Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2639
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MININNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2022

Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario

Onorevoli Senatori. – Il regime forfetario, introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è un regime fiscale agevolato rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, e sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche assunti a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
Il regime forfetario prevede dei vantaggi rispetto al regime ordinario sia in termini di semplificazione delle procedure fiscali, in quanto il reddito imponibile si determina forfetariamente applicando il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, sia in termini di tassazione, in quanto si applica un'unica imposta, nella misura del 15 per cento, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, imposta regionale sulle attività produttive-IRAP), ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti.
Esistono però delle cause di esclusione al regime forfetario. Non possono accedere al regime agevolato:

1) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

2) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;

3) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

4) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni professionali o imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

5) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

6) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In relazione a quest'ultima causa di esclusione, indicata dall'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come introdotta dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è necessario stabilire quando l'interruzione del rapporto lavorativo (per licenziamento o dimissioni) debba avvenire perché l'aspirante al regime agevolato possa invocare l'irrilevanza del superamento della soglia di 30.000 euro. È altrettanto importante definire la valenza della predetta soglia nella circostanza in cui il lavoratore disponga di più posizioni da lavoro dipendente e ne interrompa solo una di queste.
In verità l'ultimo inciso della citata lettera d-ter) non individua alcun termine entro il quale il rapporto di lavoro debba cessare affinché si possa beneficiare dell'irrilevanza della verifica della soglia dei 30.000 euro. Questa interpretazione letterale sarebbe peraltro coerente con la ratio sottesa alla disposizione, ovvero la volontà del legislatore di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego mediante la concessione di agevolazioni fiscali, indipendentemente dal momento dell'interruzione del rapporto.
Seguendo la stessa logica, non dovrebbero concorrere al superamento della citata soglia i redditi derivanti dal rapporto di lavoro interrotto. Così, ad esempio, il soggetto titolare di due redditi di lavoro dipendente, di cui il primo di 15.000 euro e il secondo di 20.000 euro, che non può accedere al regime forfetario a causa del superamento della soglia, ne avrebbe diritto in caso di interruzione di uno solo dei due rapporti lavorativi, rilevando ai fini della soglia solo il reddito derivante dal rapporto lavorativo ancora sussistente.
L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate è invece di tenore opposto. La stessa, infatti, con risposta n. 368 del 24 maggio 2021 all'istanza di interpello di un lavoratore con reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta 2020 e con rapporto di lavoro cessato nel corso del 2021, ha ritenuto che « all'istante sia precluso l'accesso al regime forfettario nel 2021, in applicazione della citata lettera d-ter), in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale afferma di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro nell'anno precedente (2020) », potendo quindi egli « applicare il regime forfettario solo a partire dal 2022 ».
La stessa Agenzia, con circolare n. 10 del 4 aprile 2016, aveva già ritenuto che « ai fini della non applicabilità della causa di esclusione (...) rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario ».
L'Agenzia ritiene anche che il superamento della soglia di 30.000 euro sia causa di esclusione dal regime forfetario nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro dipendente, qualora nello stesso anno si sia percepito un reddito da lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro ancora sussistente.
Il presente disegno di legge propone pertanto, attraverso la modifica all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di chiarire che l'irrilevanza del superamento della soglia di 30.000 euro operi indipendentemente dal fatto che la cessazione del rapporto di lavoro dipendente avvenga nell'anno fiscale precedente a quello di accesso al regime forfettario o nello stesso anno e che per il superamento della predetta soglia non si considerino i redditi derivanti da rapporto lavorativo cessato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato » sono sostituite dalle seguenti: « non concorrono al superamento di tale soglia i redditi derivanti dal rapporto di lavoro cessato nell'anno precedente ovvero nello stesso anno di applicazione del regime forfetario ».