alla previsione della procedibilità d'ufficio e dell'innalzamento delle pene, nei confronti del genitore che si è reso responsabile del reato di sottrazione internazionale di minore, si valuti l'opportunità di approfondire il possibile effetto che ciò possa indurre le autorità dello « Stato rifugio » a negare il rimpatrio del minore, ai sensi dell'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aja del 1980, in quanto il minore si troverebbe nell'impossibilità di mantenere l'effettiva relazione di accudimento primario con il genitore sottrattivo, il più delle volte primary caregiver, cioè il genitore che provvede alla cura primaria del minore, poiché il genitore sarebbe sottoposto a procedimento penale e a reclusione da tre a otto anni, oppure sarebbe indotto a rimanere al di fuori dallo Stato nel quale il minore dovrebbe invece ritornare;
al riguardo, si invita a valutare l'opportunità di mantenere la procedibilità per querela, anche al fine di favorire il ricorso all'istituto della mediazione, che prevede la cooperazione del genitore responsabile della sottrazione, nonché di prevedere una riduzione consistente della pena nel caso in cui l'autore della sottrazione si adoperi attivamente per il rientro del minore;
si valuti, inoltre, l'opportunità di inserire apposite clausole negli articoli 266, 380 e 381 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni nel corso delle indagini e disposizioni in materia di arresto in flagranza, indipendentemente dall'entità della pena prevista;
con riferimento al nuovo articolo 605-bis del codice penale, si valuti l'opportunità di mantenere l'inciso, presente nel vigente articolo 574 del codice penale « impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale », di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 605-bis, tra i soggetti a cui è sottratto il minore, anche il servizio sociale di cui agli articoli 4, 5 e 5-bis della legge n. 184 del 1983, e il tutore ex articolo 424 del codice civile, poiché spesso si tratta di sottrazione di minori affidati ai servizi sociali, laddove entrambi i genitori siano stati limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Claudio Borghi)
sul disegno di legge
24 ottobre 2023
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
sugli emendamenti approvati
19 novembre 2024
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D'iniziativa dei senatori Stefani ed altri | Testo proposto dalla Commissione |
Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci | Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci |
Art. 1. | Art. 1. |
(Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale) | (Modifica all'articolo 573 eabrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale) |
1. All'articolo 573 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti: | |
« La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali. | |
Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ». | |
1. Gli articoli 574 e 574-bis del codice penale sono abrogati. | 2. Identico. |
Art. 2. | Art. 2. |
(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) | (Introduzione degli articoli 605-bis e 605-ter del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) |
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente: | 1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti: |
« Art. 605-bis. – (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) – Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. | « Art. 605-bis. – (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un incapace al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni. |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'affidatario, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni. | |
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio. | A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste. |
Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630. | La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinché il minore possa rientrare nel territorio dello Stato. |
Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del presente codice, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ». | Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. |
Art. 605-ter. – (Particolare tenuità) – Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi ». | |
Art. 3. | Art. 3. |
(Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico. |