Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 452
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018 (*)

Nuovo ordinamento della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza

*) Testo ritirato dal presentatore

Onorevoli Senatori. – È opinione ampiamente diffusa che anche in Italia la necessità di una risposta sempre più efficace e moderna al crimine comune e organizzato e alla risoluzione delle impellenti problematiche dell'ordine pubblico deve indurre il legislatore a compiere scelte che assicurino la massima qualificazione degli appartenenti alle Forze di polizia e in particolare di coloro che sono chiamati ad assolvere funzioni di direzione del personale e di scelta nell'allocazione delle risorse.
Particolare attenzione perciò dovrebbe essere dedicata ai funzionari di pubblica sicurezza cui sono demandate, in via esclusiva, anche le responsabilità di coordinamento delle Forze di polizia e di direzione dei più delicati servizi di ordine pubblico, oltre che numerose potestà autorizzative (si pensi a cortei e a manifestazioni, a riunioni in luogo pubblico, alla tutela dei minori, alla ricomposizione delle controversie tra privati, ai passaporti, all'immigrazione, alle licenze di polizia, alle armi, alle misure di prevenzione) in tema di sicurezza, non attribuite ad altre autorità civili o militari.
In questi anni, a causa di un certo «disordine» legislativo, del susseguirsi di norme che hanno profondamente modificato lo stato giuridico della generalità degli appartenenti al pubblico impiego, compresi coloro che prestano servizio nei ruoli esecutivi e di concetto della Polizia di Stato, i funzionari di pubblica sicurezza hanno finito per subire un'ingiustificata compressione delle loro posizioni giuridiche soggettive.
Se a ciò si aggiunge che il riordino delle carriere non direttive, operato con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, ha provocato un appiattimento delle qualifiche e delle funzioni degli ispettori della Polizia di Stato, ruolo intermedio di concetto, quadruplicandone il numero e mortificando ulteriormente le aspettative di quanti avevano ottenuto tale qualifica sulla base di selettivi concorsi pubblici riservati a candidati in possesso del titolo di studio dell'allora scuola media superiore, appare chiaro che è giunto il momento di un'inversione di rotta. La Polizia di Stato italiana deve ritrovare un suo equilibrio. Si deve puntare alla qualificazione di funzionari e di ispettori secondo un modello coerente e compatibile con gli indirizzi dettati per altre qualificate carriere dello Stato, come quelle dei prefetti, dei diplomatici, dei medici e dei docenti universitari.
Con il complesso delle modifiche introdotte dal presente disegno di legge, oltre a ristabilire gli indispensabili equilibri tra le varie componenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, si garantisce al Ministro dell'interno la disponibilità di risorse umane altamente qualificate e motivate, affinché possa esercitare le sue attribuzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica con sempre maggiori efficacia e autorevolezza.
Allo scopo infatti si tende a restituire ai funzionari di pubblica sicurezza una specifica identità professionale, delineandone, per legge, le peculiari e atipiche funzioni, in un contesto nel quale sono chiamati a svolgere, in posizione di elevata responsabilità, compiti di direzione e di amministrazione che, per l'eterogeneità e per la complessità delle normative di riferimento nonché per la molteplicità dei diritti e interessi da curare, li contraddistinguono nell'ambito del pubblico impiego.
Si prende inoltre atto che ad essi sono affidati gli oneri di direzione di uffici della Polizia di Stato con particolare rilevanza esterna e, in via esclusiva, le responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e di rappresentanza della stessa nelle situazioni tecnico-operative che maggiormente rilevano per l'ordine e per la sicurezza pubblica, così come richiesto dalla tradizione giuridica e democratica del nostro Paese.
È necessaria dunque l'istituzione di una nuova area negoziale, comune a tutti gli attuali funzionari della Polizia di Stato, riconoscendo la loro specificità di titolari della funzione di pubblica sicurezza, secondo un modello analogo a quello che lo stesso Parlamento ha ritenuto valido per le categorie dei funzionari prefettizi del Ministero dell'interno (oggi tutti inseriti automaticamente ope legis nell'area dirigenziale) che da sempre costituivano un ruolo parallelo a quello dei funzionari di pubblica sicurezza, con i quali sono impegnati nella comune gestione di molti uffici del Ministero dell'interno.
Nel riconoscere che, in ragione di precise scelte legislative, la diversa natura del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato – dalla quale discendono vincoli negoziali assai più articolati ed estesi di quelli vigenti per le Forze di polizia ad ordinamento militare – e la stessa necessità di gestire, nell'ambito del rapporto di servizio, personale dei ruoli civili del Ministero dell'interno, hanno finito per accentuare notevolmente la complessità del sistema delle relazioni sindacali, si prende atto della necessità che il funzionario della Polizia di Stato debba possedere conoscenze giuridiche, capacità manageriali e flessibilità culturale di più elevato livello.
In relazione all'anzianità maturata, si fissano inoltre le regole per un armonico rapporto tra i funzionari di pubblica sicurezza e gli appartenenti alle diverse amministrazioni che compongono il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, tenuto conto della necessità di restituire coerenza a un sistema nel quale gli interventi legislativi susseguitisi in questi ultimi anni in materia di carriere e di ordinamento del personale hanno inciso in misura notevole, ma spesso senza tenere conto di fondamentali interessi dello Stato.
Su queste basi, per rafforzare l'unitarietà e la specificità della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza e nell'ottica strategica del consolidamento e del rilancio dell'intera istituzione, si prevede la predisposizione di una distinta e autonoma disciplina contrattuale, in tale modo aprendo anche la strada per un effettivo riallineamento, non solo retributivo, della dirigenza della Polizia di Stato a quella del restante pubblico impiego.
A fronte di oneri non comuni incombenti sulla categoria, si apprestano altresì in speculare sintonia con quanto dalla legge disposto in favore di un'altra carriera dell'amministrazione dell'interno, quella degli ispettori, idonee garanzie contro i rischi che discendono dall'esercizio delle funzioni proprie della carriera, in modo che siano più efficacemente garantiti l'interesse del cittadino e quello stesso della pubblica amministrazione.
È quindi doveroso riallineare i funzionari di pubblica sicurezza con i funzionari prefettizi (oggi, come ricordato, tutti inseriti automaticamente ope legis nell'area dirigenziale) e con quelli del pubblico impiego che hanno quanto meno avuto il riconoscimento della vicedirigenza.
Si intende poi esaltare l'innovazione che la legge ha voluto introdurre in favore degli ispettori, ovvero la costituzione per gli stessi del ruolo direttivo speciale, evitando limitanti sovrapposizioni e attraverso l'attribuzione ai suoi appartenenti di specifici compiti direzionali e di autonome responsabilità, come giusto riconoscimento all'esperienza e alla professionalità di coloro che, provenendo dai ruoli non direttivi, hanno superato le procedure di selezione e i percorsi formativi richiesti per l'accesso alle qualifiche superiori, prevedendo una nuova collocazione (qualifiche C1, C2 e C3) corrispondente alle attuali qualifiche dei collaboratori del pubblico impiego. Tale nuova collocazione automatica degli ispettori superiori consentirebbe peraltro di sbloccare il vertice della carriera non direttiva, con ottime prospettive di progressione di carriera del restante personale subordinato.
Si pensi infine che il presente disegno di legge, onde provvedere prima di tutto a quello che è giustamente il precipuo recupero di una dignità di posizione giuridica, prevede la possibilità di fare fronte alle previsioni di spesa, stabilendo che l'attribuzione dei prescritti emolumenti economici sia effettuata secondo criteri da individuare a cura dei competenti Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1.

