Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2019 (*)
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché abrogazione dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di enti associativi assistenziali
*) Testo non rivisto dal presentatore
Onorevoli Senatori – Il presente disegno apporta diverse modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico e in materia di enti associativi assistenziali, di cui rispettivamente agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto decreto Crescita), al fine di superarne alcune criticità emerse nella prima fase applicativa.
Nello specifico, l'articolo 10 del decreto-legge introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
Come è noto il dettato normativo antecedente al decreto Crescita consentiva ai beneficiari di godere di detrazioni fiscali sulla spesa sostenuta – ripartendone l'ammontare riconosciuto in dieci o cinque quote annuali di pari importo a seconda che si trattasse, rispettivamente, di interventi di riqualificazione energetica ovvero di interventi di consolidamento antisismico – ovvero di cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione del credito.
Anche a seguito della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Governo e Parlamento del 17 giugno 2019 su alcune criticità della norma precedentemente illustrata, nonché dell'avvio da parte di un gruppo di imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) di un procedimento davanti alla Commissione europea, si ritiene opportuno apportare alcuni correttivi all'articolo 10 del predetto decreto-legge. In particolare l'Autorità ha rilevato che « la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni. Ed infatti, il nuovo sistema di incentivazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico introdotto dal decreto Crescita, di particolare appetibilità per la domanda, si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo fruibile, nei fatti, solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d'imposta. Infatti, non essendo prevista – nell'articolo 10 del decreto Crescita – la facoltà di successiva cessione del credito d'imposta da parte del fornitore degli interventi, potendo quest'ultimo utilizzarlo esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, il nuovo meccanismo, così come articolato, è sostanzialmente precluso alle PMI che operano nel mercato della riqualificazione energetica, non disponendo esse della capienza fiscale necessaria per poter compensare i crediti d'imposta acquisiti ».
A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica la disciplina recata da detto articolo 10, prevedendo ai commi 1 e 2 che il credito di imposta riconosciuto al fornitore quale rimborso delle detrazioni spettanti al cliente, rispettivamente per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche, sia utilizzabile a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto.
Con la novella di cui al successivo comma 3, lettera a), si prevede che, sempre in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il credito di imposta acquisito con la cessione del credito sia utilizzabile a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto al beneficiario della detrazione.
Infine, con la modifica di cui alla lettera b) del medesimo comma 3, mediante l'introduzione del comma 3-quater all'articolo 10, i fornitori potranno richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, da effettuare entro tre mesi dalla presentazione di apposita istanza, di un importo pari all'ammontare complessivo del credito d'imposta non utilizzato in compensazione nell'anno. L'ultimo periodo del comma 3-quater demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione delle relative modalità di attuazione.
L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 14 del decreto Crescita, recante disposizioni in materia di enti associativi assistenziali. Nello specifico detto articolo mira a chiarire il perimetro soggettivo dell'agevolazione che opera per determinate categorie di enti non commerciali – prevalentemente associativi – e che consiste nell'esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente « non commerciali ». L'articolo chiarisce sia il perimetro applicativo dell'agevolazione vigente, sia quello destinato a operare allorché sia attuata la riforma del Terzo settore con l'istituzione del registro dei relativi enti. Tuttavia la norma, nell'operare detto chiarimento, fa rientrare tra le associazioni « non commerciali » anche quelle « assistenziali », estendendo così l'agevolazione anche ai fondi sanitari integrativi. L'abrogazione dell'articolo 14 prevista dal presente disegno di legge mira, pertanto, a scongiurare defiscalizzazioni indirette destinate a fondi sanitari integrativi gestiti da compagnie assicurative.
Art. 1.
1. Al comma 3.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: « da utilizzare esclusivamente in compensazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione ».
2. Al comma 1-octies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: « da utilizzare esclusivamente in compensazione », sono sostituite dalle seguenti: « utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione ».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il credito di imposta acquisito con la cessione del credito è utilizzabile a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto al beneficiario della detrazione »;
b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
« 3-quater. Il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e ha concesso lo sconto sul corrispettivo pari all'ammontare della detrazione spettante al soggetto avente diritto nonché il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui al comma 3-ter e che ha acquistato il credito derivante dalla detrazione ai sensi del medesimo comma possono richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, da effettuare entro tre mesi dalla presentazione di apposita istanza, di un importo pari all'ammontare complessivo del credito d'imposta non utilizzato in compensazione nell'anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma ».
Art. 2.
1. L'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni del comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 58 del 2019.