Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018 (*)
Modifica dell'articolo 423-bis del codice penale in materia di aggravamento delle pene per il delitto di incendio boschivo
*) Testo non rivisto dal presentatore
Onorevoli Senatori. – Le disposizioni del presente disegno di legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita, e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
L'articolo 11 della legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n.353) prevede una serie di modifiche al codice penale riguardanti la pena per chiunque cagioni un incendio su boschi selve o foreste che comporti un danno ad edifici, aree protette e più in generale all'ambiente.
La predetta norma non fa riferimento in alcun modo a danni cagionati a persone ed animali.
Il disastro ambientale a seguito di incendi è una fattispecie penale che deve essere considerata molto più grave di quanto ritenuta attualmente.
Nell'ordinamento penale in materia ambientale occorre introdurre un concetto chiave secondo il quale chi provoca, a seguito di un incendio doloso, danni a persone o animali deve essere punito severamente attraverso la reclusione in carcere.
Il presente disegno di legge , composto da un solo articolo, novella l'articolo 423-bis del codice penale aumentando le pene detentive da cinque a undici anni per chi provoca un incendio boschivo e istituisce una nuova fattispecie di reato punito con pene da undici a ventidue anni per chi, a seguito di un incendio doloso, provoca danni a persone o animali.
Art. 1.
1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da cinque a undici anni»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Se dal fatto di cui al primo comma deriva la lesione o la morte di una persona si applica la pena della reclusione da undici a ventidue anni; se deriva la morte di un animale domestico o di allevamento si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni».