Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2524
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore MININNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2022

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di soppressione della circoscrizione Estero

Onorevoli Senatori. – A norma del primo comma dell'articolo 48 della Costituzione « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ».
La cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si acquista iure sanguinis, ossia per nascita da un genitore in possesso della cittadinanza.
Al 31 dicembre 2020 i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono 5.652.080 (dati del Ministero dell'interno), di cui circa 4 milioni sono elettori.
La legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, ha istituito, nell'ambito delle elezioni politiche, la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, mentre la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha assegnato alla circoscrizione Estero 12 deputati su 630 e 6 senatori elettivi su 315. Successivamente, la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha rideterminato il numero dei parlamentari eletti all'estero a 8 deputati su 400 e a 4 senatori su 200.
Fino al 2001 i cittadini residenti all'estero esercitavano il diritto di voto recandosi fisicamente in Italia, nella città italiana in cui essi risultavano iscritti nella lista elettorale; con l'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, cosiddetta legge Tremaglia, il voto si svolge anche per corrispondenza.
Se da un lato questa modalità di voto appare la più appropriata in considerazione della grandezza delle quattro macro zone in cui è divisa la circoscrizione estero (Europa, America meridionale, America settentrionale – America centrale, Africa – Asia – Oceania – Antartide), non potendosi prevedere, per ovvie ragioni di costi, un numero adeguato di seggi elettorali, è altrettanto vero che il voto per corrispondenza ha dimostrato tutta la sua farraginosità.
Gli italiani iscritti all'AIRE ricevono una busta con la scheda su cui votare, che devono rispedire imbustata al consolato più vicino. Si è spesso verificato che le schede non siano state recapitate agli elettori in tempo utile per essere rispedite votate al consolato, o addirittura non siano mai state recapitate.
Riguardo la personalità del voto, non c'è modo di verificare che chi compila la scheda e la invia al consolato sia effettivamente la persona a cui era indirizzata. In alcuni casi le schede verrebbero rubate dalle caselle postali o addirittura acquistate direttamente dalle tipografie che le stampano.
Non è certamente garantita neppure la segretezza del voto dal momento che l'elettore, non votando all'interno della cabina elettorale sotto la supervisione del personale di un seggio elettorale, può votare alla presenza di altre persone. Conseguentemente non è neppure garantita la libertà del voto essendo possibile coartare la volontà dell'elettore, non essendo questi isolato al momento del voto.
Esiste infine una vulnerabilità ai brogli anche nella fase di spoglio.
Il voto esercitato all'estero non garantisce quindi nessuna delle caratteristiche sancite dal secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione.
Pertanto, il presente disegno di legge costituzionale, modificando gli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, propone il ritorno alla modalità di voto precedente per i cittadini italiani all'estero, prevedendo la soppressione della circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere e, conseguentemente, dei seggi di Camera e Senato ad essa riservati, e stabilendo che l'esercizio del diritto di voto avviene sul territorio della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Soppressione della circoscrizione Estero)

1. All'articolo 48 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ha luogo sul territorio della Repubblica »;

b) il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

(Soppressione dei seggi della Camera dei deputati assegnati alla circoscrizione Estero)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « , otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero » sono soppresse;

b) al quarto comma:

1) le parole: « , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, » sono soppresse;

2) la parola: « trecentonovantadue » è sostituita dalla seguente: « quattrocento ».

Art. 3.

(Soppressione dei seggi del Senato della Repubblica assegnati alla circoscrizione Estero)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « , quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero » sono soppresse.

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.