(Funzionari di pubblica sicurezza)

1. La carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è unitaria in ragione della specificità e della rilevanza delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza nelle sue esplicazioni relative alla funzione di autorità di pubblica sicurezza e alle connesse potestà autorizzative di polizia, al mantenimento generale dell'ordine pubblico e all'attività di prevenzione dei reati, al coordinamento tecnico dell'ordine pubblico e delle Forze di polizia per il raggiungimento delle suddette finalità, nonché ai compiti di polizia giudiziaria e di alta direzione degli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza e della Polizia di Stato. Al fine di garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di attuazione della politica di sicurezza e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riconosciuti alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, l'ordinamento della stessa è regolato dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nella legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, le funzioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Al medesimo personale, nel rispetto dello status civile, può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di foggia e di specifici distintivi di ruolo diversi da quelli previsti per il restante personale di pubblica sicurezza, solo quando presta servizio presso gli uffici della polizia stradale, i reparti mobili, gli istituti d'istruzione e gli altri reparti operativi che richiedono un equipaggiamento particolare.

3. Ai fini dell'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, tra i funzionari di cui al presente articolo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi è corrispondenza, il personale preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o di impedimento, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 2.

(Qualifiche della carriera dei funzionari
di pubblica sicurezza)

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si articola nelle qualifiche di questore, di vice questore e di vice questore aggiunto, alle quali, in conformità alla carriera prefettizia, corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A allegata alla presente legge. Sono fatte salve le norme vigenti per l'inquadramento da dirigente generale a prefetto.

2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera di cui all'articolo 4 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di vice questore uditore.

3. La dotazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita con distinti decreti del Ministro dell'interno, prevedendo l'attribuzione della qualifica di questore per le funzioni di questore svolte nei capoluoghi di regione.

Art. 3.

(Espletamento delle attività di studio,
di consulenza e di ricerca)

1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, i funzionari con la qualifica di questore e di vice questore che si avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di controllo interno e ispettive, di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.

2. Con il procedimento negoziale di cui al capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.

Art. 4.

(Accesso alla carriera)

1. Alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si accede dalla qualifica iniziale esclusivamente mediante concorso pubblico.

2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea magistrale. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio a indirizzo giuridico e sociologico per il conseguimento della laurea magistrale prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati ai sensi dell'ordinamento didattico vigente prima della data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte e orali, prevedendo un numero di prove scritte non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione e i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

4. Il 10 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale appartenente al ruolo dei commissari di cui al capo III, in possesso di una delle lauree indicate dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo. I posti riservati non utilizzati in favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza con le seguenti modalità:

a) i dirigenti generali e i dirigenti generali di livello B sono inquadrati nella qualifica di questore;

b) i dirigenti superiori e i dirigenti con otto anni di servizio sono inquadrati nella qualifica di vice questore;

c) i restanti dirigenti, i vice questori aggiunti e i commissari capi sono inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto.

6. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 5 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

7. Il personale di cui al comma 5, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano altresì ai funzionari dirigenti e direttivi dei ruoli tecnici e medici della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 5.

(Formazione iniziale)

1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, a una questura ovvero a un altro ufficio che comporta lo svolgimento di funzioni attribuite al ruolo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dal soggetto interessato secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.

Art. 6.

(Attività formative)

1. La formazione del personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, sono effettuati a cura della Scuola superiore di polizia:

a) il corso di accesso alla qualifica di vice questore;

b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai dirigenti almeno una volta l'anno.

2. L'amministrazione promuove altresì lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali e presso soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

Art. 7.

(Progressione in carriera)

1. Il passaggio alla qualifica di vice questore avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i vice questori aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto un tirocinio operativo di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato servizio presso uffici e reparti della medesima amministrazione per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

Art. 8.

(Valutazione comparativa)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7 e all'individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per garantire la tempestiva conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2.

2. Ai fini della valutazione comparativa del personale, il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, determina, con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie di merito e dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nella valutazione annuale di cui all'articolo 16, un punteggio inferiore a sessanta su cento.

4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo, la proposta di graduatoria di merito relativa ai dirigenti ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

Art. 9.

(Nomina a questore)

1. La nomina a questore è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno istituisce, con proprio decreto, su designazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, scelti tra i direttori centrali e due tra i questori titolari di uno degli uffici di questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di istituzione è altresì individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di direttore centrale e l'altro titolare di una questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.

3. La commissione consultiva individua, sulla base della valutazione annuale di cui all'articolo 16, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di vice questore ritenuti idonei alla nomina a questore, in misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I soggetti selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco suscettibile di aggiornamento.

4. Il Ministro dell'interno, all'atto della proposta dei candidati alla nomina a questore al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1, è tenuto a scegliere tra i funzionari indicati dalla commissione consultiva.

Art. 10.

(Individuazione dei posti di funzione)

1. I posti di funzione da conferire ai vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, sono individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro funzionario della carriera di pubblica sicurezza.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione individuati ai sensi del medesimo comma 1 nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 11.

(Criteri generali di conferimento
degli incarichi e rotazione)

1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario incaricato.

2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Per i funzionari con qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, i responsabili delle direzioni centrali di primo livello e i questori in sede predispongono annualmente un piano di rotazione degli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi nonché della vacanza dei posti di funzione è data comunicazione alla competente direzione centrale del personale.

4. Nel conferimento degli incarichi ai vice questori e ai vice questori aggiunti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.

Art. 12.

(Conferimento dei posti di funzione)

1. Gli incarichi di questore in sede o di ufficio di livello equivalente sono conferiti ai questori con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti il collocamento a disposizione, il comando e il collocamento fuori ruolo.

2. I vice questori e i vice questori aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

3. Gli incarichi dei posti di funzione sono conferiti ai vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito delle direzioni centrali e degli uffici equiparati, dal capo della direzione o dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali, dal questore in sede.

4. Gli incarichi di vice questore vicario e di capo di gabinetto delle questure e gli incarichi di diretta collaborazione con i direttori centrali individuati con decreto del Ministro dell'interno sono conferiti dal questore o dal capo della direzione all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3 si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di posti di funzione.

Art. 13.

(Assegnazione dei funzionari
di pubblica sicurezza)

1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei vice questori e dei vice questori aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello e alle questure è disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e nelle relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.

Art. 14.

(Attribuzioni dei funzionari
di pubblica sicurezza)

1. I funzionari di pubblica sicurezza con qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella A allegata alla presente legge, adottano i provvedimenti relativi all'organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti a essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle citate aree funzionali; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali di coordinamento delle Forze di polizia; partecipano a commissioni e a gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno per lo sviluppo di strategie di contrasto preventivo della criminalità, di controllo del territorio, di organizzazione e dislocazione degli uffici di polizia e per lo studio e lo sviluppo delle tecniche per il mantenimento dell'ordine pubblico; rappresentano l'amministrazione in giudizio.

2. Spetta in ogni caso ai direttori centrali, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari delle questure la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15.

(Mobilità interna)

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme di incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate all'attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'amministrazione dell'interno con enti pubblici e con soggetti privati.

Art. 16.

(Valutazione annuale dei funzionari
di pubblica sicurezza)

1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari con la qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto presentano entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione e i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18 della medesima legge, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia, limitatamente ai vice questori aggiunti, della progressione in carriera.

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dai funzionari di cui al medesimo comma, in rapporto alla struttura di rispettiva appartenenza, al questore, al direttore centrale o al direttore dell'ufficio di livello equivalente.

Art. 17.

(Commissione per la progressione
in carriera)

1. Ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta dal direttore centrale del personale e composta da tre questori, due in servizio presso le direzioni centrali e uno titolare di una delle questure delle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti nella commissione prevale il voto del presidente.

Art. 18.

(Consiglio di amministrazione)

1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, il consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è integrato dai questori titolari pro tempore di tre uffici territoriali, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei citati ambiti territoriali, delle questure, i cui titolari assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 19.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari di pubblica sicurezza si articola in una componente stipendiale di base e in due componenti correlate, la prima correlata alle posizioni funzionali ricoperte nonché agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite al funzionario in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità e all'unitarietà di ruolo della carriera, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri definiti in sede negoziale, rapportati alla figura apicale.

