Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2657
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CARBONE e FARAONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2022

Misure in materia di partecipazione ai concorsi pubblici per persone affette da disabilità e invalidità, volte a garantire parità ed equità fra i partecipanti

Onorevoli Senatori. – La carenza normativa tesa a disciplinare la partecipazione e la selezione dei concorrenti ai concorsi pubblici, di fatto, finisce per vanificare lo spirito delle varie norme mirate a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di tutte le persone affette da disabilità. Invero, l'articolo 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che le persone con disabilità possano partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego di qualsiasi amministrazione pubblica e che, a tal fine, « i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri ». Inoltre, l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), prevede che la persona con disabilità sostenga le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l'affiancamento del candidato da parte di un tutor. Il comma 2-bis del citato articolo 20 prevede inoltre che una persona con invalidità uguale o superiore all'80 per cento non sia tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.
Tuttavia, attualmente, la prova d'esame per la selezione dei candidati rimane comune ed uguale per tutti i partecipanti, senza tener conto delle varie disabilità e delle varie percentuali di invalidità. Tale metodo finisce, di fatto, per avvantaggiare le persone con deficit meno invalidanti e con migliori capacità performanti.
Pertanto, il presente disegno di legge, partendo dalla considerazione che le disabilità non sono un « unicum omogeneo » ma una miriade di diversità, propone un criterio selettivo che, individuando categorie di disabilità omogenee per entità nosologica e, ove necessario, anche per gradi di invalidità, mira a garantire effettive condizioni di parità fra i partecipanti. Tenuto conto che la validità intellettiva è la qualità preminente nelle prove d'esame, la prima suddivisione che si propone è fra i disabili con o senza deficit psico-intellettivo.
Il disegno di legge si compone di 3 articoli e un allegato.
L'articolo 1 è volto a definire le finalità della legge, ovvero garantire effettive condizioni di parità fra i concorrenti, anche portatori di disabilità.
L'articolo 2 apporta modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che regola il diritto al lavoro dei disabili. In particolare all'articolo 16, concernente l'accesso dei disabili ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni, vengono introdotte nuove disposizioni. Il comma aggiuntivo 1-bis definisce le istanze di partecipazione e riporta le categorie di disabilità e le fasce di invalidità, indicato poi in dettaglio nell'allegato I. La categoria della disabilità è desunta dalla diagnosi riportata nel verbale di visita medico-legale redatto dalla Commissione. Nell'allegato I si viene a definire in questo modo:

a) una categoria « A » per i disabili con deficit psico-intellettivi. Inoltre, tenuto conto che le performance intellettive si impoveriscono in proporzione all'incremento del grado di invalidità, la categoria « A » viene suddivisa in tre fasce, con grado di invalidità crescente: una « fascia 1 » con percentuale di invalidità dal 46 per cento al 74 per cento; una « fascia 2 » con percentuale di invalidità dal 75 per cento al 100 per cento ed una « fascia 3 » con percentuale del 100 per cento con accompagnamento;

b) una categoria « B » per i disabili senza deficit psico-intellettivi;

c) una categoria « S » per i sordomuti;

d) una categoria « C » per i ciechi.

