Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2631
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2022

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30


Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-
bis del Regolamento

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge apporta modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di rafforzamento della competitività, di protezione della proprietà industriale nonché di semplificazione delle procedure, come di seguito si illustra.

Capo I – RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'articolo 1, novellando l'articolo 14 del codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. Infatti, l'articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, l'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e l'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/787, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, individuano le casistiche contro le quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette in « qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ». Tali disposizioni vanno lette alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, partendo dalla sentenza C-87/97 fino alla recente C-783/19, in cui la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, registrate ai sensi della legislazione dell'Unione europea, si estende anche ai servizi. Per effetto, inoltre, del rinvio al citato articolo 14, comma 1, lettera b), ad opera dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera a), del codice della proprietà industriale risulta esperibile, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità.
L'articolo 2 del disegno di legge inserisce nel codice della proprietà industriale un apposito articolo 34-bis, che riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall'articolo 18 per i marchi, dando attuazione all'articolo 11 della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.
L'articolo 3 introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale (cosiddetto Professor privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. Ai fini della determinazione della titolarità dell'invenzione industriale, viene in rilievo, diversamente da quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 65, la finalità del rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto e la struttura di appartenenza, specificando che i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza (università o enti pubblici di ricerca), nell'ipotesi in cui l'invenzione sia fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università o un ente pubblico di ricerca, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. Per quanto riguarda il perimetro istituzionale di applicazione della disciplina normativa, l'articolo 5 del disegno di legge estende l'ambito di applicazione soggettivo: mentre, infatti, l'articolo 65 del codice della proprietà industriale vigente si applica alle università e alle pubbliche amministrazioni, la proposta di modifica dell'articolo 65 in discorso ricomprende, oltre alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, anche le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle competenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro (articolo 65, commi 1 e 2, come modificati dalla presente proposta). Si prevede, pertanto, una diversa e più specifica definizione del perimetro della disposizione, ricomprendendo anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, che sono oggetto anche di una particolare disciplina di mobilità con gli enti pubblici di ricerca (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127) e circoscrivendo l'ambito della nuova disciplina ai soli organismi di ricerca senza finalità di lucro che perseguano la promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nella consapevolezza che gli altri soggetti privati rientrino già nelle previsioni dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la titolarità dell'invenzione industriale sia imputabile a più autori, i diritti derivanti dalla stessa appartengono a tutti i soggetti interessati in parti uguali, salva diversa pattuizione. Tale formulazione differisce dall'attuale disposizione, la quale specifica che gli autori debbano essere dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni di appartenenza ovvero di altre pubbliche amministrazioni. Il comma 4 dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale stabilisce, poi, che, nel caso in cui la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comunicare l'esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità, previa informativa scritta alla struttura stessa. Ad ogni modo, il termine di sei mesi può essere prorogato di ulteriori sei mesi, previa comunicazione all'interessato, a condizione che siano state avviate le procedure di deposito.
Il successivo comma 5 del citato articolo 65 rimette all'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca: a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 medesimo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le modalità di esercizio dei relativi diritti, le premialità connesse con l'attività inventiva, i diritti dei finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili; c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 3, nonché le conseguenze derivanti dal mancato adempimento delle prescritte formalità; d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, il comma 6 del nuovo articolo 65 stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo, precisando, altresì, che nel caso in cui le università o gli enti pubblici di ricerca non provvedano all'adozione delle discipline di cui al comma 5, alle stesse compete la quota del 30 per cento dei proventi o dei canoni.
L'articolo 4 del disegno di legge introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-bis in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, di tali uffici al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 148 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di consentire di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale-World Intellectual Property Organisation (WIPO), mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento.
Ciò permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del « first-to-file » (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto).
L'articolo 6 del disegno di legge modifica l'articolo 198 del codice della proprietà industriale al fine di rafforzare il controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo dei brevetti o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese, contemplando ulteriori casistiche emerse nella prassi dell'Ufficio.
Si prevede, pertanto, espressamente tale controllo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.
Nel contempo si accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

Capo II – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

L'articolo 7 modifica l'articolo 135 del codice della proprietà industriale estendendo da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, così assicurando efficacia e continuità nell'operato della stessa Commissione dei ricorsi e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.
L'articolo 8 modifica l'articolo 136-quinquies del codice della proprietà industriale al fine di accelerare i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi, attraverso la riduzione da quaranta a trenta del numero dei giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.
L'articolo 9 modifica l'articolo 139 del codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei, e che tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi solo in assenza della predetta iscrizione nel Registro dei brevetti europei. Si evitano in tal modo inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi da parte dell'utenza.
L'articolo 10 del disegno di legge modifica l'articolo 147 del codice della proprietà industriale, sopprime l'obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell'utenza, del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, esplicitando il principio in base al quale l'accesso e l'utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.
L'articolo 11 modifica l'articolo 169 del codice della proprietà industriale al fine di prevedere, in sede di rivendicazione della priorità, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto; in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO, Digital Act Service (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di accessing office, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.
L'articolo 12 modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale snellendo la procedura di registrazione di nuova varietà vegetale attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo ivi prevista e l'attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'articolo 13 modifica l'articolo 177 del codice della proprietà industriale prevedendo il ruolo di tutela del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge (ovvero la legge 1° dicembre 1999, n. 526, e la legge 12 dicembre 2016, n. 238), così colmando una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi del regolamento dell'Unione europea, ma prive di un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, si precisa che la costituzione del consorzio di tutela per il suo eventuale riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è una facoltà rimessa alla decisione dei produttori iscritti al sistema di controllo, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 526 del 1999 o dalla legge n. 238 del 2016. Per tale richiesta di modifica la base giuridica è costituita dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 251/2014 e dal regolamento (UE) 2019/787, relativamente all'enunciazione ed all'applicazione degli stessi principi di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, registrate e protette nell'Unione europea. A titolo esemplificativo, al momento, sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 consorzi di tutela rispetto alle 875 indicazioni geografiche italiane (DOP, IGP e IG, a seconda di quanto previsto dal relativo regolamento dell'Unione europea, come sopra indicato), registrate ai sensi della legislazione europea; per queste ultime, prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione.
L'articolo 14 modifica l'articolo 191 del codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, stabilendo che la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.
L'articolo 15 modifica l'articolo 193 del codice della proprietà industriale, prevedendo, rispetto all'istituto della reintegrazione, che consente in casi specifici la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale, una maggiore chiarezza nella determinazione del termine entro cui può essere presentata l'istanza, così da contribuire anche a una maggiore certezza dei diritti.
L'articolo 16 modifica l'articolo 207 del codice della proprietà industriale, snellendo la composizione della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale portandone i componenti da 8 a 5, anche al fine di accelerare l'iter di nomina.
Si prevede, inoltre, la riduzione da diciotto a dodici mesi del periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