Art. 20.

(Retribuzione di posizione)

1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte nonché agli incarichi e alle responsabilità esercitati, di cui all'articolo 19, comma 1, è attribuita a tutto il personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni stabilite dal citato decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.

Art. 21.

(Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane e i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, di cui all'articolo 19, comma 1, è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

a) per i questori, dallo stesso Ministro dell'interno;

b) per i dirigenti preposti agli uffici individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. In sede negoziale è altresì stabilita una retribuzione aggiuntiva relativa alla responsabilità di servizi di ordine pubblico; tale retribuzione è correlata alla delicatezza del servizio, tenuto conto della sua tipologia, e alla consistenza numerica degli uomini delle Forze dell'ordine impiegati.

3. Un ulteriore trattamento aggiuntivo è previsto per la presidenza o per la partecipazione a commissioni interne, quali quelle disciplinari e tecniche, ovvero per tutti gli incarichi affidati al singolo funzionario dal capo dell'ufficio che esulano dall'ordinaria attività dell'ufficio nell'ambito del quale lo stesso presta servizio, quali gli incarichi di docenza per l'aggiornamento e per l'addestramento del personale.

Art. 22.

(Copertura assicurativa del rischio
di responsabilità civile)

1. L'amministrazione dell'interno garantisce ai funzionari di pubblica sicurezza la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e dei compiti propri della carriera nonché all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati dell'amministrazione provvisoria degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 23.

(Verifica dei risultati)

1. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari di pubblica sicurezza nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 della presente legge è effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione a un altro incarico. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario, previe contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso funzionario compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal direttore centrale del personale o da un suo delegato.

Capo II

ACCORDO NEGOZIALE

Art. 24.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

2. L'accordo negoziale stipulato ai sensi del comma 1, da attuare secondo le modalità e per le materie indicate dal presente capo, è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'accordo negoziale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dall'accordo negoziale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del successivo accordo.

4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte su materie diverse da quelle indicate nell'articolo 26 e non disciplinate per il personale della carriera di questore da specifiche disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 25.

(Delegazioni negoziali)

1. L'accordo negoziale di cui all'articolo 24 è stipulato tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale dei funzionari di pubblica sicurezza individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 26.

(Materie di negoziazione)

1. Formano oggetto dell'accordo negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, secondo parametri appositamente definiti in sede negoziale che ne assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati rapportati alla figura apicale;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative e i permessi sindacali;

h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.

2. L'ipotesi di accordo negoziale può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 27.

(Procedura negoziale)

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 24, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 25 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 25, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'articolo 25, le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale.

4. L'ipotesi di accordo negoziale è corredata di prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza e nella legge di bilancio.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del presente articolo, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; il prescritto parere del Consiglio di Stato non è vincolante. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro tre mesi dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.

6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie indicate dal medesimo decreto, possono essere conclusi accordi negoziali decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, individuano esclusivamente i criteri applicativi delle disposizioni del citato decreto. Gli accordi negoziali decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.

Art. 28.

(Soluzione di questioni interpretative)

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 5, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al medesimo articolo 27, comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

2. L'amministrazione dell'interno, nel mese successivo alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame della controversia. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di un mese dal primo incontro, decorso il quale il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo III

RUOLO DEI COMMISSARI DELLA
POLIZIA DI STATO

Art. 29.

(Ruolo dei commissari
della Polizia di Stato)

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il ruolo direttivo speciale istituito e disciplinato dal capo II del titolo I del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, assume la denominazione di ruolo dei commissari della Polizia di Stato e, in conformità a quanto disposto per l'area collaboratori del pubblico impiego, area C, si articola nelle seguenti qualifiche:

a) vice commissario: qualifica C1;

b) commissario: qualifica C1 super;

c) commissario capo: qualifica C2;

d) commissario coordinatore: qualifica C3.

