Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2170
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa delle senatrici BOTTO e RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2021 (*)

Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica femminile

*) Testo non rivisto dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. – Secondo quanto risulta dall'ultimo censimento elaborato dall'associazione Toponomastica femminile, risulta attualmente che la media delle strade intitolate al genere femminile si attesta approssimativamente dal 3 per cento al 5 per cento, a differenza di quello maschile che si aggira invece a circa il 40 per cento. Tale rilevazione appare indubbiamente squilibrata, generando un'inaccettabile disparità, considerato che migliaia di donne hanno segnato la storia del nostro Paese e del mondo, lasciando un segno, e addirittura sacrificato la propria vita, contraddistinguendosi anche per meriti legati alla scienza, al progresso della società e alle attività d'impresa, solo per citare alcuni settori. La presente iniziativa legislativa intende colmare tale divario, che grava sulle targhe delle nostre città, e restituire una maggiore quanto doverosa visibilità femminile nello spazio pubblico. Il disegno di legge prevede un articolo aggiuntivo alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, che regola l'intitolazione di strade, piazze, monumenti, lapidi e altri ricordi permanenti, stabilendo che per almeno il 50 per cento strade, piazze, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti debbano essere intitolati o dedicati, in luogo pubblico o aperto al pubblico, necessariamente al genere femminile. Il successivo comma 2 stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Ministro dell'interno, sentite le Commissioni parlamentari competenti, adotta un decreto al fine di stabilire le modalità e i criteri di attuazione, previa autorizzazione da parte del prefetto competente per territorio. La proposta normativa riprende peraltro un ampio dibattito in corso da anni, avviato sia da parte del gruppo di ricerca della citata associazione, che da parte della società civile, attraverso la pubblicazione di documenti, dati e analisi svolti a livello nazionale, finalizzato a fare pressione affinché ci siano adeguate iniziative sia in ambito locale che nazionale, nonché per compensare l'evidente disparità che caratterizza l'attuale toponomastica nelle città italiane. L'iniziativa, in definitiva, non mira a sostituire i nomi delle strade, ma a mettere in luce una situazione confidando pertanto nelle nuove intitolazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, strade, piazze, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti devono essere intitolati o dedicati, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per almeno il 50 per cento a donne.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità e i criteri di attuazione della citata disposizione, previa autorizzazione da parte del prefetto competente per territorio ».