Capo III – NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

L'articolo 17 modifica l'articolo 46 del codice della proprietà industriale, prevedendo che, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio valuta la novità del brevetto, sono incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia; si procede, in tal modo, al necessario adeguamento della normativa rispetto all'introduzione nell'ordinamento nazionale, per effetto delle modifiche all'articolo 55 del codice della proprietà industriale, introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, della fase nazionale di esame delle domande internazionali di brevetto.
L'articolo 18 modifica gli articoli 60 e 85 del codice della proprietà industriale al fine di precisare il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, chiarendo che vi è incluso l'ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda, così superando un dubbio interpretativo segnalato anche dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
L'articolo 19 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale al fine di tener conto della circostanza che, a seguito dell'evoluzione normativa, i certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più; si eliminano pertanto previsioni normative ormai superate.
L'articolo 20 abroga l'articolo 129, comma 3, del codice della proprietà industriale, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine possono procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.
La soppressione del predetto comma garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti.
Inoltre, è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione online in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera.
L'articolo 21 modifica l'articolo 138 del codice della proprietà industriale, potenziando il sistema della pubblicità degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi; si aggiungono, pertanto, rispetto all'elencazione esistente, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, e le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale, anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare).
L'articolo 22 modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale al fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell'Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità.
L'articolo 23 modifica l'articolo 178 del codice della proprietà industriale prevedendo, in un'ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cosiddetta prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere, oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione, quale a titolo esemplificativo la pendenza dell'iter di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l'opposizione, che rende opportuno attendere l'esito dell'esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell'opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contraddittorio.
L'articolo 24 modifica l'articolo 184-bis del codice della proprietà industriale introducendo la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; tale modifica consente il necessario coordinamento con la previsione dettata dall'articolo 10, comma 1-bis, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Si introduce, inoltre, il divieto, a pena di inammissibilità, di parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.
L'articolo 25 modifica l'articolo 184-quater del codice della proprietà industriale articolando in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di decadenza e nullità, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.
L'articolo 26 modifica l'articolo 184-octies del codice della proprietà industriale includendo, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di decadenza o di nullità, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.
L'articolo 27 modifica l'articolo 229 del codice della proprietà industriale, in materia di rimborsi, adottando una terminologia puntuale nell'individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l'istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto, per la quale la disciplina puntuale è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.
L'articolo 28 modifica l'articolo 230 del codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti i titoli di proprietà industriale, la regolarizzazione stessa è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
L'articolo 29 al fine di potenziare la digitalizzazione, semplificazione e l'efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevede un successivo intervento di modifica in tal senso, da realizzarsi con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di modifica e integrazione del regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.
L'articolo 30 stabilisce la revisione degli importi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a euro 16 e multipli, fino a un massimo di 5 volte); si rivedono, pertanto, gli importi dell'imposta di bollo previsti, tra l'altro, per le domande di marchio, di certificati complementari di protezione, di topografie di prodotti a semiconduttori, di trascrizione, di annotazione, nonché per le domande di brevetto, disegno o modello, ove a queste ultime sia allegata la lettera d'incarico a un consulente in proprietà industriale o richiesta di copia autentica del verbale di deposito.
L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il provvedimento è stato presentato come documento collegato alla manovra di bilancio.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, ai sensi della normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. – (Protezione temporanea dei disegni e modelli)1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2. La protezione temporanea di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Art. 65. – (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

3. L'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.

4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva, nonché i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;

c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

6. L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all'adozione della disciplina relativa ai rapporti e alle premialità di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. – (Uffici di trasferimento tecnologico)1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

Art. 5.

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito dal comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma 4-bis per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 6.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 7.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 8.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-quinquies, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 9.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel registro dei brevetti europei di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « nel registro dei brevetti europei o » sono inserite le seguenti: « , in mancanza, siano stati ».

Art. 10.

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'accesso e l'utilizzo del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 11.

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 12.

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato con l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente »;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina e al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse.

Art. 13.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche attraverso opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica, nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 14.

(Proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per il quale si chiede la proroga ».

Art. 15.

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 16.

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni dell'Albo dei consulenti di cui all'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero dello sviluppo economico;

c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e uno che esercita la professione in modo autonomo »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 17.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 18.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. – (Durata)1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 19.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati » sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 20.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 22.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49, la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 23.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 24.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-bis »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 25.

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-quater del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 26.

(Estinzione del procedimento di decadenza o nullità nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 27.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. – (Tasse e diritti rimborsabili)1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi vengono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 28.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 29.

(Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale)

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Art. 30.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;

b) alla lettera a-bis), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;

c) alla lettera b), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;

d) alle lettere c) e d), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 31.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.