2. L'accesso al ruolo dei commissari di cui al comma 1, la dotazione organica, il corso di formazione, l'avanzamento in carriera, il collocamento a riposo e il collocamento in disponibilità sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari che riveste la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria sono attribuite le relative funzioni nell'ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dai funzionari della pubblica sicurezza dei quali sono i diretti collaboratori. Agli stessi commissari sono attribuiti i compiti connessi alla responsabilità di più unità organiche nell'ambito dell'ufficio o del reparto cui sono addetti nonché la responsabilità di uffici o di reparti non riservati al ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Ai medesimi può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di specifici distintivi di ruolo, quando prestano servizio presso gli uffici della polizia stradale, i reparti mobili e gli istituti d'istruzione.

4. I vice commissari e i commissari espletano le funzioni di cui al comma 3 in collaborazione con i commissari capi e con i commissari coordinatori preposti agli uffici o ai reparti cui sono addetti.

5. Gli appartenenti al ruolo dei commissari maggiormente qualificati per aver prestato a lungo servizio in specifiche attività con comprovati risultati provvedono, in relazione alla professionalità posseduta, all'addestramento e all'aggiornamento del personale dipendente secondo programmi stabiliti in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali rappresentative, percependo un trattamento economico aggiuntivo per tale attività. La misura del trattamento deve essere conforme a quella fissata per i funzionari di pubblica sicurezza in relazione alla qualifica posseduta e il trattamento stesso deve essere determinato con i medesimi provvedimenti che stabiliscono i compensi per la responsabilità, il comando e la direzione di uffici o di reparti o loro articolazioni.

6. Per il personale appartenente al ruolo dei commissari continua ad applicarsi la disciplina della negoziazione in vigore per il restante personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ad esso si estendono altresì gli istituti previsti per i funzionari di pubblica sicurezza in quanto compatibili con lo status giuridico e con le funzioni svolte.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato, anche in soprannumero riassorbibile, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, con una dotazione organica comprensiva degli ispettori di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in possesso del prescritto titolo di studio.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 tiene conto dell'anzianità maturata, alla data di cui al medesimo comma 1, nel ruolo degli ispettori secondo criteri improntati alla salvaguardia della professionalità acquisita ed è attuato con le seguenti modalità:

a) qualifica di commissario capo superiore: coloro che hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;

b) qualifica di commissario capo: coloro che hanno maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;

c) qualifica di commissario: coloro che hanno maturato almeno sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;

d) qualifica di vice commissario: coloro che hanno maturato meno di sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;

e) qualifica apicale del ruolo direttivo: coloro che, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori.

3. Per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, relative al concorso e alla frequenza dei corsi previsti per i ruoli non direttivi per l'accesso al ruolo direttivo speciale, stabilendo un'analoga riserva di posti per l'accesso al ruolo dall'esterno.

Art. 31.

(Trasferimento dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nella carriera prefettizia)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, appartenevano ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nella carriera prefettizia.

2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze organiche del personale della carriera prefettizia considerando, a tale fine, anche l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è effettuato, al fine di non pregiudicare la successiva applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale della Polizia di Stato, tenendo conto della corrispondenza tra le qualifiche possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data del 18 maggio 2000.

Art. 32.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla predisposizione, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di un apposito programma di riduzione dei posti previsti nelle tabelle organiche dei funzionari appartenenti alla carriera di pubblica sicurezza e dei commissari della Polizia di Stato.

Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

Livello di funzione

QUALIFICA

FUNZIONE

B

Questore (Dirigente generale di livello B)

Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale.

C

(Dirigente generale di pubblica sicurezza)

Direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato; direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore della Scuola superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.

D

Vice questore (Dirigente superiore)

Questore in sede; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; vice questore vicario di sede di particolare rilevanza; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore della Scuola superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, direttore di sezione della Scuola superiore di polizia.

E

Vice questore aggiunto (I dirigente)

Vice questore vicario; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio o reparto di particolare rilevanza (capo gabinetto - squadra mobile - DIGOS - immigrazione); dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.