Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2022
Disposizioni in materia di revisione della disciplina dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
Onorevoli Senatori. – L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – attualmente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) », è lo strumento utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.
L'ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la predetta DSU. Esso si basa su 2 componenti: redditi e patrimonio, che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
I conteggi sono effettuati direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che elabora l'ISEE sulla base delle DSU che gli interessati presentano all'ente erogatore della prestazione (comune, università, ecc..), o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali. L'algoritmo di calcolo è stato modificato, da ultimo, dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
Per calcolare l'ISEE, occorre innanzitutto calcolare l'ISE, che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare. Tale indicatore è poi diviso per il parametro della scala di equivalenza, legato al numero di componenti del nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici.
Le principali criticità dell'ISEE riguardano i seguenti aspetti:
– i redditi che si valutano nell'ISEE sono datati rispetto al momento della prestazione, e sono più elevati di quelli che le persone hanno mai davvero avuto a disposizione (perché includono le ritenute fiscali e non il solo reddito netto). E l'ISEE corrente non risolve del tutto il problema;
– i patrimoni mobiliari e immobiliari che si valutano sono anch'essi datati rispetto al momento della prestazione (due anni prima, anche se si produce un « ISEE corrente » che pure contiene redditi più recenti), con franchigie non appropriate, con eccessivo peso di beni immobiliari (terreni o fabbricati) dai quali non si può ricavare reddito;
– vengono calcolati come tuttora esistenti i risparmi posseduti due anni fa che invece possono essere stati usati per spese indilazionabili (da quelle di assistenza a quelle per un funerale);
– la scala di equivalenza ISEE si basa su stime effettuate su dati non aggiornati; occorre infatti considerare che in questi ultimi decenni sono cambiati redditi e abitudini di spesa delle famiglie italiane e pertanto l'attuale scala di equivalenza potrebbe non essere più rappresentativa dei valori e delle economie di scala realizzabili all'interno della famiglia;
– la certificazione sull'estraneità affettiva ed economica a cura dei servizi sociali è praticata con enormi differenze nei territori, anche per l'eccessiva indeterminatezza del suo contenuto. Si tratta di una certificazione che può ridurre o meno l'ISEE di non autosufficienti e di nuclei con minori, e dunque questi effetti delicati non possono essere lasciati solo a criteri definiti in sede locale, che producono eccessive diversità.
Giova evidenziare che anche l'applicazione dell'assegno unico ha messo in luce le criticità del parametro ISEE, già rilevate per le altre misure di sostegno ai lavoratori. Non a caso, anche nel corso della pandemia, sono stati necessari correttivi all'indicatore che, tra le altre cose, risulta un parametro troppo statico, non in grado di fotografare realtà in evoluzione (come la compressione dei redditi nel caso della pandemia).
In base all'attuale assetto dell'ISEE, le famiglie numerose risultano svantaggiate – a parità di reddito – rispetto ai single e alle coppie senza figli all'interno delle quali ciascun componente svolge un lavoro o una professione. Tali contraddizioni sono anche frutto del sistema di detrazioni fiscali. In generale, è possibile riscontrare come sia ampiamente sottovalutato l'impegno del coniuge che decide di dedicarsi a tempo pieno alla cura dei figli e che le detrazioni per figli a carico non tengono in debito conto l'impegno che la famiglia deve sostenere per il loro mantenimento.
Inoltre, i redditi che si prendono in considerazione ai fini della determinazione dell'ISEE, oltre ad essere datati rispetto al momento della prestazione, come già evidenziato, sono più elevati di quelli che le persone hanno mai davvero avuto a disposizione, poiché includono le ritenute fiscali e non il solo reddito netto. Tale problema, come già detto, non viene risolto nemmeno con l'ISEE corrente, che permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima. I patrimoni mobiliari e immobiliari che si valutano sono anch'essi datati rispetto al momento della prestazione, soprattutto con eccessivo peso di beni immobiliari (terreni o fabbricati) dai quali non si può ricavare reddito.
Alla luce delle criticità esposte in premessa, con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la modifica dell'attuale disciplina di calcolo dell'ISEE, al fine di: inserire la logica del calcolo sul reddito netto e non lordo quale parametro per la determinazione della situazione reddituale del nucleo familiare; modificare la logica del calcolo degli immobili, escludendo dal patrimonio immobiliare la prima casa e riducendo le percentuali riferite al patrimonio degli immobili non prima casa in maniera decrescente rispetto al numero dei figli, favorendo, altresì, quelli effettivamente utilizzati, considerato che sono molte le situazioni dove immobili non a reddito pesano sul calcolo ma di fatto rappresentano soltanto un onere e non un indice di capacità contributiva; modificare le tempistiche di riferimento per il calcolo dei patrimoni/redditi/disponibilità, per allinearle alla situazione momentanea della famiglia; prevedere che l'ISEE corrente sia calcolato in caso di variazioni da determinare in misura percentuale diversa a seconda della capacità economica di ciascun nucleo familiare richiedente; inserire nel calcolo dell'ISEE debiti verso enti o agenzie fiscali, che impattano comunque sulle disponibilità economiche delle famiglie; modificare la scala di equivalenza in modo da favorire i nuclei familiari più numerosi.
Art. 1.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di:
a) considerare esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento per il calcolo della situazione reddituale e patrimoniale;
b) rivedere la determinazione dell'indicatore patrimoniale escludendo dal patrimonio immobiliare gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli immobili, inclusi terreni o fabbricati, che non producono reddito e prevedendo la riduzione delle percentuali riferite agli immobili diversi dall'abitazione principale in misura decrescente rispetto al numero dei figli;
c) rivedere la disciplina dell'ISEE prevedendo che il calcolo sia riferito alla situazione lavorativa o economica in essere al momento della richiesta della prestazione;
d) prevedere che l'ISEE corrente sia calcolato in caso di variazioni da determinare in misura percentuale diversa a seconda della capacità economica di ciascun nucleo familiare richiedente;
e) rivedere il parametro della scala di equivalenza al fine di favorire i nuclei familiari più numerosi:
1) elevando il coefficiente di 0,50 punti per ulteriori figli; di 1 punto per ogni componente il nucleo familiare affetto da disabilità; di 0,50 punti per i nuclei familiari che includono giovani di età inferiore a 35 anni senza figli;
2) prevedendo un coefficiente di 0,35 punti per le donne in stato accertato di gravidanza;
f) includere nella determinazione dell'ISEE eventuali debiti maturati verso enti o agenzie fiscali.