Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 761
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018 (*)

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, riguardanti le sanzioni per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. – Secondo gli ultimi dati pubblicati dal bollettino annuale dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), fra i più giovani si registra un forte consumo di ecstasy: l'1,2 per cento dei ragazzi con meno di 24 anni l'ha provata almeno una volta nell'ultimo anno. L'1,3 per cento ha assunto anfetamine, il 2,3 per cento ecstasy (MDMA) e il 17 per cento cannabis.
Nel 2016 ogni settimana è stata immessa sul mercato circa una nuova sostanza psicoattiva, spesso di provenienza cinese, con notevole impatto sulla disponibilità di tali sostanze all'interno dell'Unione europea .
Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del consiglio ha stimato, nella Relazione annuale 2017 sullo stato delle tossicodipendenze, che gli italiani spendono ogni anno 14,2 miliardi di euro per le sostanze stupefacenti.
Lo stesso Dipartimento ha, altresì, stimato che circa 1 persona su 3, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha utilizzato almeno una sostanza stupefacente illegale nell'arco della vita; detta percentuale aumenta al 43 per cento analizzando il campione dei giovani italiani tra i 15 ed i 34 anni.
Una piaga sociale che ha bisogno di risposte forti delle istituzioni, sia per ciò che concerne la prevenzione, che la repressione e l'inasprimento delle pene per chi detiene o spaccia sostanze stupefacenti.
Il presente disegno di legge, composto da tre articoli, si pone l'obiettivo di inasprire le pene per chi detiene, consuma e spaccia sostanze stupefacenti.
L'articolo 1 inasprisce la reclusione da sei a dodici anni per tutte le condotte illecite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e raddoppia la multa da euro 26.000 a 52.000.
L'articolo 2 riguarda l'inasprimento del ritiro della patente di guida fino a sei anni.
L'articolo 3 concerne l'inasprimento delle pene e delle sanzioni per lo spaccio di sostanze stupefacenti in luoghi pubblici frequentati da minorenni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope)

1. All'articolo 73, comma 1, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da dodici a venti anni e con la multa da euro 52.000 a euro 260.000».

Art. 2.

(Condotte integranti illeciti amministrativi)

1. All'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni».

Art. 3.

(Traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope in luoghi pubblici frequentati da minorenni)

1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano la vendita, l'offerta, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il passaggio o il transito, la consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, in luoghi pubblici frequentati da minorenni, la pena è della reclusione da sedici a venti anni e della multa da euro 60.000 a euro 520.000».