Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2018 (*)
Disposizioni per una maggiore garanzia della tutela dell'inviolabilità del domicilio
*) Testo non rivisto dal presentatore
Onorevoli Senatori. – Il domicilio è garantito, nel dettato dell'articolo 14 della Costituzione, come espressione della persona, come prolungamento della libertà personale, come proiezione spaziale della persona, perché il domicilio comprende tutta la sfera in cui si svolge e si estrinseca la vita privata e si riferisce a qualunque luogo nel quale la persona abbia diritto di rinchiudersi, sulla base di qualunque titolo giuridico, per condurvi ogni attività personale, professionale o economica.
La cronaca degli ultimi anni ha registrato un aumento esponenziale dei reati riconducibili alla violazione dell'altrui domicilio attraverso condotte criminose tali da generare, in ipotesi sempre più frequenti, conseguenze irreparabili.
Dal punto di vista degli autori del reato si registra una certa varietà, che spazia dalla banda criminale – che gode di una vera e propria organizzazione in termini di mezzi e risorse – all'autore occasionale e perciò sprovveduto.
In quest'ultima ipotesi, il più delle volte, è complice la congiuntura economica storica che ha visto l'incrementarsi di questo tipo di reato per ragioni di estrema povertà.
La violazione di domicilio pone costantemente a repentaglio l'altrui e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni.
È necessario pertanto introdurre ulteriori disposizioni che fungano da deterrente alla commissione del reato di «violazione di domicilio», sia in merito alle pene, attualmente caratterizzate da un'entità tale da non raggiungere alcuno scopo deterrente, sia dal punto di vista della legittima difesa e dell'eccesso colposo che – per come attualmente normate – concretizzano sovente il paradosso che la persona offesa diventi «colpevole» del torto subito.
Chiunque commetta il reato di violazione di domicilio oggi è ben consapevole che, grazie all'attuale previsione normativa dell'eccesso colposo, godrà della possibilità di trasformarsi da carnefice in vittima, potendo addirittura anche chiedere il risarcimento dei danni qualora subisse lesioni da parte della persona offesa.
Lo scopo che il presente disegno di legge si prefigge è principalmente quello di inasprire le pene per chiunque violi il diritto di rango costituzionale, consentendo, da un lato, alla persona offesa di esercitare la legittima difesa senza incorrere nell'eccesso colposo, dall'altro, aumentando le pene ed inserendo la perseguibilità d'ufficio, al fine di creare un efficace deterrente per colui che, oggi, sceglie di perseverare nel suo intento criminoso con la «garanzia» della previsione di pene tenui e aggirabili.
L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 614 del codice penale, in primis aumentando le pene edittali previste:
– al primo comma, la pena per chiunque si introduca nell'abitazione altrui contro la volontà del titolare dello ius escludendi è la reclusione da tre ad otto anni e non più da sei mesi a tre anni;
– al quarto comma, la previsione della pena da uno a cinque anni, nel caso in cui si configuri l'aggravante della violenza sulle cose o alle persone o nel caso in cui l'autore del reato sia armato, è aumentata da cinque a dieci anni. L'attuale disposizione del comma 4 prevede come aggravante il fatto che l'autore sia «palesemente» armato.
– introducendo il quinto comma, le pene sono ulteriormente aumentate di un terzo qualora la violazione fosse commessa da persona legata da rapporti personali di qualunque natura alla persona offesa: che si tratti di amicizie, di parentado, di conoscenze, di vicinato, di rapporti di servizio o domestici o di ospitalità, l'approfittarsi di una situazione di «vantaggio» nell'introdursi nella dimora altrui deve determinare un mutamento in peius della pena;
– con il sesto comma si introduce la punibilità con le medesime pene previste nei commi precedenti per chiunque commissioni, faciliti o assista l'autore o gli autori del reato.
Sostituendo integralmente il terzo comma dell'articolo 614, si introduce il principio della perseguibilità d'ufficio della violazione di domicilio, sopprimendo quello della punibilità a querela della persona offesa.
L'articolo 2 del disegno di legge inserisce l'articolo 614-bis nel codice penale, ai sensi del quale si prevede la preclusione alla richiesta di risarcimento del danno, per chi commetta il reato di violazione di domicilio di cui al quarto comma dell'articolo 614 del medesimo codice.
L'articolo 3 modifica il principio della legittima difesa previsto dall'articolo 52 del codice penale:
– al primo comma sono soppresse le parole: «sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa», perché in nessun caso deve essere punibile «chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta»;
– il secondo comma è modificato al fine di poter utilizzare un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo (come prescrive il medesimo comma) al fine di difendere non solo la propria o l'altrui incolumità, ma anche i beni propri o altrui, a prescindere dalla circostanza che vi sia o meno desistenza o pericolo di aggressione.
L'articolo 4 infine incide sull'articolo 55 del codice penale, modificando i limiti dell'eccesso colposo, affinché quest'ultimo non si configuri qualora la condotta sia diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui, nelle fattispecie previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 52, come modificati dal presente disegno di legge.
Art. 1.
1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è procedibile d'ufficio»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La pena è da cinque a dieci anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è armato»;
d) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Le pene sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa da persona legata da rapporti personali di qualunque natura alla persona offesa.
È punito con le pene di cui ai commi precedenti chiunque commissioni, faciliti o assista l'autore o gli autori del reato».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 614 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 614-bis. – (Esclusione del risarcimento del danno). – È preclusa a chiunque commetta il reato di cui all'articolo 614, quarto comma, la possibilità di chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno».
Art. 3.
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione» sono soppresse.
Art. 4.
1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non si configura l'ipotesi di cui al primo comma quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».