Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2021
Disposizioni concernenti le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini
Onorevoli Senatori. – Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente, Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del Verismo musicale, un certo gusto per l'esotismo e studiando l'opera di Richard Wagner sia sotto il profilo armonico che orchestrale e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Ricevette la formazione musicale presso il conservatorio di Milano, sotto la guida di maestri come Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, dove fece amicizia con Pietro Mascagni.
Le opere più famose di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1903) e Turandot (1926). Quest'ultima non fu completata perché il compositore si spense, stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine (Puccini era un forte fumatore). L'opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor oggi più eseguito); successivamente nel XXI secolo per opera di Luciano Berio, abbastanza rappresentato.
All'interno delle Mura della storica città di Lucca, Piazza Cittadella e Corte San Lorenzo sono luoghi densi di memoria, che rimandano direttamente all'infanzia e alla prima giovinezza di Giacomo Puccini
Il cuore di questo suggestivo itinerario è il Puccini Museum – Casa natale, dove Giacomo Puccini nacque il 22 dicembre 1858. Qui crebbe insieme alle sorelle, al fratello e ai genitori, iniziando gli studi musicali e componendo da adolescente i primi lavori. Lasciò la casa di famiglia per proseguire a Milano i propri studi, perfezionando la sua vocazione e aspirazione per l'opera lirica. Venduta per sopperire a difficoltà economiche, l'abitazione tornò di proprietà di Giacomo Puccini dopo il successo di Manon Lescaut e da allora è rimasta proprietà dei discendenti del Maestro per giungere infine al patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla gestione della Fondazione Giacomo Puccini. Oggi conserva arredi, documenti, spartiti e preziosi oggetti appartenuti al musicista, tra cui il pianoforte Steinway & Sons su cui compose molti dei suoi lavori, tra i quali Turandot.
In piazza Cittadella si può apprezzare il monumento bronzeo a Giacomo Puccini, opera di Vito Tongiani donata alla città dall'Associazione Industriali di Lucca nel 1994.
Sempre in piazza Cittadella si affaccia la biglietteria del Puccini Museum, situata nei locali che furono il passaggio delle carrozze di Palazzo Mazzarosa, che ospita anche il Bookshop con una vasta offerta di prodotti editoriali, spartiti, gadgets, cartoline, CD, DVD e altri souvenir dedicati al Maestro.
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Puccini nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero nell'ambito nazionale e internazionale.
Art. 2.
(Iniziative)
1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Puccini, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative:
a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Puccini;
b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Puccini, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la prima guerra mondiale e la sua morte;
c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Puccini, nonché la pubblicazione di materiali inediti;
d) la promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione;
e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Lucca e di Roma.
Art. 3.
(Selezione delle iniziative)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della cultura, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono esaminati da una commissione istituita secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, da un rappresentante della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e da uno del Ministero dell'università e della ricerca e, per quanto attiene a iniziative e celebrazioni da svolgere nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), da un rappresentante di ciascun ente locale interessato.
3. Ai componenti aggiuntivi della commissione giudicatrice di cui al comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
Art. 4.
(Misure per la Puccini Museum –
Casa natale)
1. Alla Puccini Museum – Casa natale, di seguito denominata « Casa Museo », è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 50.000 per l'anno 2024 per interventi di restauro e di manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Puccini.
2. I soggetti privati che devolvono alla Casa Museo contributi finanziari, nonché opere o altro materiale legati alle finalità della Casa natale, beneficiano di misure di defiscalizzazione in rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefici sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.
Art. 5.
(Risorse finanziarie)
1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Puccini di cui alla presente legge e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 450.000 euro per l'anno 2023, a 650.000 euro per l'anno 2024 e a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.