GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
271ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore BALBONI (FdI) porta all'attenzione della Commissione una recente sentenza di condanna del tribunale penale di Tempio Pausania che ha condannato per omicidio colposo, ad una pena che giudica irrisoria, un soggetto che aveva provocato la morte di un sub nel corso di un incidente nautico; pertanto coglie l'occasione per sensibilizzare i membri della Commissione al fine di giungere ad una celere approvazione del testo di legge a sua firma, con l'auspicio che possa entrare in vigore già a partire dalla prossima stagione balneare.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiede al Sottosegretario che si faccia latore di una richiesta di audizione della Ministra per quanto riguarda la questione della magistratura onoraria e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), pur essendo consapevole del fatto che non si possa interferire sul procedimento legislativo incardinato presso la Camera dei deputati, auspica che la Ministra possa venire in Senato per un ampio dibattito sul tema testé sollevato.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che andrebbe posto in calendarizzazione comunque; a questo punto paventa il rischio che, avendo preso l'iniziativa per prima la Camera dei deputati, considerata la ristrettezza dei tempi il testo arrivi al Senato per una formale ratifica senza la possibilità di un vero dibattito politico sulla questione. La prassi instaurata dai precedenti Ministri della giustizia, quando si trattava di decidere questioni di importanza prioritaria, contemplava la necessaria convocazione politica dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di entrambe le Camere: auspica quindi che l'attuale ministro della giustizia possa coinvolgere - nella discussione che riguarda la riforma del consiglio superiore della magistratura - anche i rappresentanti della Commissione giustizia del Senato.
Il senatore MIRABELLI (PD) condivide la necessità di interloquire con la Ministra sulla magistratura onoraria in una sede formale di Commissione. Ritiene invece che sui temi della riforma che verrà presentata in Consiglio dei Ministri, in materia di Consiglio superiore della magistratura, sia fondamentale la concertazione politica all'interno della maggioranza.
Il sottosegretario SISTO farà presente queste richieste alla Ministra.
Il PRESIDENTE replica ricostruendo l'iter del dialogo che si era cercato di intraprendere con il presidente della Commissione giustizia della Camera, facendo presente che - su questo come su altri disegni di legge - si era tentato, purtroppo vanamente, di concordare una strategia comune. Alla luce delle nuove dinamiche testé affacciate dai Gruppi, investirà l'Ufficio di Presidenza integrato - per consentire il cui svolgimento la seduta sarà appositamente sospesa - delle questioni emerse, per calarne nella sede propria della programmazione dei lavori della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione. Esame e sospensione)
Il relatore CUCCA (IV-PSI) - subentrato per decisione del Presidente al senatore Pepe - illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, si compone di 19 articoli e un allegato. L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Il comma 3 dell’articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l’obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; si proroga al 31 marzo 2022 anche l’obbligo di certificazione (green pass) per l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, si opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, operando, tra l'altro, sul comma 1 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 (convertito dalla legge n. 87 del 2021). Tale disposizione prevedeva, nella sua formulazione previgente, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il green pass. Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.
Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l’accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare. I commi 4 e 8 - come novellati dall'articolo 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - prevedono che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del processo; l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma 8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.
Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Si ricorda che tra le categorie già interessate dal suddetto obbligo transitorio c'è il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Inoltre, si segnala il numero 3 dell’allegato A che – in combinato disposto con l’articolo 16 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022) l'efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (Legge 27 del 2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Abilitati a trattamento dei dati sono - tra gli altri - i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Ancora nell'allegato si segnala, al n. 18, la proroga dell'articolo 28, comma 2, decreto legge n. 137 del 2020 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). L’articolo 16 del decreto-legge in esame, nel rinviare a questa norma dell'allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall’articolo 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 19, la proroga dell'articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio); l’articolo 16 del decreto-legge in esame, rinviando a questo allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-ter O.P.). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 20, la proroga dell'articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domiciliare). L’articolo 16 del decreto-legge in esame proroga, con questo rinvio all'allegato, sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.
All'Atto Senato n. 2488, con la tecnica della "rifusione", il Governo ha proposto un emendamento volto a raccogliere, tra l'altro, i contenuti dell'Atto Senato n. 2489, pendente dinanzi alla stessa Commissione. Tale emendamento 2.1000, al quale in competenza sono riferiti i subemendamenti nn. 132, 133, 134 e 150, nell'introdurre un articolo 5-sexies (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari) costituisce coordinamento con le parti precedenti ed assorbe, per la parte di competenza, l'articolo 8, c. 3 e c. 4, del citato decreto-legge n. 221. In particolare, all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".
