Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1589
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2019

Modifica all'articolo 357 del codice penale in materia di estensione della qualifica di pubblico ufficiale

Onorevoli Senatori. – Troppo spesso le cronache riportano casi di violenza nei confronti di figure che esercitano funzioni fondamentali nella società, ausiliarie ai compiti che tradizionalmente sono appannaggio della funzione statale: dalla sicurezza all'educazione.
Eppure, professionisti come i capotreni, le guardie mediche, le guardie giurate, nonostante il ruolo delicato, e a volte anche molto pericoloso, non hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale. Quando tale riconoscimento è invece avvenuto, ciò è stato realizzato per via giurisprudenziale e la magistratura si è trovata, come troppo spesso accade, a colmare un vuoto legislativo.
Pertanto, si ritiene che il Parlamento debba recuperare la sua funzione legislativa procedendo all'individuazione delle figure a cui attribuire questa qualifica, senza lasciare al potere giudiziario il compito di porre rimedio alle mancanze del legislatore. In particolare, per insegnanti e capotreni si tratta di tipizzare una qualifica che è già stata riconosciuta per via giurisprudenziale, mentre per ciò che concerne le guardie giurate, lo scopo è quello di assicurare loro un riconoscimento e una maggiore tutela nell'esercizio delle loro funzioni, essendo sì una categoria privata, ma che svolge un ruolo di primaria importanza nella garanzia della sicurezza dei cittadini, prestando servizio in porti, aeroporti, ospedali, raffinerie, poste, ferrovie, metropolitane, enti locali, tribunali, enti di ricerca, enti pubblici.
Il disegno di legge va a modificare l'articolo 357 del codice penale, inserendo un comma che elenca le figure professionali che, nell'esercizio delle loro funzioni, sono in ogni caso da considerarsi pubblici ufficiali.
L'impatto di tale modifica legislativa sarà soprattutto circoscritto al piano della tutela giuridica: in particolare, nel caso in cui il soggetto offeso dal reato nell'esercizio delle sue funzioni sarà appartenente a una delle categorie citate, potranno essere contestati al reo i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 del codice penale, di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 del codice penale, di oltraggio a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 341-bis del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 357 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nell'esercizio delle loro funzioni, sono in ogni caso pubblici ufficiali i capotreni, i dirigenti scolastici, gli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, le guardie particolari giurate, le guardie mediche ».