Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2173
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PITTELLA, MIRABELLI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, D'ARIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MARGIOTTA, PINOTTI, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO e VALENTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2021

Modifiche all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, finalizzate all'elargizione di un contributo a favore delle vittime di usura

Onorevoli Senatori. – La continua crescita delle diseguaglianze con esponenziale e conseguente aumento della povertà e delle necessità finiscono con lo spingere sempre più numerose aziende verso il mercato dell'usura.
Il delitto di usura in Italia, perseguibile d'ufficio, è disciplinato dall'articolo 644 del codice penale e dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante « Disposizioni in materia di usura ».
In particolare, il predetto articolo 644 del codice penale dispone che chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
L'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, invece, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, istituisce, un fondo per il ristoro dei danni subiti per estorsione e usura, configurandolo nel primo caso come somme a fondo perduto, e nel caso di imprese, commercianti e artigiani vittime di usura come mutuo senza interessi da restituire entro dieci anni, attraverso una procedura che parte dalla denuncia penale per arrivare dopo tempi, spesso lunghi anni, alla pratica di rimborso.
A quanto detto, si aggiunga come spesso le vittime di usura non riescano a restituire le somme dovute a titolo di mutuo, una criticità che negli ultimi anni è emersa con sempre maggiore chiarezza.
A fronte di tale difficoltà nel restituire le somme percepite, appare evidente come gli strumenti predisposti dalla citata legge n. 108 del 1996 siano oramai inadeguati, così come evidenziato anche da larga parte delle associazioni antiusura presenti sul territorio nazionale. Pertanto, è necessario avviare un'attenta riflessione sugli effettivi benefici apportati alle aziende vittime di usura dall'erogazione di un mutuo, anche se a tasso zero, ai fini del reinserimento nell'economia legale. Infatti, secondo quanto evidenziato nella Relazione annuale del 2019 dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e presidente del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, l'80 per cento degli importi non viene restituito con un notevole aggravio per lo Stato dovuto all'onere delle spese legali per il tentativo di recupero e – in aggiunta – con il paradosso che spesso le aziende finiscono per essere nuovamente inghiottite nel circuito criminale dell'usura.
Occorre, infine, evidenziare come la crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus SARS-CoV-2 abbia ingigantito in maniera esponenziale tale spirale criminale.
Il presente disegno di legge mira, pertanto, a superare le criticità evidenziate, disponendo la trasformazione del mutuo di cui all'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 in un contributo a fondo perduto da riconoscere a titolo di ristoro alle aziende vittime di usura, estendendo, pertanto, alle stesse il medesimo trattamento previsto per le vittime di attività estorsive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo di cui al comma 1, come da ultimo ridenominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, provvede all'elargizione di una somma a titolo di contributo per il ristoro del danno patrimoniale subìto dai soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali sono riconosciuti vittime dell'usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche »;

b) al comma 2-bis, le parole: « l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « l'elargizione del contributo di cui al comma 2 »;

c) al comma 2-ter, le parole: « erogate a titolo di mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « elargite a titolo di contributo »;

d) al comma 3, le parole: « Il mutuo può essere concesso » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo può essere elargito »;

e) al comma 4, le parole: « L'importo del mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « L'importo del contributo »;

f) al comma 5, al primo periodo, le parole: « La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « La richiesta di contributo deve essere presentata al Fondo entro il termine di trentasei mesi » e, al terzo periodo, le parole: « erogate a titolo di mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « elargite a titolo di contributo »;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La concessione dell'elargizione è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sulla base delle risultanze dell'istruttoria curata dalle prefetture, previo esito dell'esame effettuato dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 »;

h) al comma 7, al primo periodo, le parole: « I mutui » sono sostituite dalle seguenti: « I contributi » e, al secondo periodo, le parole: « la concessione del mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « l'elargizione del contributo »;

i) al comma 8, al primo periodo, le parole: « dalla concessione del mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'elargizione del contributo » e le parole: « la domanda di mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « la richiesta di contributo » e, al secondo periodo, le parole: « la concessione del mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « l'elargizione del contributo »;

l) al comma 9:

1) all'alinea, le parole: « erogazione del mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « elargizione del contributo »;

2) alla lettera a), le parole: « il mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo »;

3) alla lettera b), le parole: « erogate a titolo di mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « elargite a titolo di contributo »;

4) alla lettera c), le parole: « alla concessione del mutuo » sono sostituite dalle seguenti: « all'elargizione del contributo »;

m) al comma 10, le parole: « le erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « le elargizioni »;

n) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, determinati annualmente con la legge di bilancio ».

2. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 6 è abrogato.