Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2022
Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
Art. 1. – (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)
L'articolo 1 del presente decreto-legge, al comma 1, prevede, per il periodo 3 maggio 2022 – 8 luglio 2022, l'applicazione di aliquote ridotte sia in materia di accisa che di imposta sul valore aggiunto; ciò a vantaggio dei consumatori finali in relazione al perdurare degli effetti economici derivanti dal notevole innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici.
In particolare, la lettera a) del comma in discorso stabilisce la riduzione dell'accisa gravante sulla benzina, sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale impiegati come carburanti. Al fine di rendere significativa la riduzione degli oneri fiscali su tale ultimo prodotto – atteso che la (sola) riduzione dell'accisa sarebbe stata di scarso rilievo per i consumatori finali – il comma in illustrazione prevede altresì, alla lettera b), in linea con la normativa dell'Unione europea in materia, l'applicazione di un'aliquota IVA del 5 per cento alle forniture del medesimo gas naturale impiegato in autotrazione. In particolare, la recente direttiva 2022/542/UE del Consiglio, del 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285, per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto continua a prevedere il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati a un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. La nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in linea con gli obiettivi del green deal europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].
Parallelamente, con il comma 2 si provvede a sospendere l'applicazione dell'aliquota di accisa sul cosiddetto « gasolio commerciale » di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), sia per il periodo di vigenza (22 aprile – 2 maggio 2022) dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante come ridotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, sia per il periodo (3 maggio 2022 – 8 luglio 2022) di cui al comma 1. Ciò in quanto l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, come rideterminata dal predetto decreto interministeriale e confermata dal comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in illustrazione, risulterebbe maggiormente favorevole rispetto a quella che è applicata, ai sensi del predetto numero 4-bis della Tabella A allegata al TUA, al « gasolio commerciale » utilizzato dai soggetti previsti dall'articolo 24-ter del medesimo TUA (specifici settori dell'autotrasporto merci e passeggeri). Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione in relazione all'uso « commerciale » e « non commerciale » di tale carburante, impone ai medesimi di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso « commerciale » sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento). In sostanza, nel caso in cui venga operata una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio utilizzato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui al citato articolo 24-ter del TUA non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1 dell'articolo in commento a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-ter del TUA, con il comma 2 in illustrazione è stata disposta la contemporanea disapplicazione dell'agevolazione di cui al citato articolo 24-ter del TUA.
Attraverso la previsione contenuta nel comma 3 viene fissato al 15 luglio 2022 il termine entro il quale gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) i dati relativi ai quantitativi dei prodotti energetici interessati dalla riduzione dell'aliquota di accisa giacenti nei serbatoi dei rispettivi depositi ed impianti. In particolare, tali dati dovranno far riferimento alle giacenze esistenti alla data dell'8 luglio 2022. Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, dell'articolo in commento si prevede il venir meno dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
Nel caso in cui la comunicazione prevista al comma 3 non venga trasmessa o contenga dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione, come indicato nel comma 4, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del TUA.
Il comma 5, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative sui carburanti derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal citato decreto interministeriale 6 aprile 2022 e dal comma 1 dell'articolo in illustrazione, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento di questi ultimi (anche relativi alla vendita al pubblico) con riferimento ai prodotti energetici interessati dalla riduzione dell'aliquota di accisa nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, il quale avrà accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di prodotto e a quelli contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico che accompagna i prodotti energetici sui quali l'accisa è stata assolta. Il medesimo Corpo della Guardia di finanza può inoltre accedere direttamente, anche in forma massiva, ai medesimi dati per lo svolgimento dei più generali compiti di polizia economico-finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. È infine previsto che, qualora il medesimo Corpo rilevi, nel corso delle suddette attività di monitoraggio, elementi indicativi di condotte che possano ledere la concorrenza o costituire pratiche commerciali scorrette, li segnali all'autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Il successivo comma 6 consente di prevedere, anche in materia di imposta sul valore aggiunto e limitatamente al solo gas naturale, il monitoraggio sull'andamento dei prezzi di tale prodotto praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, al fine di prevenire eventuali manovre speculative derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA stabilita con il comma 1, lettera b).
Il comma 7 si limita a specificare che il monitoraggio di cui ai commi 5 e 6 verrà realizzato con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 8, nel disapplicare l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2022, dispone che il decreto previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa essere adottato, al fine di rideterminare le misure delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, sui GPL e sul gas naturale usati come carburanti, anche con una cadenza diversa da quella trimestrale indicata nel medesimo articolo al comma 291, ferme restando le condizioni in quest'ultimo fissate.
Inoltre, tale comma stabilisce che il decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, potrà contenere, qualora necessarie, anche disposizioni atte a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, ridotta dal medesimo decreto, con quella prevista dal numero 4-bis della Tabella A del TUA per il gasolio commerciale. Il medesimo decreto interministeriale potrà altresì prevedere l'obbligo, unitamente ai termini e alle modalità, a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali lo stesso decreto interministeriale prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Anche in tale comma viene richiamata la disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 50 del TUA, da applicarsi nel caso di omessa, incompleta o mendace comunicazione, da parte dei depositari e degli esercenti indicati al comma 3, in relazione alle giacenze, rilevate presso i serbatoi dei rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevederà la riduzione della relativa aliquota di accisa.
Viene altresì stabilito che col medesimo decreto, e pertanto a valere sulle relative risorse, può essere disposta l'ulteriore applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento al gas naturale usato per autotrazione, di cui al comma 1, lettera b).
Con il comma 9 si provvede a chiarire che il meccanismo di controllo di cui ai commi 5 e 6 sarà operativo anche in relazione ai futuri decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 10 indica, infine, la misura di copertura in relazione agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in illustrazione.
Art. 2. – (Disposizioni finanziarie)
L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.
Art. 3. – (Entrata in vigore)
La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Relazione tecnica
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2022.
Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera c), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 2.331,470 milioni di euro per l'anno 2022, 267,63 milioni di euro per l'anno 2023, 142,25 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2336,47 milioni di euro per l'anno 2022, 273,63 milioni di euro per l'anno 2023, 147,25 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 197,85 milioni di euro per l'anno 2022 e 74,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;
b) quanto a 198,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 246,8 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;
c) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato 1
(articolo 2, comma 4)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
– COMPETENZA – | |||
Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 482.480 | 490.600 | 435.617 |
– CASSA – | |||
Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 559.505 | 555.600 | 492.817 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |