Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2197
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa delle senatrici PETRENGA e RAUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2021

Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché delega al Governo per il riordino della Cassa di previdenza delle Forze armate

Onorevoli Senatori. – La legge 30 dicembre 1992, n. 503, ha costituito, per il sistema pensionistico italiano, l'avvio di una ristrutturazione strutturale e normativa; a seguire la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posto in essere, con anticipata lungimiranza, i pilastri fondamentali su cui poggiano, ancora oggi, i sistemi di valutazione per il calcolo dell'importo pensionistico maturato al termine della vita lavorativa. Di fatto ha creato uno spartiacque: chi alla data del 31 dicembre 1995 poteva vantare più di diciotto anni di contribuzione – per il personale militare al servizio effettivo si aggiungono gli aumenti periodici di cui all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – rimaneva sostanzialmente all'interno del vecchio sistema di calcolo (cosiddetto retributivo) fatta eccezione della quota pro rata, maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012, così come disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, potendo, cioè, godere al termine del servizio effettivo di un trattamento pensionistico pari all'85-90 per cento dell'ultimo stipendio percepito in servizio. Per tutti gli altri è previsto un sistema di calcolo cosiddetto misto, con un trattamento pensionistico stimato tra il 65 e il 70 per cento dell'ultimo stipendio percepito in servizio; per tutti coloro che sono stati assunti o arruolati dopo il 1° gennaio 1996 è previsto un calcolo del proprio assegno pensionistico basato esclusivamente sulla contribuzione versata: il lavoratore accantona circa il 33 per cento del proprio stipendio, in parte a carico del lavoratore e in parte a carico dello Stato, e al momento del pensionamento, al montante contributivo accumulato, è applicato un coefficiente di conversione legato all'età del pensionamento. Più si va in pensione giovani meno sarà corposo il proprio assegno, stimato tra il 50 e il 55 per cento dell'ultimo stipendio percepito in servizio.
I ruoli più esposti nei prossimi anni saranno realisticamente il ruolo di truppa, il ruolo di sergente e il ruolo di maresciallo, avendo essi il trattamento economico in servizio più penalizzante. L'impoverimento economico ricadrà socialmente sulle famiglie di ciascun militare che, dopo 40 anni di servizio attivo dedicato alla Forza armata di appartenenza, invece di badare a sé stesso e ai propri cari, sarà inevitabilmente costretto ad arrotondare, con lavori estemporanei il proprio reddito. Le lacrime dell'allora Ministro Elsa Fornero, certamente sincere, hanno espresso, allora, « plasticamente » il sacrificio previdenziale a cui tutti gli italiani sarebbero andati incontro. Successivamente la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la legge 23 dicembre 2014, n. 190, hanno introdotto la rateizzazione del trattamento di fine rapporto (TFR), ovvero il trattamento di fine servizio (TFS);
Infine la legge 28 marzo 2019, n. 26, con il congelamento dell'adeguamento dell'aspettativa di vita ha dato sicuramente sollievo a numerosi militari in vista del pensionamento, ma solo per quanto riguarda la certezza di maturazione del requisito pensionistico, senza adeguare gli aspetti economici. Già oggi coloro che godono del diritto alla pensione, per limiti contributivi, in regime di calcolo misto, stanno toccando per primi il taglio netto del 25-30 per cento in meno sull'assegno pensionistico rispetto all'ultimo stipendio goduto in servizio. Abbiamo ancora dinanzi 18-20 anni, che ci separano dal momento in cui i primi militari andranno in quiescenza con il metodo di calcolo « contributivo puro »; sicuramente a molti di loro gioveranno le partecipazioni a numerose missioni di pace all'estero, che permetteranno loro di aumentare il proprio montante contributivo, ma molti saranno costretti, anche in tarda età a sacrificarsi per poter avere una vita dignitosa. Purtroppo, nonostante la lungimiranza riformatrice che ha regolato l'accesso alle diverse forme di previdenza complementare e, tra queste, ai fondi collettivi chiusi di categoria, ancora oggi, per il personale militare, tale opportunità resta solo una chimera. Tant'è che diversi militari hanno sottoscritto la previdenza complementare attraverso fondi aperti, gestiti da organismi bancari, società di gestione e di risparmio o di intermediazione immobiliare: fondi soggetti a più alti rischi rispetto ai fondi collettivi di categoria, regolati sulla base di una convenzione a cui gli operatori di settore devono attenersi, oltre ad essere caratterizzati da bassi costi di gestione e, fattore non trascurabile, corroborati da un versamento aggiuntivo da parte del datore di lavoro. A venticinque anni dall'adozione del sistema contributivo, nonostante le reiterate dichiarazioni d'intenti e i perentori impegni da più parti assunti, il personale del comparto difesa e sicurezza, diversamente da quello di altri settori del pubblico impiego, non dispone ancora della possibilità di compensare, con i fondi pensione, l'inevitabile riduzione del trattamento pensionistico determinata dai nuovi metodi di calcolo, che delineano il profilo integralmente contributivo. Inoltre, dato il lungo tempo sin qui infruttuosamente trascorso, la previdenza complementare non sarebbe comunque sufficiente a garantire l'adeguata compensazione del trattamento pensionistico per il personale al momento in servizio.

Per tutto quanto premesso, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età. Per tale personale, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide con quello previsto per l'età anagrafica utile all'accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato al riordino della Cassa di previdenza delle Forze armate. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato « codice dell'ordinamento militare », per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica di sessantacinque anni, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'articolo 1864 del codice dell'ordinamento militare è sostituito dal seguente:

« Art. 1864. – (Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria). – 1. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria è determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge. Se il collocamento in ausiliaria avviene per il raggiungimento dei limiti di età, il trattamento pensionistico è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica di sessantacinque anni nonché quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Al termine del periodo di collocamento in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico è rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dalla posizione ausiliaria se superiore a quello applicato all'atto del congedo e computando anche le ritenute previdenziali da operare a carico dello Stato e del dipendente nelle misure previste per il trattamento retributivo in servizio, sull'ammontare complessivo della pensione, dell'indennità di ausiliaria e degli altri assegni percepiti durante gli eventuali periodi di richiamo ».

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato al riordino della Cassa di previdenza delle Forze armate, di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 4.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della difesa ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4 e secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di uno o più fondi di previdenza integrativi per i volontari in servizio permanente di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare;

b) mantenimento dell'indipendenza della gestione separata tra i fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, come integrati ai sensi della lettera a);

c) soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 del codice dell'ordinamento militare e allineamento delle aliquote contributive e rendimento di cui agli articoli 1914 e 1916 del medesimo codice per tutti gli iscritti ai fondi di cui alla lettera b);

d) tutela dei diritti acquisiti dagli iscritti ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare;

e) armonizzazione delle tempistiche di pagamento dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare, per tutti gli iscritti ai fondi entro sei mesi dalla cessazione del servizio;

f) armonizzazione per tutti gli iscritti ai fondi delle norme di cui all'articolo 1919 del codice dell'ordinamento militare riguardanti la corresponsione dell'indennità supplementare e la restituzione dei contributi versati ai militari cessati dal servizio senza diritto a pensione ovvero transitati in altri ruoli della pubblica amministrazione.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni di euro per l'anno 2027, 21 milioni di euro per l'anno 2028, 24 milioni di euro per l'anno 2029, 270 milioni di euro per l'anno 2030, e 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.