Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018 (*)
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di tracciabilità dei rifiuti per le imprese agricole, e introduzione dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la gestione dei rifiuti costituiti da materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso
*) Testo non rivisto dal presentatore
Onorevoli Senatori. – Al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stata data attuazione attraverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, come modificato dal successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010. Con i predetti decreti ministeriali, l'Italia aveva ottemperato alle specifiche previsioni contenute nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che imponeva agli Stati membri l'adozione di misure per la tracciabilità – dalla produzione alla destinazione finale – e per il controllo dei rifiuti pericolosi, al fine di garantire che la gestione dei rifiuti stessi fosse effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente. Nella realtà, tra rinvii e modifiche alla normativa, il SISTRI non è mai entrato in vigore a regime. Infatti, è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che prevedeva la ripartenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti per le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti.
In particolare, in merito alle scadenze del SISTRI, lo schema di decreto prevedeva due fasi di riallineamento: dal 30 aprile 2013 le imprese con più di 10 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi (elencate dall'articolo 3, comma 1, lettere c) , d), e), f), g) e h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52) dovevano verificare l'attualità di dati e informazioni trasmesse al SISTRI, eventualmente aggiornandoli. Le altre lo faranno dal 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014. Le imprese mai iscritte al SISTRI dovevano procedere entro gli stessi termini a seconda delle dimensioni e tipologie di rifiuti prodotti. Per i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, le imprese dovevano continuare a tenere anche i precedenti registri e documentazioni sui rifiuti, in una sorta di doppio binario. Dopo due anni di sospensione, quindi, durante i quali sembrava si dovesse arrivare a un nuovo sistema, il SISTRI è tornato obbligatorio.
L'istituzione di tale sistema, pur apprezzabile nello spirito di voler tracciare ogni movimento di ogni rifiuto, lungi dal costituire una semplificazione amministrativa degli oneri burocratici di settore oggi previsti dalla normativa vigente, appare per contro un sistema molto più complesso e costoso, soprattutto per le imprese agricole, che non pare portare i soggetti obbligati a un contenimento degli oneri economici e amministrativi connessi ai tradizionali adempimenti documentali oggi in essere, come impropriamente e ripetutamente sostenuto in varie sedi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per tali ragioni non sembra a tutt'oggi raggiunto un equilibrio tra le varie istanze da soddisfare, anche in considerazione della scarsità dei mezzi previsti (umani e tecnici) per garantire un soddisfacente controllo e un'adeguata preparazione degli operatori interessati e delle autorità pubbliche deputate al controllo, e della considerazione che chi vuole continuare a gestire illegalmente i rifiuti continuerà a farlo, perché ovviamente non si iscriverà al SISTRI. Il danno maggiore lo subiscono le aziende agricole. Tale normativa, infatti, è apparsa subito irragionevole, sproporzionata e inutilmente punitiva e – a parere di molti operatori – rischia di provocare la definitiva distruzione delle piccole e medie aziende agricole.
Nella gestione dei rifiuti speciali sono stati calcolati oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese agricole pari a 3-4 miliardi di euro annui, cifra che viene sottratta al valore aggiunto di aziende che, all'interno delle filiere, stanno già pagando quasi da sole le conseguenze della crisi finanziaria. Si può e si deve garantire il rispetto della legalità, ma non servono sistemi burocratici mastodontici, bensì occorre un modello innovativo di riforma, che assicuri la reale tracciabilità dei rifiuti, costruendo una griglia di adempimenti differenziati per tipologie e dimensioni di aziende, esonerando le piccole produzioni di rifiuti e mettendo in piedi delle reti di raccolta con la partecipazione degli enti pubblici e le associazioni di rappresentanza agricole.
Il presente disegno di legge, pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, prevede, all'articolo 1, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 300 chilogrammi o 300 litri l'anno, nonché i conferimenti di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 300 chilogrammi o 300 litri all'anno. Inoltre, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli verso i circuiti organizzati di raccolta non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo.
L'articolo 2 prevede, inoltre, l'integrazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'introduzione di uno specifico articolo 185-bis, volto a prevedere che i materiali agricoli o forestali di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 possano essere utilizzati nell'agricoltura e nella selvicoltura, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, da parte degli imprenditori agricoli, presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, compresa la combustione, che comunque non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. A tale fine si prevede che l'esercizio della pratica agricola della fertilizzazione del terreno mediante le ceneri di erbe, stoppie e altri materiali vegetali sia disciplinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 1.
(Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti per le imprese agricole)
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, alinea, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse;
b) al comma 9, lettera a), le parole: «cento chilogrammi o cento litri l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
c) al comma 9, lettera b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «trecento chilogrammi o trecento litri l'anno»;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9, non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 2.
(Gestione dei rifiuti costituiti da materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso)
1. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 185-bis. - (Materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso). – 1. Le materie fecali, la paglia, gli sfalci, le potature e gli altri materiali agricoli o forestali, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del presente decreto, possono essere utilizzati nell'agricoltura e nella selvicoltura, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, compresa la combustione, che comunque non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
2. Al fine dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disciplinato l'esercizio della pratica agricola della fertilizzazione di cui al medesimo comma 1».