Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2022
Modifica all'articolo 83 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica
Onorevoli Senatori. – L'articolo 83 della Costituzione definisce la composizione del collegio che elegge il Presidente della Repubblica. Oltre ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono ammessi a partecipare all'elezione tre delegati per ogni regione, tranne la Valle d'Aosta, per la quale è previsto un solo delegato. I delegati regionali sono pertanto cinquantotto.
La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha rideterminato il numero dei parlamentari riducendoli di circa un terzo, portando i deputati da 630 a 400 e i senatori elettivi da 315 a 200, senza però modificare il numero dei delegati regionali ammessi a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. Ne consegue che il peso dei delegati regionali sul numero totale dei grandi elettori è aumentato di oltre il 50 per cento.
Il presente disegno di legge costituzionale quindi, riscrivendo il secondo comma dell'articolo 83, riduce da tre a due il numero dei delegati regionali delle regioni diverse dalla Valle d'Aosta, riequilibrando l'incidenza delle regioni nella composizione del collegio che elegge il Presidente della Repubblica. Inoltre, stabilisce che, nell'elezione dei delegati, i membri del consiglio regionale possano esprimere una sola preferenza, in modo che, nelle regioni che eleggono due delegati, le minoranze possano essere rappresentate.
Art. 1.
1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, ad eccezione della Valle d'Aosta che elegge un solo delegato. Per l'elezione dei delegati i membri del Consiglio regionale votano esprimendo una sola preferenza ».