Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2022
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di provvedimenti precauzionali connessi a procedimento penale e disciplinare
Onorevoli Senatori. – L'articolo 874 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato « Codice », prevede che tutti i militari, in base alla posizione di stato giuridico, siano collocati in una delle seguenti tre categorie: in servizio permanente per i militari provvisti di rapporto d'impiego; in servizio temporaneo per i militari che prestano servizio attivo in relazione alla durata di una ferma; in congedo per i militari che abbiano raggiunto il limite d'età per il servizio attivo, che abbiano terminato la ferma, che cessino dal servizio attivo a domanda o a seguito di inidoneità al servizio militare.
Le tre categorie sono a loro volta divise in posizioni di stato. Per ogni categoria è prevista, tra le altre, una posizione che interrompe temporaneamente il rapporto con l'amministrazione militare: la sospensione dall'impiego per il personale in servizio permanente (articolo 875 del Codice), la sospensione dal servizio per il personale in servizio temporaneo (articolo 877) e la sospensione dalle funzioni del grado per il personale in congedo (articolo 879).
La sospensione può essere disposta per motivi penali, disciplinari o precauzionali (articolo 885).
La sospensione penale, ai sensi dell'articolo 914 del Codice, si applica ai militari a seguito di condanna penale durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (misure alternative alla detenzione previste agli articoli 47, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354). Anche la condanna alla reclusione militare, ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace, importa la pena militare accessoria della sospensione durante l'espiazione della pena. La sospensione penale ha natura obbligatoria.
La sospensione disciplinare è sanzione di stato (alternativa a quella di corpo) che attiene a violazioni della disciplina che rendono inconciliabile in via temporanea la permanenza del soggetto nell'ambito militare. Essa esplica funzioni di prevenzione generale, nel senso di dissuadere la compagine militare dal commettere ulteriori infrazioni disciplinari, di prevenzione speciale, in quanto è diretta all'autore della mancanza al fine di impedirgli di commettere altri illeciti disciplinari, e rieducativa, tesa cioè al recupero del soggetto punito, inducendolo, per il futuro, ad attenersi alle regole del consorzio militare. Il provvedimento di sospensione disciplinare ha una durata variabile compresa tra un minimo di un mese e un massimo di dodici mesi (articolo 1357 del Codice). Ai fini di un equilibrato esercizio del potere disciplinare, l'amministrazione deve proporzionare la durata della misura disciplinare inflitta alla gravità del fatto accertato e al grado di responsabilità del soggetto.
In merito alla durata massima della sospensione disciplinare si evidenzia che per i militari è previsto un periodo di molto superiore (il doppio) rispetto a quello previsto per le altre amministrazioni, fissato in sei mesi, comprese le Forze di polizia ad ordinamento civile (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, per la Polizia di stato e articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il Corpo di polizia penitenziaria).
Un ulteriore tema di riflessione riguarda il fatto che mentre le norme che regolano il potere disciplinare di altre amministrazioni contengono la tipizzazione delle infrazioni punibili (è il caso delle Forze di polizia ad ordinamento civile), il Codice non precisa le fattispecie di comportamenti sanzionabili con la sospensione disciplinare (per la verità neppure quelle che legittimano l'adozione della più grave sanzione della perdita del grado per rimozione). Nel rispetto del principio di proporzionalità, si deve sicuramente ritenere che l'infrazione disciplinare dalla quale consegue la sospensione disciplinare debba essere meno grave di quelle che comportano l'adozione del provvedimento espulsivo della perdita del grado per rimozione, così come deve ritenersi che una violazione discendente da un fatto costituente delitto abbia maggior rilevanza disciplinare rispetto a una condotta costituente reato contravvenzionale. Al netto di queste considerazioni, però, all'autorità disciplinarmente competente è attribuita una consistente discrezionalità nella valutazione delle condotte sanzionabili, stante la definizione estremamente ampia di illecito disciplinare dell'articolo 1352 del Codice, quale violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal Codice, dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito denominato « Regolamento », o conseguenti all'emanazione di un ordine.
