Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2593
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa della senatrice EVANGELISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2022

Modifica all'articolo 2 della Costituzione, concernente l'inserimento della dignità dell'uomo nella Costituzione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale mira a realizzare una riformulazione dell'attuale articolo 2 della Costituzione, inserendo al suo interno lo specifico riferimento al concetto di dignità.
La definizione del concetto di dignità appare piuttosto problematica: essenzialmente di dignità può parlarsi non solo in ambito giuridico, ma anche in chiave etica e filosofica. La poliedricità del concetto risulta, in sostanza, irriducibile, quand'anche ci si concentri sulla sua valenza giuridica, anche trascurandone possibili altre. Ciò in quanto la prospettiva dalla quale esso è analizzato finisce per incidere inevitabilmente sulla sua concreta portata.
La volatilità delle definizioni di dignità viene, peraltro, acuita sensibilmente dall'assenza di una chiara enunciazione a livello costituzionale. Contrariamente a quanto avviene nelle costituzioni di altri paesi ed in molti atti di diritto internazionale o sovranazionale, nella Costituzione italiana difetta una definizione del concetto in questione ed una sua, per quanto generica, collocazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico.
Manca, dunque, un'affermazione di ordine generale sul modello di quella contemplata dall'articolo 1 della legge fondamentale tedesca, il cui comma I sottolinea che « la dignità dell'uomo è intangibile » e che « è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla ».
Manca, a fortiori, un quadro normativo circoscritto entro cui disegnare i contorni della dignità umana, sull'esempio di quanto constatabile all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza nel 2000, la quale dedica il primo dei sei capi in cui è articolata, proprio alla dignità. In questo capo, una volta affermato solennemente che « la dignità umana è inviolabile », e che essa deve quindi « essere rispettata e tutelata » (articolo 1), si declinano alcune delle principali estrinsecazioni della tutela della persona in quanto tale, e segnatamente il diritto alla vita (con il corollario del divieto della pena di morte: articolo 2), il diritto all'integrità fisica e psichica (con quanto da esso discende in termini di limiti all'attività medica e biologica: articolo 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4) ed infine la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani (articolo 5).
Ora, il raffronto con la Carta di Nizza è particolarmente proficuo al fine di dar conto di ciò che la dignità significa a livello di diritto costituzionale. Pur senza operare richiami al concetto, infatti, il Costituente italiano (con l'ausilio dell'attualizzazione di esso proposta dalle istanze giurisdizionali) ha fornito ampie garanzie in ordine a quei diritti che nell'ordinamento comunitario si collocano nell'orbita della dignità.
Al riguardo, deve constatarsi come sia possibile individuare (almeno) due diverse prospettive nelle quali la dignità si manifesta in forma lato sensu giuridica.
In una prospettiva che potremmo definire soggettivistica, la dignità coincide sostanzialmente con l'attributo primo ed irrinunciabile della « persona ». Così intesa, la dignità umana è un concetto che discende da – ma che in buona parte riassume – quel principio personalista che informa il nostro ordinamento. La dignità della persona umana, allora, significa che la persona umana merita assoluto rispetto di per sé. In termini filosofici, può dirsi che la dignità dell'essere umano è un principio etico, per il quale la persona umana non deve mai essere trattata solo come un mezzo, ma sempre come un fine in sé: « gli esseri razionali stanno tutti sotto la legge secondo cui ognuno di essi deve trattare sé stesso e ogni altro mai semplicemente come mezzo, bensì sempre insieme come fine in sé » (Kant). L'essere umano è, dunque, degno perché è fine in sé stesso, con il conseguente divieto assoluto di ogni sua strumentalizzazione. In quanto principio fondamentalmente etico, la dignità si configura essenzialmente come un presupposto del riconoscimento del valore della persona in quanto tale. Altrimenti detto, la dignità umana, più che apprezzarsi in termini di diritto positivo, assume i connotati di un valore cui è improntato uno dei princìpi fondativi del patto costituzionale, quale è appunto il principio personalista. La dignità, infatti, ha contenuto valoriale non soltanto in riferimento all'essere umano in quanto tale, ma anche con riguardo all'essere umano nella sua vita di relazione e, più in generale, all'essere umano come soggetto della società in cui vive (o anche in cui è vissuto, giacché la dignità non può spegnersi con la morte: si pensi, solo per fare un esempio, alla pietas che si deve ai defunti). Si tratta di una dimensione che supera la tutela dell'individuo, per cogliere quest'ultimo nei suoi rapporti con gli altri.
La dimensione « sociale » della dignità trova, contrariamente a quella eminentemente soggettiva, un ampio ed esplicito riconoscimento all'interno della Costituzione. In particolare, nel primo comma dell'articolo 3, si parla di « pari dignità sociale », in collegamento al principio di eguaglianza formale. Un siffatto richiamo è stato letto come la proiezione del valore paritario della dignità umana su tutti i rapporti riferibili ai cittadini. Con il che, il concetto di dignità deve essere letto non soltanto in chiave di eguaglianza formale (evocata dall'aggettivo « pari »), ma anche in chiave di eguaglianza sostanziale, nel senso che l'affermazione in ambito sociale della dignità umana implica che i pubblici poteri si adoperino per garantire il pieno rispetto ed il pieno sviluppo della persona, proprio in quanto portatrice di dignità.
In questa accezione, la dignità si collega strettamente con i cardini sui quali viene edificato il welfare state, del quale diviene uno dei motori principali, se non addirittura il vero centro propulsore. Se ne ha una conferma constatando che in altre due sedi il concetto di dignità viene evocato, ed in entrambe avendo riguardo ai rapporti economici, la cui disciplina tanto è influenzata dal passaggio da uno Stato liberale ad uno Stato sociale. Non a caso, nel porre limiti ad uno dei diritti più tipici dell'età liberale, la libertà di iniziativa economica, l'articolo 41, secondo comma, ha stabilito che essa « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ». E non a caso, la garanzia prima approntata a beneficio del lavoratore, evidentemente opponibile (anche e soprattutto) a chi ha posto in essere una iniziativa economica, è quella costituita dal « diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare [al lavoratore] e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa » (articolo 36, primo comma).
Ora, l'accentuazione da parte del Costituente della socialità nell'esplicitazione del concetto di dignità non è probabilmente senza conseguenze allorché si cerchi di ricostruire lo statuto costituzionale della dignità umana che caratterizza il nostro ordinamento. Per un verso, infatti, come implicito postulato del riconoscimento del principio personalista, la dignità non assume una autonoma valenza giuridica; per altro verso, però, il richiamo contenuto all'articolo 3 della Costituzione (che tendenzialmente riassume ed ingloba anche quelli contenuti negli articoli 36 e 41) impone di confrontarsi con una nozione che presenta contenuti giuridici positivi, e che dunque può essa stessa essere annoverata tra i « princìpi », chiaramente in stretto collegamento con il principio di eguaglianza (formale e sostanziale).
La fitta trama di norme costituzionali e sovranazionali che evocano il concetto di dignità meriterebbe un suo completamento con il riconoscimento esplicito all'interno dei diritti inviolabili dell'individuo.
A tal fine, il disegno di legge costituzionale in questione si compone di un solo articolo, costituito da un solo comma, il quale, aggiungendo all'articolo 2 della Costituzione un secondo comma, inserisce in Costituzione il valore della dignità umana e la necessità della sua tutela e protezione da parte dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La dignità dell'uomo è inviolabile ed è compito della Repubblica rispettarla e promuoverla ».