Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2455
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE CARLO, RAUTI e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2021

Disposizioni in materia di sepoltura dei bambini non nati

Onorevoli Senatori. – L'articolo 7 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, consente la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, purché non siano stati dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, previo rilascio dei permessi di trasporto e di seppellimento dall'unità (ora azienda) sanitaria locale (ASL). A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
Non sempre, però, è garantita un'adeguata informazione in merito alle procedure per la sepoltura.
Il presente disegno di legge è volto, pertanto, a colmare questa carenza, introducendo disposizioni che, con specifico riferimento ai bambini non nati di età inferiore a ventotto settimane, prevedono il riconoscimento del diritto alla sepoltura, non solo in presenza della formale richiesta dei genitori, ma anche laddove questa risulti mancante. A tale fine, la lettera b) dell'articolo unico del disegno di legge, che novella il citato articolo 7 del regolamento di polizia mortuaria, impone alle ASL di assicurare un'adeguata informazione all'utenza sulla possibilità di richiedere la sepoltura. La lettera a) attribuisce alle ASL il compito di rilasciare, a fronte della richiesta formulata dai genitori, i permessi di trasporto e di seppellimento dei feti, e consente anche il trasporto dei feti effettuato a cura dei congiunti. La lettera c), infine stabilisce che la ASL garantisca la sepoltura anche laddove non venga formulata la richiesta da parte dei genitori. Tutto ciò è in coerenza con l'articolo 1, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza, nel quale si enuncia la tutela della vita umana, fin dal suo inizio, da parte dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per la sepoltura dei feti abortiti di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale. Il trasporto può essere effettuato a cura del genitore, dei genitori o dei parenti fino al secondo grado con mezzi propri. ».

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, in occasione di una procedura di revisione strumentale o farmacologica della cavità uterina, le unità sanitarie locali sono tenute a rendere note ai soggetti interessati, mediante opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le disposizioni, le facoltà e i termini di cui al presente articolo. »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. In caso di aborto verificatosi presso una struttura sanitaria, anche quando l'età presunta del concepito è inferiore a ventotto settimane e pari o superiore a novanta giorni, qualora il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado non provvedano o non lo richiedano entro quindici giorni, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'unità sanitaria locale competente per territorio, in un'area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i feti sono riposti in una cassetta, secondo la data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale o farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta. ».