Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2021
Disposizioni in materia di macellazioni effettuate secondo riti religiosi
Onorevoli Senatori. – Nella società italiana attuale è molto vivo un sentimento di rispetto nei confronti degli animali. Oggi sono molto diffuse le opinioni che ritengono giusto concedere agli animali almeno il diritto ad una vita etologicamente e fisiologicamente vicina a quella naturale e, soprattutto, il diritto alla non sofferenza.
Oggi, nel XXI secolo, si ritiene che con il procedimento di macellazione sia per la carne « halal » (animali uccisi secondo il rito musulmano) che per la carne « casher » (animali uccisi secondo il rito ebreo) le sofferenze arrecate durante lo sgozzamento siano inaccettabili.
Non si tratta di mettere all'indice coloro che perpetuano le tradizioni religiose, ma piuttosto di far prendere coscienza che l'animale prima della sua morte è terribilmente stressato, e durante e ancora dopo l'abbattimento egli soffre per interminabili minuti.
La materia delle macellazioni rituali ha trovato ampio dibattito durante l'esame dello schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che si è svolto durante il mese di luglio 1998 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati (decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333).
La materia della macellazione rituale è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, che ha sostituito la direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993. Di quest'ultima sono rimaste in vigore alcune parti degli allegati A e C.
Il regolamento del 2009 ha introdotto diverse novità, ma mantiene la deroga all'obbligo di stordimento degli animali prima dell'abbattimento, limitandola al caso di uccisioni rituali effettuate nei macelli. Nello specifico, in base a tale deroga, lo stordimento non si applica agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un mattatoio.
L'animale sottoposto a macellazione rituale deve essere integro e ciò esclude il ricorso a tecniche che comportino qualsiasi lesione. Per questo motivo, le tecniche di stordimento sono respinte da diverse comunità religiose in quanto giudicate lesive dell'integrità dell'animale.
Il disposto dell'articolo 26 del regolamento ha assicurato un certo livello di sussidiarietà agli Stati membri, i quali hanno la possibilità di adottare disposizioni nazionali tese a garantire quanto possibile un minore strazio degli animali durante l'abbattimento, e tale maggiore garanzia – alla lettera c) del paragrafo 2 – si può esercitare nel settore della macellazione di animali e operazioni correlate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 dello stesso regolamento, agli Stati membri è demandata la determinazione della disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.
È opportuno inoltre sottolineare, per quanto attiene alle macellazioni rituali, che l'uccisione senza stordimento non dà luogo a carni più dissanguate in maniera sostanziale di quelle ottenute con la macellazione ordinaria.
Alle macellazioni rituali non si possono più collegare considerazioni di tipo igienico e sanitario, superate dalle moderne tecniche di conservazione degli alimenti. Nello stesso tempo si deve considerare che la pratica rituale si è ampiamente evoluta nel corso del tempo, e sono già presenti delle varianti sostanziali rispetto a quanto tramandato dalla tradizione e dalle sacre scritture.
Posta dunque la deroga esplicita all'obbligo di stordimento in caso di macellazione rituale prevista nel decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, con il presente disegno di legge si prevede che sul territorio nazionale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, al fine di garantire, durante l'abbattimento e le operazioni correlate, l'assenza per gli animali di dolori, ansia e sofferenze, anche in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del summenzionato regolamento europeo n. 1099 del 2009. Quindi, qualsiasi tipo di macellazione, compresa quella rituale, deve essere preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, tenuto conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti così come stabilito nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 1.
1. Sono vietati su tutto il territorio della Repubblica l'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi qualora tali operazioni comportino per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.
2. Le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvengono esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.
3. Le autorità di controllo e di vigilanza del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto di rispettiva competenza, vigilano sull'applicazione ed il rispetto delle norme recate dalla presente legge.
Art. 2.
1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.