Tale emendamento 2.1000, poi, nell'introdurre un articolo 18-bis, costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del dl 229, al netto delle norme sanzionatorie che l'emendamento ha trasposto direttamente nelle singole norme di riferimento (articolo 9-bis.1 comma 3, articolo 5-bis, articolo 7 comma 1-quinquies). In particolare, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l’accesso e l’utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo). L’articolo 4 prevede infine: l’obbligo per i titolari o i gestori di determinati servizi e attività, di verificare che l’accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all’attività di verifica; l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.
Su richiesta del senatore BALBONI (FdI), l'esame è sospeso per consentire un approfondimento sui contenuti della relazione testé svolta.
(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti)
La relatrice GAUDIANO (M5S) illustra il provvedimento in titolo il cui testo, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, per l'articolo 13, comma 2, lettera e), il Governo è delegato a emanare contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente, attenendosi tra l'altro al seguente criterio direttivo "e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori". Di tale previsione l'emendamento 13.12 (Moronese, La Mura) e l'emendamento 13.13 (De Petris, Buccarella) propongono la seguente rielaborazione: "e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia".
Si rammenta che, in competenza della Commissione giustizia, opera anche l'articolo 9, secondo cui i proventi delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001), tra l'altro, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso. Di tale articolo l'emendamento 9.1 (Nastri la Pietra) propone la soppressione.
Pertanto, propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.
Il GOVERNO concorda con la Relatrice.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé avanzata è approvata, con l'astensione dei senatori Balboni e Dal Mas.
(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Parere alla 8a Commissione. Esame e sospensione)
Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge, pendente in 8a Commissione su iniziativa del Governo, è volto a delegare la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
Tra i criteri direttivi della delega al Governo vi sono, in competenza della Commissione giustizia, da un lato quelli di tipo giurisdizionale, dall'altro quelli di tipo sanzionatorio. Per i primi, la lettera u) del comma 2 richiede che l'esercizio della delega sia volto ad "estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto". Si tratta di una previsione abbastanza in linea con la delega che il Parlamento ha appena conferito al processo sul processo civile con la legge 26 novembre 2021, n. 206, per cui si propone l'espressione di un parere non ostativo.
In tema, analogo esito potrebbero avere il parere sugli emendamenti proposti, salvo un'osservazione da esprimere in particolare sull'emendamento 1.315 (Ruspandini, Totaro): esso vorrebbe aggiungere al criterio direttivo la previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica. L'emendamento suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo (CPA) in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte). In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'articolo 125 comma 3. Con l'articolo 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno. La forza dell’articolo 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l’annullamento dell’affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell’esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.
Gli emendamenti 1.316 (Margiotta), 1.317 (Berutti), 1.318 (Vono) e 1.319 (Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni) sono volti a prevedere, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi; la stessa previsione è contenuta nell'emendamento 1.320 (Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo), ma solo per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cosa cui tende, sul testo-base, anche l'emendamento 1.314 (Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo). Quanto all'emendamento 1.313 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), si contempla l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Infine l'emendamento 1.321 (Campari, Corti, Rufa, Sudano) prevede una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata.
Per la seconda tipologia di norme (le sanzioni), l'emendamento 1.1 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi) prevede che i decreti delegati contengano anche la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici, e che l'Autorità Nazionale Anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Considerando più in generale i criteri direttivi del comma 2 lettera r) - divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave - lettera s) - razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale - e lettera t) - razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione - impattano in competenza anche gli emendamenti 1.304 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), 1.116 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità), 1.0.1 (Rossomando, D'Arienzo per i casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese). Anche su queste proposte nulla da osservare.
L'esame è quindi sospeso.
(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che propone un importante ampliamento dell'ambito di competenza della Commissione ecomafie, nell'ambito del processo evolutivo della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l'aggiunta di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rilevanti e soprattutto in analogia all'area di riferimento degli eco-reati.
Il disegno di legge in titolo concerne infatti l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. Alle sue funzioni si aggiungerebbe, col testo in esame, quella di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, avanzata dal Relatore, è approvata all'unanimità.
(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)
La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli ITS, a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.
Si segnala, in competenza, l'articolo 2 che, nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, dichiara che gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.
Nessuno degli emendamenti impatta su questa previsione, per cui si propone di esprimere parere non ostativo sul testo e nulla da osservare sugli emendamenti trasmessi.
Concorda il sottosegretario SISTO.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dalla Relatrice, è approvata con l'astensione del senatore Balboni.
IN SEDE REFERENTE
(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
- e delle petizioni nn. 406, 464, 622 e 913 ad essi attinenti
( Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
Il PRESIDENTE avverte che il parere della 5a Commissione ancora non è pervenuto e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, è rinviato.
(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute
(Esame e rinvio)
La relatrice CIRINNA' (PD) si rimette alla relazione sul provvedimento in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, già svolta in sede redigente.
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) richiede una fase istruttoria con audizioni da svolgere in Ufficio di Presidenza integrato.
Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno comunicare i nomi dei soggetti da audire entro lunedì 14 febbraio prossimo, alle ore 12.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Esame e rinvio)
Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il provvedimento in titolo di iniziativa del senatore Caliendo e altri, che differisce al 14 settembre 2024 la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.
Più nel dettaglio l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2024 l’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-bis, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.
La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. Lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d’appello de L’Aquila, ha posticipato l’efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.
Si ricorda, infine, che una ulteriore proroga proprio al 2024 era prevista dall'emendamento 17.0.1 (Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini), approvato in Senato dalle Commissioni riunite 1a e 2a nel corso dell'esame del decreto legge n. 80 del 2021 e successivamente dichiarato improponibile in Assemblea.
Interviene in discussione generale il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), ricordando che era già pervenuta una valutazione positiva del Ministero sull'esigenza di continuità della giustizia di prossimità abruzzese, sottesa all'emergenza discendente dal terremoto dell'Aquila; considerato che il disegno di legge è stato presentato all'unanimità dai rappresentanti tutti i gruppi parlamentari ne chiede il passaggio in sede deliberante.
Dopo un intervento della senatrice GAUDIANO (M5S), il rappresentante del GOVERNO chiede tempo per potersi esprimere su tale richiesta udita la Ministra.
Il PRESIDENTE ritiene che, ai fini dell'economia dei lavori, non sia strettamente necessario il passaggio in sede deliberante; propone piuttosto di fissare il termine per presentazione degli emendamenti a domani alle ore 15, in attesa che nel frattempo il Governo sciolga la propria riserva sul passaggio in sede deliberante.
La Commissione concorda.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base.
Si procede all'esame dell'emendamento 1.1, che il proponente senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) dà per illustrato: l'emendamento riceve il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (che il senatore Pellegrini dichiara di mantenere), messo ai voti è respinto dalla Commissione.
L'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore URRARO (L-SP-PSd'Az), con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene ritirato dal medesimo senatore.
L'emendamento 1.0.1, fatto proprio dalla senatrice GAUDIANO (M5S), è oggetto di una proposta di riformulazione del GOVERNO. Su invito del RELATORE, che vi subordina il parere favorevole, la senatrice accetta e presenta l'emendamento 1.0.1 testo 2 (pubblicato in allegato) che, messo ai voti, è approvato a maggioranza dalla Commissione.
La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al senatore Cucca a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo base così come risultante dall'emendamento accolto, con autorizzazione a svolgere la relazione orale ed alle modifiche di coordinamento e di correzione formale, ove necessarie.
La seduta sospesa alle 15,55, riprende alle ore 17,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e non ostativo sui restanti emendamenti)
Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia voto contrario: le misure contenute nel testo sono contraddittorie ed aggiungono confusione al metodo, assai approssimativo, con cui il Governo gestisce l'emergenza pandemica, senza alcun rispetto per l'esigenza di fornire ai cittadini direttive chiare e comprensibili.
Il relatore CUCCA (IV-PSI) , in considerazione dell'esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali, propone un parere favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sull'emendamento 2.1000, nulla avendo da osservare sugli altri emendamenti.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione.
(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(Parere alla 8a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti)
Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) propone un parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Balboni.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 10, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 17,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
Esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge e sull'emendamento 2.1000, osservando altresì che:
il numero 3 dell’allegato A – in combinato disposto con l’articolo 16 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Tra i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge,vi è il personale di cui si avvale il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno per assicurare l'esecuzione delle misure: Forze di polizia,personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Tale previsione va contemperata con quella che assicura l'interoperabilità dei sistemi informatici, affinché la banca dati nella quale sono segnalati coloro che violano tale tipo di prescrizioni non converga indiscriminatamente nella generale banca dati di ricerca a scopi di prevenzione e repressione dei reati, pena un'eccessiva ingerenza nella riservatezza dei cittadini, non assistita dalla necessaria riserva di giurisdizione per le misure invasive dei diritti civili.
Sugli emendamenti nulla da osservare.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della seguente osservazione:
l'emendamento 1.315 (Ruspandini, Totaro) suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte).
In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'art. 125 comma 3. Con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno.
La forza dell’art. 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l’annullamento dell’affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell’esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.