A questo punto è il caso di sottolineare che in relazione a un comportamento che abbia rilievo sia penale, sia disciplinare, non solo le due sanzioni (penale e disciplinare) non si escludono a vicenda, in quanto esplicano la propria azione in ambiti differenti, tutelando interessi giuridici diversi, ma il procedimento disciplinare che riguardi fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, al netto dei casi di interruzione o di posticipo al termine del procedimento penale previsti dall'articolo 1393 del Codice, « è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ».
Il Codice prevede la sospensione disciplinare dall'impiego e quella dalle funzioni del grado. Conseguentemente essa è diretta ai militari in servizio permanente e a quelli in congedo, escludendo il personale in servizio temporaneo, per il quale è prevista la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare, che è sanzione di carattere espulsivo e determina l'anticipata risoluzione del rapporto di servizio rispetto alla naturale scadenza del termine, pur consentendo, a differenza della più grave sanzione della perdita del grado per rimozione, di conservare il grado sino ad allora rivestito.
La sospensione precauzionale, pur essendo connessa a procedimento penale o disciplinare, si differenzia dalla sospensione penale e da quella disciplinare in quanto essa è una mera misura cautelare, prescindendo da qualsiasi accertamento della responsabilità dell'accusato e non implicando, quindi, alcun giudizio, neppure approssimativo e provvisorio, circa la sua colpevolezza (accertamento proprio di altro procedimento). Per l'adozione del provvedimento cautelare deve aversi riguardo all'oggettiva gravità dei fatti attribuiti e contestati, a prescindere da valutazioni soggettive sull'effettiva colpevolezza, non fondandosi la sospensione precauzionale sulla presunzione di responsabilità penale o disciplinare, ma sul preminente interesse pubblico, prevalente sulle situazioni soggettive del dipendente, di evitare qualsiasi pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'amministrazione, che ne deriverebbe dalla permanenza in servizio del militare coinvolto.
La sospensione precauzionale può essere obbligatoria o facoltativa.
L'articolo 915, comma 1, del Codice elenca le situazioni che determinano la sospensione precauzionale obbligatoria. Si tratta delle misure coercitive, interdittive o di prevenzione provvisorie adottate dall'autorità giudiziaria, dalla cui applicazione derivi l'impossibilità per il militare di effettuare la prestazione lavorativa. In questi casi, il provvedimento di sospensione costituisce un atto dovuto, imposto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione, il cui scopo è definire la posizione di status giuridico del militare, motivandone l'assenza e determinandone il trattamento economico (l'assegno alimentare ai sensi dell'articolo 920, comma 1).
Il comma 2 dello stesso articolo 915 stabilisce che la sospensione precauzionale obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti giudiziari che l'hanno determinata. Ma ciò non comporta la riammissione di diritto del dipendente. Salvo che la revoca non sia stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza, l'amministrazione può adottare la sospensione precauzionale a titolo facoltativo ai sensi dell'articolo 916 del Codice. Dalla data di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale obbligatoria decorrono i centottanta giorni previsti dagli articoli 1040 e 1041 del Regolamento entro i quali l'amministrazione militare può esercitare la potestà di applicare la sospensione precauzionale facoltativa connessa a quel procedimento penale, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla predetta revoca.
La sospensione precauzionale facoltativa può essere connessa a procedimento penale o a procedimento disciplinare.
Ai fini dell'applicabilità della sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, prevista dall'articolo 916 del Codice, è necessario che il militare abbia assunto la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare la perdita del grado.
Il significato tecnico della parola « imputato » va ricercato nell'articolo 60, primo comma, del codice di procedura penale, laddove si legge che « assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo ».
Relativamente invece al significato dell'espressione « da cui può derivare la perdita del grado », l'articolo 861 del Codice stabilisce che il grado si perde, tra le altre cause, per condanna penale. Ai sensi dell'articolo 866 del Codice, la perdita del grado consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare che comporti la pena accessoria della rimozione (quale pena accessoria conseguente alla condanna alla reclusione militare per una durata superiore ai tre anni) o per delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, dell'interdizione da una professione o da un'arte, della decadenza o della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, per i reati « da cui può derivare la perdita del grado », « la condizione per la legittimità della sospensione (...) è la sottoposizione a procedimento penale, rectius, a processo penale con il rinvio a giudizio, e la valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla gravità dei fatti stessi ( e quindi del pregiudizio al prestigio e al decoro) » (si vedano, in varie formulazioni: TAR Campania – Napoli, sezione I, sentenza 1° aprile 2003, n. 3139; TAR Lazio – Roma, sezione I-bis, sentenza 8 luglio 2008, n. 6433; TAR Lazio – Roma, sezione I-bis, sentenza 8 luglio 2008, n. 6457; TAR Lazio – Roma, sezione I-bis, sentenza 2 settembre 2008, n. 7999; TAR Puglia – Lecce, sezione III, 15 ottobre 2010, n. 2101; Consiglio di Stato, sezione II, parere 20 ottobre 2014, n. 3195). Il Codice contempla un caso in cui è possibile applicare la sospensione precauzionale facoltativa prima che il militare accusato abbia acquisito la qualità di imputato. Si tratta della già citata evenienza della revoca delle misure coercitive, interdittive o di prevenzione provvisorie adottate dall'autorità giudiziaria nei confronti del militare (in conseguenza della quale decade il provvedimento di sospensione precauzionale obbligatoria), laddove persistano gravi indizi di colpevolezza e i fatti sui quali pendono le indagini penali siano tali da comportare, se accertati, la perdita del grado.
La sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare, prevista all'articolo 917 del Codice, può essere disposta « durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado » fino alla definizione dello stesso, ovvero « in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare », cioè quando l'amministrazione decida di effettuare un'inchiesta disciplinare per fatti di notevole gravità. In quest'ultimo caso, l'amministrazione dispone di centottanta giorni per gli accertamenti preliminari dalla conoscenza del fatto di rilievo disciplinare (articolo 1040, comma 1, lettera d), numero 19), e articolo 1041, comma 1, lettera s), numero 6), del Regolamento) e di sessanta giorni per la contestazione degli addebiti dalla comunicazione del provvedimento di sospensione (a pena di revoca dello stesso provvedimento).
Il comma 1 dell'articolo 919 del Codice, nel ricalcare in maniera identica la clausola di garanzia di portata generale per i dipendenti pubblici, prevista dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone che la sospensione precauzionale, in totale (obbligatoria e/o facoltativa), « non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto ».
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 919, però, « consente, in casi di “eccezionale gravità”, la protrazione della sospensione precauzionale del militare anche oltre il quinquennio di ordinaria durata, a condizione che l'Amministrazione: attivi il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti; confezioni una specifica motivazione, che valuti “specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare”. In sostanza, la disposizione, specifica per l'impiego militare, attribuisce all'Amministrazione, allorché un appartenente al Corpo sia imputato in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità”, il potere, di natura lato sensu cautelare, di protrarre lo stato di sospensione in cui il militare già si trovi, al fine di prevenirne il rientro in servizio alla scadenza dell'ordinario termine di cinque anni, ove tale rientro in servizio sia considerato suscettibile di incidere negativamente sull'immagine, sul prestigio e sul buon andamento del Corpo stesso » (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 marzo 2020, n. 2109).
Qualora, invece, i fatti non siano di « eccezionale gravità », ovvero l'amministrazione non ritenga al termine del quinquennio, nell'ambito della propria discrezionalità, di procedere con la sospensione precauzionale facoltativa disciplinare (o qualora non abbia esercitato tale prerogativa nei prescritti termini) il militare viene riammesso in servizio, in conseguenza della revoca del provvedimento di sospensione precauzionale. L'amministrazione può comunque sempre esercitare « la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario » (articolo 918, comma 2, del Codice). Questa situazione ricorre, per esempio, in presenza di una sentenza non definitiva pienamente assolutoria, che potrebbe determinare la decisione dell'amministrazione di revocare la sospensione precauzionale precedentemente emessa per mutamento della situazione di fatto.
In tutti questi casi, la revoca decorre ex nunc, in quanto lascia intatti gli effetti della sospensione fino a quel momento prodotti. La revoca decorre invece ex tunc, cioè « è revocata retroattivamente a tutti gli effetti », nelle ipotesi previste dal comma 1 del suddetto articolo 918, ossia « se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso; in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato; se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l'irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione precauzionale; se il militare è stato assolto all'esito di giudizio penale di revisione ».
Trattandosi di un vero e proprio annullamento della sospensione precauzionale facoltativa, ai sensi dell'articolo 921 del Codice, « il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario ». Dall'importo viene dedotto l'assegno alimentare corrisposto, il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva e a quelle accessorie inflitte, il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare e, nella sola ipotesi di proscioglimento per intervenuta prescrizione, il periodo di tempo corrispondente alle misure coercitive, interdittive o di prevenzione provvisorie che hanno reso impossibile la prestazione del servizio.
La sospensione, a qualsiasi titolo adottata (penale, disciplinare o precauzionale), esplica i suoi effetti sul trattamento giuridico ed economico del militare in servizio attivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 920 del Codice, durante il periodo di sospensione, nel corso del quale il militare non può prestare attività di servizio, « compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà ». Inoltre, limitatamente alla sospensione penale e a quella disciplinare, il militare subisce una detrazione di anzianità di pari periodo (articolo 858 del Codice). Per il personale in congedo, gli effetti della sospensione dalle funzioni del grado si risolvono nella detrazione di anzianità.
Il militare sospeso è comunque tenuto a osservare i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari e, per quanto concerne lo stato giuridico, conserva la posizione a esso connessa. Questo implica che anche per il militare sospeso continua ad applicarsi l'incompatibilità con l'esercizio di ogni altra professione e l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro (articolo 894 del Codice), e, a parte un ristretto elenco di attività extraprofessionali sempre consentite a tutti i militari (articolo 895), non può svolgere incarichi retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, sempreché gli stessi siano compatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare (articolo 896).
Da questa necessaria ricognizione normativa sull'istituto della sospensione, si evince che mentre la sospensione penale e disciplinare conseguono a un procedimento che si conclude con un giudizio di colpevolezza (con tutte le garanzie legate ai rispettivi procedimenti), la sospensione precauzionale, sia essa connessa a procedimento penale o disciplinare, è una misura cautelare che, limitatamente a quella facoltativa, attiene a valutazioni discrezionali circa la necessità di rimuovere il pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio del militare, in ragione delle delicate funzioni esercitate in virtù del suo status, e la corrispondente necessità di tutela del prestigio, dell'imparzialità e dell'immagine interna e esterna dell'amministrazione, nel generale interesse sia dell'amministrazione sia degli amministrati. A nulla rileva l'effettiva colpevolezza del militare accusato, le cui responsabilità saranno accertate nel procedimento penale o disciplinare.
Al riguardo si rileva che, nonostante l'istituto della sospensione a fini cautelari sia presente in tutto l'ordinamento del pubblico impiego, in amministrazioni diverse da quelle militari vi si fa un ricorso sporadico. Proprio il riferimento allo status militare, infatti, determina una sorta di automatismo nell'applicazione, in particolare quando tale esercizio sia legato ad un procedimento penale, dal momento che la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria una specifica motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi e ciò anche tenuto conto che il potere di sospensione facoltativa di cui all'articolo 916 del Codice è connotato da ambiti ampiamente discrezionali, in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità connesse con la permanenza in servizio dell'incolpato. Per i militari pertanto la motivazione della gravità del fatto risulta già insita nell'ipotesi di reato (dal quale possa derivare la perdita del grado).
Se da un lato l'istituto della sospensione precauzionale risponde pienamente all'esigenza di tutelare l'amministrazione, dall'altro finisce per danneggiare irrimediabilmente il militare accusato di aver tenuto un comportamento penalmente o disciplinarmente rilevante, prima che lo stesso sia dichiarato colpevole e quindi ancora potenzialmente « innocente ». La sospensione infatti, seppur a fini cautelari, invade pesantemente la sfera personale del dipendente militare, allontanandolo dal lavoro e privandolo della metà dello stipendio, con divieto di svolgere altra attività remunerativa (in applicazione degli articoli 894 e 896 del Codice), per un periodo che può superare il quinquennio (quando alla sospensione precauzionale penale segua quella disciplinare). Si consideri anche il danno psicologico determinato dall'impossibilità di lavorare e dall'esiguità dell'assegno alimentare che non permette di condurre una vita dignitosa (in particolare per i militari con carico di famiglia). Neppure la restitutio in integrum, con ricostruzione della carriera nel frattempo interrotta, è sufficiente a compensare la sofferenza patita, senza considerare che al termine del calvario giudiziario che non accerti la responsabilità del militare precauzionalmente sospeso, quest'ultimo non ottiene neppure una riabilitazione pubblica, in quanto capita spesso che gli organi di stampa diano maggior risalto all'ipotesi di reato piuttosto che all'esito finale del processo.
Da ultimo si riportano le osservazioni della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa in relazione ad episodi di sospensione precauzionale a titolo facoltativo connessa a procedimento penale che « hanno avuto come epilogo la riammissione in servizio — con effetto retroattivo — del personale sospeso, nonché la relativa e conseguente ricostruzione giuridica, ai sensi dell'articolo 1394, comma 1, lettera b), del C.O.M., ed economica della carriera. Si fa riferimento, in particolare, a quei procedimenti disciplinari instaurati a seguito di processi penali che sono stati definiti con sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione; innanzi a tali pronunce, per le quali non è agevolmente ipotizzabile addivenire alla sanzione della “perdita del grado”, il limite massimo di dodici mesi irrogabili a titolo di “sospensione disciplinare dall'impiego” potrebbe assorbire solamente in parte la durata della sospensione precauzionale facoltativa precedentemente adottata che, a quel punto, sarebbe revocata con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2010. In tali casi (...) si è di fronte a un vero e proprio annullamento del provvedimento cautelare facoltativo, con effetti ex tunc, in virtù del quale il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti in costanza di sospensione. Poiché ai sensi dell'articolo 920, comma 1, del richiamato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo”, nelle fattispecie in discorso l'Amministrazione può essere tenuta a sostenere significativi esborsi finanziari, a titolo di “restitutio in integrum”, a fronte di mancata prestazione lavorativa del militare sospeso, cagionata dall'iniziativa dell'Amministrazione stessa, con ciò potendosi adombrare profili di responsabilità amministrativa con connesso danno erariale, in ipotesi di giudizio innanzi alla Corte dei conti » (circolare M_D GMIL 0339200, dell'11 giugno 2015).
Quindi al danno arrecato al militare sospeso si aggiunge, in caso di assoluzione o proscioglimento per intervenuta prescrizione del militare stesso, ipotesi quest'ultima non rara in considerazione delle tempistiche medie di definizione dei procedimenti penali, quello derivante dal pagamento da parte dell'amministrazione di una prestazione lavorativa non effettuata a causa dello stato di sospensione del militare, con possibilità di instaurazione di procedimento di responsabilità amministrativa nei confronti del titolare della potestà di esercizio della sospensione precauzionale.
Il presente disegno di legge propone quindi di limitare il ricorso alla sospensione nei soli casi obbligatori previsti all'articolo 915 del Codice e di introdurre un istituto sostitutivo della sospensione precauzionale facoltativa, meno invasivo della sfera personale del militare incolpato (in sede penale o disciplinare), evitando contemporaneamente di indebolire le tutele per l'amministrazione garantite dalla norma vigente.
In particolare all'articolo 916 si prevede che, qualora l'amministrazione intenda adottare un provvedimento cautelare nei confronti del militare imputato, la stessa debba valutare tre diverse soluzioni. Prima di tutto può attribuire al militare un incarico all'interno della stessa sede differente da quello al quale il militare è preposto al momento dell'imputazione. Si noti che tale accorgimento può essere adottato per ogni reato, indipendentemente dalla gravità del fatto contestato.
Se dal reato può derivare la perdita del grado e in presenza di evidenti motivi di inopportunità circa la permanenza del militare imputato nella sede di servizio in considerazione del discredito che l'amministrazione può riceverne, quest'ultima può trasferire precauzionalmente il dipendente nella sede più vicina, idonea a rimuovere il predetto pregiudizio. Si può verificare, per esempio, che il risalto dell'ipotesi di reato dato dagli organi di stampa rimanga circoscritto a livello provinciale o regionale. Conseguentemente, il discredito esterno per l'amministrazione potrebbe venire meno trasferendo il dipendente in una sede di servizio in provincia o regione limitrofa.
Da ultimo, se, in relazione al grado rivestito dal militare imputato, alla gravità dell'ipotesi di reato e ad obiettivi motivi organizzativi dell'amministrazione, non sia possibile il predetto trasferimento precauzionale, il militare può essere destinato temporaneamente all'impiego civile all'interno della stessa amministrazione o in altra amministrazione dello Stato. Il provvedimento viene disposto con decreto ministeriale entro centottanta giorni (al pari della sospensione precauzionale) e fino alla data della sua adozione il militare è posto in aspettativa con diritto al trattamento stipendiale con esclusione degli emolumenti strettamente collegati alla presenza in servizio.
Gli stessi provvedimenti precauzionali possono essere adottati durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado o in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ossia quando l'amministrazione ravveda la necessità di effettuare un'inchiesta prima di attivare il procedimento disciplinare (articolo 917). Viene mantenuta sia la durata massima di cinque anni dei provvedimenti precauzionali sia la possibilità di adottare i provvedimenti precauzionali connessi a procedimento disciplinare se, al termine del quinquennio, è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità (articolo 919). Restano ferme le disposizioni di portata generale dell'articolo 920 sulla sospensione (assegno alimentare e effetti sulla pensione), che continuano ad applicarsi alla sospensione penale, disciplinare e precauzionale obbligatoria, così come vengono mantenute le conseguenze ex nunc ed ex tunc della revoca dei provvedimenti precauzionali a seconda della motivazione. In particolare, alla revoca consegue il diritto per il militare ad essere reintegrato nell'amministrazione (se trasferito presso altra amministrazione) e riassegnato presso la sede originaria di servizio, salve l'impossibilità dovuta ad obiettive e motivate ragioni dell'amministrazione ovvero la rinuncia dello stesso militare (articolo 921).
Vengono poi apportate una serie di modifiche al fine di armonizzare le disposizioni del Codice con le citate norme che sostituiscono la sospensione precauzionale facoltativa con i nuovi provvedimenti precauzionali facoltativi. L'adeguamento delle disposizioni del Regolamento alle norme introdotte dalla presente legge avverrà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 1.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 179-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La sospensione dall'impiego e il provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 comportano la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio ovvero del reintegro nell'amministrazione »;
b) alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 692, dopo le parole: « è sospeso dal servizio » sono inserite le seguenti: « o destinatario del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 693, dopo le parole: « è sospeso dal servizio » sono inserite le seguenti: « o destinatario del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
d) al comma 4 dell'articolo 760, dopo le parole: « sospesi dal servizio per motivi precauzionali o » sono inserite le seguenti: « destinatari del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 o impediti »;
e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 772 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sono destinatari del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
f) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 780 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sono destinatari del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
g) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 785 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sono destinatari del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
h) al comma 4 dell'articolo 862 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o destinatario del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
i) al comma 5 dell'articolo 867, dopo le parole: « della sospensione precauzionale », ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: « o del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
l) all'articolo 915:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La sospensione precauzionale viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare i provvedimenti precauzionali di cui all'articolo 916 »;
2) alla rubrica, la parola: « obbligatoria » è soppressa;
m) l'articolo 916 è sostituito dal seguente:
« Art. 916. – (Provvedimenti precauzionali facoltativi connessi a procedimento penale) – 1. Al militare imputato in un procedimento penale può essere attribuito, a titolo precauzionale, un incarico differente da quello al quale il militare è preposto al momento dell'imputazione, all'interno della stessa sede.
2. Il militare imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado, in presenza di evidenti motivi di inopportunità circa la sua permanenza nella sede di servizio in considerazione del discredito che l'amministrazione può riceverne, può essere trasferito precauzionalmente nella sede più vicina, idonea a rimuovere il pregiudizio per la medesima amministrazione.
3. Qualora, in relazione al grado rivestito dal militare imputato, alla gravità dell'ipotesi di reato e ad obiettivi motivi organizzativi dell'amministrazione, non sia possibile il trasferimento precauzionale di cui al comma 2, il militare imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado, anche se in aspettativa, può essere destinato temporaneamente all'impiego civile all'interno della stessa amministrazione ovvero in altra amministrazione dello Stato. Fino all'adozione del provvedimento, disposto con decreto ministeriale entro centottanta giorni dall'imputazione ovvero dalla revoca dei provvedimenti previsti al comma 1 dell'articolo 915, il militare è posto in aspettativa, con diritto al trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione degli emolumenti strettamente collegati alla presenza in servizio.
4. L'ufficiale nei cui confronti il provvedimento precauzionale di cui al comma 3, comprensivo dell'eventuale sospensione precauzionale, si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata del provvedimento »;
n) l'articolo 917 è sostituito dal seguente:
« Art. 917. – (Provvedimenti precauzionali facoltativi connessi a procedimento disciplinare) – 1. I provvedimenti precauzionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 916 possono essere disposti durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
2. I provvedimenti precauzionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 916 possono essere disposti in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare. Se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati comunicati i provvedimenti precauzionali, gli stessi sono revocati a tutti gli effetti »;
o) all'articolo 918:
1) al comma 1, le parole: « è revocata » sono sostituite dalle seguenti: « e i provvedimenti precauzionali di cui agli articolo 916 e 917 sono revocati »;
2) al comma 2, le parole: « del provvedimento di sospensione precauzionale » sono sostituite dalle seguenti: « dei provvedimenti precauzionali di cui agli articoli 916 e 917 »;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei provvedimenti precauzionali »;
p) all'articolo 919:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La sospensione precauzionale e i provvedimenti precauzionali di cui agli articoli 916 e 917, nel totale, non possono avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine essi sono revocati di diritto. »;
2) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) adotta i provvedimenti precauzionali di cui all'articolo 917; »;
3) alla rubrica, la parola: « facoltativa » è sostituita dalle seguenti: « e dei provvedimenti precauzionali »;
q) al comma 5 dell'articolo 920 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o destinatario di un provvedimento precauzionale »;
r) all'articolo 921:
1) al comma 1, dopo le parole: « In caso di revoca della sospensione » sono inserite le seguenti: « e dei provvedimenti precauzionali di cui agli articoli 916 e 917 »;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. In caso di revoca del provvedimento precauzionale di cui al comma 2 dell'articolo 916, il militare ha diritto a essere riassegnato presso la sede originaria di servizio, salve l'impossibilità dovuta ad obiettive e motivate ragioni dell'amministrazione o la rinuncia dello stesso militare.
2-ter. In caso di revoca del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916, il militare è reintegrato nel!'amministrazione e ha diritto a essere riassegnato presso la sede originaria di servizio, salve l'impossibilità dovuta ad obiettive e motivate ragioni dell'amministrazione o la rinuncia dello stesso militare »;
s) al comma 1-ter dell'articolo 930, le parole: « sia stata adottata » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati adottati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o il provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
t) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1051 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o destinatario del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
u) all'articolo 1085:
1) al comma 1, dopo le parole: « perché sospeso dall'impiego » sono inserite le seguenti: « o destinatario del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
2) al comma 2:
2.1) all'alinea, dopo le parole: « la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale » sono inserite le seguenti: « o il provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
2.2) alla lettera c), dopo le parole: « il provvedimento di sospensione dall'impiego » sono inserite le seguenti: « o il provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
v) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1393, le parole: « la sospensione precauzionale dall'impiego » sono sostituite dalle seguenti: « i provvedimenti precauzionali »;
z) al comma l dell'articolo 1394:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916; »;
2) alla lettera b), le parole: « sofferta rispetto a quella » sono sostituite dalle seguenti: « e del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 sofferti rispetto alla sospensione »;
aa) all'articolo 1576:
1) al comma 1, dopo le parole: « la sospensione precauzionale dall'impiego » sono aggiunte le seguenti: « e i provvedimenti precauzionali »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e i provvedimenti precauzionali sono disposti sentito il parere dell'Ordinario militare »;
bb) all'articolo 1610:
1) al comma 2, dopo le parole: « sospeso dall'impiego » sono aggiunte le seguenti: « o destinatario del provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 »;
2) al comma 5, le parole: « è stata revocata » sono sostituite dalle seguenti: « o il provvedimento precauzionale di cui al comma 3 dell'articolo 916 sono stati revocati ».
Art. 2.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero della difesa, un regolamento inteso a integrare o modificare il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della presente legge.