Ed, infine, una sottoclasse « M » per le disabilità con deficit motori.
Il comma 1-ter introduce nuove disposizioni che integrano la commissione d'esame per la valutazione dei concorsi pubblici con « componenti esterni », figure professionali esperte nel campo delle disabilità (medici, psicologi, assistenti sociali), con diritto di voto, scelti dagli istituti universitari regionali o nazionali, dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dalle maggiori associazioni di categoria a rappresentanza regionale e provinciale.
Il comma 1-quater prevede lo svolgimento delle prove d'esame nel rispetto assoluto del criterio di omogeneità e prevede prove diverse per i concorrenti con disabilità in relazione alla categoria di disabilità e della fascia di invalidità riportate nell'allegato.
L'ultima modifica, il comma 3-bis, riguarda invece le disposizioni finanziarie e prevede che i costi relativi all'impegno dei « componenti esterni » siano in capo alle amministrazioni che bandiscono il concorso.
Infine, l'articolo 3 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. In attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308, nonché della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente legge mira a garantire effettive condizioni di parità fra i concorrenti, anche portatori di disabilità, di concorsi pubblici presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nelle istanze di partecipazione ai concorsi pubblici sono indicate le categorie di disabilità e le fasce di invalidità, riportate nell'allegato I, da utilizzare per la esplicitazione delle limitazioni derivanti dalle infermità di cui è affetto il partecipante. L'accertamento della categoria di disabilità è desunta dalla diagnosi riportata nel verbale di visita medico-legale redatto dalle Commissioni di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge. In caso di plurime infermità deve essere indicata la categoria alla quale può essere ascritta l'infermità preminente. La fascia di invalidità è desunta dal valore, espresso in percentuale, della riduzione della capacità lavorativa generica riportata nel verbale medesimo. La documentazione da allegare all'istanza, oltre quella specificamente prevista dal bando di concorso, è la seguente: a) copia di un documento valido di identità; b) copia del verbale della Commissione medica di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge che deve riportare, altresì, l'indicazione circa la collocabilità lavorativa del soggetto. Sono ammessi soltanto verbali riportanti infermità stabilizzate e permanenti, con valutazioni definitive e comunque senza espressioni di rivedibilità dello stato invalidante.

1-ter. La pubblica amministrazione che bandisce il concorso indica i nominativi dei componenti della Commissione d'esame, preferendo professionalità con specifiche competenze nel settore delle disabilità. La Commissione d'esame è opportunamente integrata da professionisti esperti nel settore delle disabilità, nel numero massimo di tre componenti, con diritto al voto, scelti tra le seguenti professionalità: a) un componente proveniente dagli istituti universitari regionali, se presenti, ovvero nazionali ad indirizzo scientifico, con particolare riferimento a quelli specializzati in medicina e chirurgia, psicologia e scienze sociali; b) un componente indicato dalle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio; c) un componente proveniente dalle associazioni di rappresentanza regionali, ove presenti, ovvero nazionali. Qualora tra i membri della Commissione d'esame vi sia un esperto sordo, è necessario garantire la presenza di un interprete di lingua dei segni italiana, nominato dalle associazioni di rappresentanza di cui al presente comma. I compiti della Commissione d'esame consistono in: a) verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza; b) verificare la correttezza dell'indicazione della categoria e della fascia indicata in relazione all'infermità e, in caso di plurime infermità, a quella preminente, valutando ammissibili solo le istanze esenti da incongruità; c) preparare gli elenchi dei partecipanti opportunamente suddivisi e stilati per categorie di disabilità e fasce di invalidità; d) preparare le prove d'esame, secondo le modalità riportate nel prossimo articolo; e) sovraintendere le prove d'esame; f) esprimere il relativo giudizio di idoneità e redigere l'elenco finale dei promossi.

1-quater. Le prove d'esame sono svolte nel rispetto assoluto del criterio di omogeneità in relazione alla categoria di disabilità e alla fascia di invalidità del concorrente, di cui all'allegato I. I concorrenti sono suddivisi per categorie e fasce omogenee: a) i concorrenti della categoria “A” svolgono prove d'esame diversificate, secondo livelli di difficoltà decrescenti al crescere del valore percentuale di invalidità e confacenti con le capacità psico-intellettive e performanti dei partecipanti; b) i concorrenti della categoria “B” svolgono una prova d'esame con omogeneo livello di difficoltà; c) i concorrenti della sottoclasse “M”, affetti da infermità incidenti sulle sole capacità motorie, svolgono la medesima prova d'esame prevista per la categoria “B”, avvalendosi di specifici ausili o del prolungamento del tempo di esame. La prova scritta, ove prevista, per i candidati rientranti nella categoria “A”, limitatamente alle fasce 2 e 3, e per i candidati sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, consiste in un test a risposte multiple. Qualora la prova scritta consista nella lettura e nella sintesi scritta di un testo, i candidati sordomuti espongono l'elaborato secondo la lingua dei segni italiana e mediante l'ausilio di un traduttore presente durante la prova. Il tempo a disposizione del concorrente sordomuto è prolungato di almeno un'ora. La prova orale, ove prevista, per i candidati rientranti nella categoria “A”, limitatamente alle fasce 2 e 3, e per i candidati sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio del 1970, n. 381, al fine di facilitare la comunicazione verbale, è supportata dalla presenza di un accompagnatore e, per i sordomuti, da un interprete della lingua dei segni italiana »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I costi relativi agli emolumenti di tutti componenti della Commissione, compresi i costi relativi al servizio di interpretariato per i sordomuti, nonché all'organizzazione e alla gestione delle prove d'esame sono a carico delle pubbliche amministrazioni che bandiscono i concorsi »;

d) è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

(articolo 2, comma 1, lettera d))

« Allegato I
(articolo 16, comma 1-bis)

CATEGORIE DI DISABILITÀ E FASCE DI INVALIDITÀ:

1. CATEGORIA “A”: Disabili con deficit psico-intellettivi.

La categoria “A” comprende le infermità che maggiormente incidono negativamente sulle performance intellettive. Essa è suddivisa in tre fasce di gravità crescente in relazione alla percentuale di invalidità:

Invalidità

Fascia

Percentuale

Invalidi civili

Fascia 1

Percentuale compresa fra il 45 per cento e il 74 per cento

Fascia 2

Percentuale compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento

Fascia 3

Percentuale del 100 per cento con accompagnamento

Invalidi del lavoro

Fascia 1

Percentuale compresa fra il 70 per cento ed l'80 per cento

Fascia 2

Percentuale compresa fra l'81 per cento ed il 90 per cento

Fascia 3

Percentuale compresa fra il 91 per cento e il 100 per cento

Invalidi di guerra, civili di guerra e per il servizio

Fascia 1

3° categoria

Fascia 2

2° categoria

Fascia 3

1° categoria

Per la sola categoria “A” si prospetta una prova d'esame a minor grado di difficoltà rispetto alle altri classi e ulteriormente e opportunamente modulata e calibrata alla fascia di gravità della invalidità.

1. CATEGORIA “B”: disabili senza deficit psico-intellettivi. La categoria “B” comprende tutte le infermità che non hanno una incidenza sulle funzioni intellettive (ad esempio le neoplasie o il diabete, e così via)

2. CATEGORIA “C”: ciechi (legge 27 maggio 1970, n. 382)

3. CATEGORIA “S”: sordomuti (legge 26 maggio 1970, n. 381)

SOTTOCLASSI:

1. SOTTOCLASSE “M”: Disabili con ridotte o impedite capacità motorie. La sottoclasse “M” comprende le infermità che hanno incidenza negativa soltanto sulle capacità motorie (paresi, plegie). Per la sottoclasse “M” si propone l'uso di ausili o il prolungamento del tempo della prova d'esame.

SINTESI

In sintesi si possono avere le seguenti combinazioni di categorie e fasce:

CATEGORIA “A”

Disabili con deficit psico-intellettivi

Sottoclasse “M”

Disabili con ridotte/impedite

capacità motorie

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

CATEGORIA “B”

Disabili senza deficit

psico-intellettivi

Sottoclasse “M”

Disabili con ridotte/impedite

capacità motorie

CATEGORIA “C”

per i ciechi

Sottoclasse “M”

Disabili con ridotte/impedite

capacità motorie

CATEGORIA “S”

per i sordomuti

Sottoclasse “M”

Disabili con ridotte/impedite

capacità motorie

 ».