Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018 (*)
Modifica all'articolo 71 della Costituzione concernente le leggi di iniziativa popolare
*) Testo non rivisto dal presentatore
Onorevoli Senatori. – Il presente testo riprende quanto proposto nella scorsa legislatura. L'articolo 71 della Costituzione non attribuisce il potere di iniziativa legislativa solo a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale (Governo e Consigli regionali) ma anche, espressamente, al popolo.
A Costituzione vigente, il popolo può esercitare l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di legge redatto in articoli. L'istituto dell'iniziativa legislativa popolare ha tuttavia avuto scarsa incidenza, soprattutto perché l'iter dei progetti di legge presentati dai cittadini in Parlamento si è concluso assai raramente con una approvazione definitiva.
Per dare maggiore impulso e sostanza all'istituto, nel corso della XVII legislatura, il Senato ha previsto, nell'ambito della riforma organica del proprio regolamento, termini più stringenti per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare. Ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 74 del regolamento, le commissioni parlamentari competenti per materia devono iniziare l'esame di tali disegni di legge entro, e non oltre, un mese dal deferimento. L'esame in commissione deve concludersi entro tre mesi dall'assegnazione, pena l'iscrizione d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Per quanto la riforma del regolamento vada nella direzione auspicata dal proponente, sembra necessario in ogni caso introdurre nell'ordinamento una copertura costituzionale con l'obiettivo di garantire tempi certi per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, al fine di vincolare anche il lavoro dell'altro ramo del Parlamento, che non prevede tra le proprie regole procedurali, alcun percorso agevolato per tali disegni di legge.
Attraverso la modifica costituzionale, prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge, viene introdotto il principio che l'esame e la deliberazione finale dei disegni di legge di iniziativa popolare debbano svolgersi nell'arco temporale di tre mesi dalla data di presentazione dei medesimi.
Dall'approvazione della presente proposta discenderebbero dei vincoli procedurali uniformi per entrambi i rami del Parlamento che sarebbero obbligati a modificare in modo omogeneo le rispettive previsioni regolamentari.
Art. 1.
1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Parlamento effettua la deliberazione conclusiva sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione».