GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022

300ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

OSTELLARI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.   

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

Interviene il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

 

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

 

Il presidente OSTELLARI, non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

 

La senatrice D'ANGELO (M5S) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

 

Il senatore BALBONI (FdI) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

 

 

IN SEDE REDIGENTE 

 

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri.  -  Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati 

(1425) SANTILLO e altri.  -  Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

 

            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

 

            Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

 

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

 

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

 

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

 

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

 

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

 

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

 

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

 

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

 

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

 

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice PIARULLI (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice D'ANGELO (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

 

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato. 

 

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore DE BERTOLDI (FdI), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l’associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio dell’equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

 

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

 

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

 

La senatrice D'ANGELO (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione sic et simpliciter del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

 

Il senatore BALBONI (FdI)  esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il leader del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

 

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

 

Il senatore MIRABELLI (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

 

Il senatore CUCCA (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

 

Il senatore PEPE (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

 

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

 

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

 

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

 

 

(2548) Paola BOLDRINI e altri.  -  Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche  

(2607) Paola BINETTI e altri.  -  Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)  

 

     Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro iter.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che – trascorso il medesimo periodo – tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati – sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli – con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) – relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale – e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) – relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai princìpi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

 

            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

           

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica  

(1564) Valeria VALENTE ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere  

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri.  -  Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore  

(1885) NENCINI ed altri.  -  Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere  

(1868) Donatella CONZATTI ed altri.  -  Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere  

(2377) Marzia CASOLATI ed altri.  -  Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi  

(2594) Michelina LUNESU e altri.  -  Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)  

 

            Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

 

Il correlatore CUCCA (IV-PSI) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Michelina Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subìti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

 

Il senatore MIRABELLI (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

 

         Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

 

            Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri 

(2465) GRASSO e altri.  -  Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

 

Il PRESIDENTE ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

 

Il correlatore PEPE (L-SP-PSd'Az)  propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

 

Il correlatore MIRABELLI (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

 

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

 

Il correlatore MIRABELLI (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendatizie, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

 

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

 

Il PRESIDENTE invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(170) Laura GARAVINI e altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli  

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI.  -  Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli  

(2102) Paola BINETTI e altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli  

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di cognome  

(2293) Loredana DE PETRIS e altri.  -  Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli  

(2547) Danila DE LUCIA e altri.  -  Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

 

     I relatori Alessandra MAIORINO (M5S) e URRARO (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio;  nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-quater. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-quater. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia – per l'attribuzione del cognome all'adottato – alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-quater del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità – con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita – di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

 

         Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del Considerato in diritto, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

 

Concorda il correlatore URRARO (L-SP-PSd'Az) mentre dissente la correlatrice MAIORINO (M5S).

 

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori  Grazia D'ANGELO (M5S), CALIENDO (FIBP-UDC), CUCCA (IV-PSI) e MIRABELLI (PD).

 

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori MIRABELLI (PD) e CUCCA (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice MAIORINO (M5S) indica Daniela Monaco.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,15.