Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2022
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione in materia di ripartizione dei seggi del Senato della Repubblica
Onorevoli Senatori. – L'articolo 57 della Costituzione, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, oltre a stabilire l'elezione del Senato della Repubblica a base regionale (esclusi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero), prevedeva la ripartizione dei seggi tra le regioni in proporzione alla popolazione delle stesse regioni con metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Tale metodo consiste innanzitutto nel determinare il quoziente naturale (q), ossia il rapporto tra la popolazione nazionale e il numero dei seggi da ripartire (315). Questo quoziente rappresenta il numero di abitanti necessario alla regione per ottenere l'assegnazione di un seggio. Successivamente si determina il quoziente regionale (qr), dividendo il numero della popolazione regionale per il quoziente q. Ogni regione ottiene quindi un numero di seggi pari alla parte intera del proprio qr. La somma dei seggi assegnati è però inferiore al numero totale dei seggi da ripartire (in realtà sarebbe teoricamente possibile che i seggi assegnati coincidano con il numero totale dei seggi da ripartire, ma questo è altamente improbabile). Per ripartire i seggi restanti (sr) si utilizza il metodo dei più alti resti, ossia si attribuisce un seggio per ogni regione in ordine decrescente dei resti (la parte decimale del qr), fino a concorrenza dei sr. Tale regola di ripartizione dei seggi sul territorio nazionale in proporzione al numero di abitanti era mitigata da un correttivo che, a rimarcare il carattere regionale dell'elezione del Senato, attribuiva un numero minimo di senatori ad ogni regione (un numero fisso per le due regioni più piccole: Valle d'Aosta e Molise).
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel riformulare l'articolo 57, lasciando inalterate le disposizioni fin qui descritte, ha introdotto due importanti novità. La prima consiste nella riduzione dei seggi elettivi da 315 a 200 e, conseguentemente, dei seggi attribuiti alla Circoscrizione estero da 6 a 4 e del numero minimo dei seggi attribuiti ad ogni regione da 7 a 3 (lasciando fisso quello delle due regioni più piccole: 1 per la Valle d'Aosta e 2 per il Molise). La seconda riguarda la previsione di un numero minimo di seggi, pari a quello delle regioni, anche per le province autonome (Trento e Bolzano).
Quest'ultima disposizione, oltre ad apparire contrastante con il primo comma dell'articolo, che, nello stabilire che il Senato è eletto a base regionale, nulla afferma riguardo le province autonome, produce un effetto distorsivo della rappresentatività delle regioni. Si verifica infatti che la regione Trentino-Alto Adige, alla quale senza il nuovo correttivo sarebbero assegnati 3 seggi, ottenendone 6 per la presenza delle due province autonome, riceve più seggi rispetto a cinque regioni più popolose: Friuli Venezia Giulia (4), Abruzzo (4), Marche (5), Liguria (5) e Sardegna (5).
È costituzionalmente accettabile che un correttivo volto a garantire una rappresentanza minima possa determinare una riduzione di seggi per le regioni più grandi, ma deve essere garantito il principio generale di rappresentatività per il quale ad una regione non possono essere attribuiti meno seggi rispetto ad altre regioni meno popolose. Limitando il correttivo alle sole regioni, tale princìpio viene sempre garantito.
Pertanto, il presente disegno di legge costituzionale, modificando l'articolo 57, esclude dal descritto correttivo le province autonome.
Regioni | abitanti | seggi testo vigente | seggi testo ddl |
Lombardia | 9.704.151 | 31 | 32 |
Campania | 5.766.810 | 18 | 19 |
Lazio | 5.502.886 | 18 | 18 |
Sicilia | 5.002.904 | 16 | 17 |
Veneto | 4.855.904 | 16 | 16 |
Piemonte | 4.363.916 | 14 | 14 |
Emilia-Romagna | 4.342.135 | 14 | 14 |
Puglia | 4.052.566 | 13 | 13 |
Toscana | 3.672.202 | 12 | 12 |
Calabria | 1.959.050 | 6 | 6 |
Sardegna | 1.639.362 | 5 | 5 |
Liguria | 1.570.694 | 5 | 5 |
Marche | 1.541.319 | 5 | 5 |
Abruzzo | 1.307.309 | 4 | 4 |
Friuli Venezia Giulia | 1.220.291 | 4 | 4 |
Trentino-Alto Adige | 1.029.475 | 6 | 3 |
Umbria | 884.268 | 3 | 3 |
Basilicata | 578.036 | 3 | 3 |
Molise | 313.660 | 2 | 2 |
Valle d'Aosta | 126.806 | 1 | 1 |
Totale | 59.433.744 (1) | 196 (2) | 196 (2) |
1) I dati si riferiscono al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, condotto dall'ISTAT nel 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (D.P.R. 6 novembre 2012).
2) Dai 200 seggi totali sono stati sottratti i 4 seggi assegnati alla Circoscrizione Estero.
Art. 1.
(Ripartizione dei seggi del Senato
della Repubblica)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole: « o Provincia autonoma » sono soppresse;
b) al quarto comma le parole: « o le Province autonome » sono soppresse.
Art. 2.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.