Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2022
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo
Onorevoli Senatori. – Gli interventi di riordino del sistema bancario introdotti nella scorsa legislatura, che hanno interessato le banche popolari, del credito cooperativo e le fondazioni di origine bancaria, (avvenuti attraverso provvedimenti di urgenza, anziché un iter parlamentare che avrebbe certamente meritato un approfondimento più adeguato, per una materia così delicata per l'economia territoriale) hanno determinato un danno all'economia italiana e alla stessa identità produttiva del Paese, fondata com'è noto, sulle piccole e medie imprese, a causa dell'abdicazione perpetrata ai valori del localismo e della cooperazione, oltre che della libertà d'impresa. Gli obiettivi del localismo e della mutualità che hanno permeato storicamente la categoria delle banche popolari e del credito cooperativo sono stati infatti abbandonati a causa delle misure introdotte dal Governo Renzi, attraverso i decreti-legge n. 3 del 2015 e n. 18 del 2016, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 33 del 2015 e n. 49 del 2016, che hanno consentito l'ingresso nelle banche di credito cooperativo e nelle banche popolari di investitori, nazionali e non, poco interessati allo sviluppo e al sostegno del territorio e al tessuto delle piccole e medie imprese, fondamentali per l'economia del nostro Paese e strategiche per la nostra capacità di competere in ambito internazionale. In tale ambito, le misure contenute all'interno del presente disegno di legge, intervengono al fine di invertire l'attuale quadro regolatorio, che ha immobilizzato il settore, declinandone l'identità nel settore del credito, nella convinzione della necessità di ribadire la centralità del sistema della cooperazione bancaria attraverso una serie di correzioni, in grado di eliminare i punti di debolezza e valorizzare maggiormente i punti di forza. Analizzando il contenuto dell'articolato, composto da due articoli, il provvedimento risulta così composto: l'articolo 1 detta disposizioni in materia di trasformazione delle banche di credito cooperativo, stabilendo l'eliminazione dell'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro per il mantenimento della forma di banca popolare cooperativa, considerato che (come previsto attualmente) risulta eccessivamente penalizzante e ostativo a qualsiasi ipotesi di razionalizzazione del sistema in grado di preservare le peculiari caratteristiche della cooperazione bancaria.
Si dispone anche il ripristino della possibilità di trasformazione delle banche di credito cooperativo in banche popolari, poiché non si comprende la ratio del divieto, essendo la banca popolare cooperativa il « naturale » passaggio della forma giuridica-economica delle banche di credito cooperative, al contrario indubbiamente delle società per azioni, che rappresentano invece una tipologia sociale meramente lucrativa (agli antipodi per struttura e per funzione, rispetto a quelle tradizionalmente previste, in precedenza). Un ulteriore intervento correttivo dispone l'abrogazione delle disposizioni che dispongono l'obbligatorietà delle procedure previste per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.
L'articolo 2 è volto a modificare l'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, ed è finalizzato a consentire il percorso di liquidazione del Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo (strumento mutualistico-assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento delle banche di credito cooperativo nella fase di transizione al nuovo regime regolamentare incentrato sull'istituto del gruppo bancario cooperativo) mediante il coordinamento della relativa disciplina con le modifiche normative introdotte nel secondo semestre del 2018 e che hanno consentito alle Casse Raiffeisen aventi sede nella provincia di Bolzano di avviare la costituzione di uno Schema di tutela istituzionale, (il cosiddetto IPS altoatesino).
L'obiettivo consiste nel rafforzare la stabilità e la competitività del settore e di ogni singola cooperativa bancaria, ma anche di renderla sempre più capace di rispondere alle esigenze di servizio dei soci e delle comunità locali, nonché di continuare a garantire l'indispensabile flusso di risorse economiche necessarie a sostenere l'imprenditorialità dei territori, è necessario procedere ad un adeguamento della normativa relativa al credito cooperativo.
Al riguardo si ricorda che il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cosiddetto CRR), all'articolo 113, paragrafo 7, disciplina l'IPS, « un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge » finalizzato a tutelare gli enti creditizi, garantendo « la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario ».
Una significativa conferma della validità di siffatto modello viene dal Raiffeisen Südtirol IPS, riconosciuto dalla Banca d'Italia nel 2020; organismo disciplinato secondo il « principio della mutualità senza fini di lucro » e finalizzato alla « gestione di un sistema di tutela istituzionale » conforme alle indicazioni che in subiecta materia si rinvengono nella regolazione dell'UE, le quali garantiscono la stabilità dell'IPS, assicurando il collegamento tra le banche di credito cooperativo e le istanze della società civile attraverso il finanziamento della imprenditoria locale.
È importante considerare che gli IPS nell'ambito dell'UE hanno una notevole rilevanza in termini assoluti, poiché aderisce a detto « sistema di tutela » circa il 50 per cento degli enti creditizi dell'area dell'euro, che rappresentano intorno al 10 per cento delle attività totali del sistema bancario dell'area. Inoltre le banche cooperative e le casse di risparmio sono i due principali settori in cui si registra la presenza di IPS, con riguardo ai quali la BCE (in apposite Guide) tiene a precisare che « caratteristica saliente » è l'elevato livello di autonomia e indipendenza dei singoli enti creditizi, donde la loro distinzione dai gruppi bancari consolidati. Ne consegue che l'adozione del modello in parola su piano nazionale potrebbe, a giusta ragione, ricondurre alla vigilanza della Banca d'Italia gli enti creditizi oggi costretti ad aderire ai « gruppi bancari cooperativi ».
Le misure contenute all'interno della presente iniziativa legislativa, in definitiva, rappresentano la collegialità di critiche e di preoccupazioni sollevate dagli operatori del settore delle banche cooperative, riferite alle riforme del 2016 fortemente volute dal Governo Renzi, che hanno determinato evidenti disagi, imponendo, in particolare, alle banche di credito cooperativo di aderire, direttamente a holding società per azioni, rinunciando pertanto, alla propria autonomia gestionale e alla propria funzione di promozione del localismo economico. Il ripristino delle disposizioni precedentemente riportate, in grado di consentire alle banche cooperative di proseguire nel ruolo storico di mutualità e di sostegno all'economia dei territori, consentirebbe di non disperdere infatti i benefici del localismo insiti nella forma bancaria cooperativa, il cui ruolo di mitigazione del rischio sistemico è da decenni ampiamente riconosciuto nel nostro Paese.
Art. 1.
(Disposizioni in materia di trasformazione delle banche di credito cooperativo)
1. Al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29 i commi da 2-bis a 2-quater sono abrogati;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: « nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, » sono soppresse;
c) all'articolo 36:
1) al comma 1, dopo le parole: « costituita in forma di società per azioni » sono aggiunte le seguenti: « o di banca popolare »;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « può deliberare la propria trasformazione in società per azioni » sono aggiunte le seguenti: « o in banca popolare »;
d) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. Le banche di credito cooperativo diverse da quelle di cui al comma 1-bis hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale ».
2. All'articolo 150-bis del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono nei casi di fusione e trasformazione nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risultino società in forma di banca popolare. In tal caso, il valore effettivo delle riserve indivisibili della banca di credito cooperativo può essere conservato in regime di indivisibilità e in condizioni di neutralità fiscale nel patrimonio della banca popolare ».
Art. 2.
(Sistemi di tutela istituzionale)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione a un sistema di tutela istituzionale di cui al medesimo articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso ».