Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2417
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VALENTE, PAPATHEU, RIZZOTTI, LAFORGIA, VONO, FEDELI, RAMPI, PITTELLA, GIACOBBE e IORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2021

Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall'obbligo istituzionale di vietare il ripetersi di delitti efferati come quello avvenuto nel 2009 in cui Federico Barakat, un bimbo di soli nove anni, fu ucciso con trentasette coltellate dal proprio padre, poi suicidatosi, nel corso di un incontro che doveva essere protetto, all'interno della azienda sanitaria locale (ASL) di San Donato Milanese. Sino ad oggi nessuno è stato ritenuto responsabile di quell'atroce delitto, avvenuto tra le mura di una struttura pubblica sebbene tutte le autorità coinvolte conoscessero la pericolosità dell'uomo e le minacce di morte nei confronti del piccolo e della madre, Antonella Penati.
Con il presente provvedimento si intende introdurre nel codice civile il nuovo articolo 317-ter recante provvedimenti riguardo i figli nei casi di violenza di genere o domestica; una disposizione che si inserisce nel lavoro sino ad ora svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Il testo riprende, infatti, il contenuto degli emendamenti presentati al disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (atto Senato n. 1662) e risponde alle esortazioni formali contenute nel rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul da parte del gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa (GREVIO), pubblicato il 13 gennaio 2020 – in tal senso si vedano i paragrafi da 180 a 188 – nella parte in cui richiede al nostro Paese di « valutare modifiche legislative per riconoscere in modo esplicito la necessità di tener conto degli episodi di violenza che rientrano nella Convenzione di Istanbul in sede di determinazione dell'affidamento dei diritti di visita di bambini » ed esprime « estrema preoccupazione per la diffusa prassi dei tribunali civili di considerare una donna che solleva la problematica della violenza domestica come un motivo per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore non collaborativo quindi una madre inadatta che merita di essere sanzionata », arrivando finanche a limitarne o escluderne i diritti genitoriali.
L'intento del provvedimento è quello di restituire centralità al ruolo della giurisdizione sia civile che minorile in un quadro più ampio di emersione della violenza di genere e domestica nella fase di affidamento dei figli, impedendo la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, ponendo al centro la tutela della salute psico-fisica dei minorenni e delle vittime e, infine, responsabilizzando in modo incisivo, in ordine alla loro sicurezza e protezione, i soggetti, pubblici o privati, che ne assumono, anche temporaneamente, la custodia o la vigilanza. Al riguardo, si evidenzia come il GREVIO abbia richiamato il nostro Paese ad operare un'adeguata valutazione del rischio anche nei processi civili, sostenendo che il diritto dei bambini e delle bambine a mantenere un legame con entrambi i genitori di cui all'articolo 337-ter del codice civile trova un'eccezione quando i minori siano esposti alla violenza domestica, come vittime o come testimoni.
Il presente disegno di legge, inoltre, si pone l'obiettivo di arginare prassi distorte, formatesi in alcuni uffici giudiziari, dove consulenti tecnici d'ufficio e operatori dei servizi sociali, non formati sulla delicata e complessa materia della violenza di genere e domestica, omettono di richiamare o valorizzare le violenze allegate o denunciate da uno dei genitori ritenendo che queste non rilevino ai fini della valutazione in merito alla capacità genitoriale e all'affidamento dei figli. L'effetto di queste prassi ha portato negli anni al paradosso della vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, espressamente vietata dall'articolo 18 della Convenzione di Istanbul, in particolare mediante la sospensione della loro responsabilità genitoriale, poiché spesso ritenute madri non adeguate, simbiotiche o calunniatrici. Prassi che hanno comportato un preoccupante incremento dei casi di affidamento dei figli ai servizi sociali, spesso privi della necessaria formazione in questo delicato ambito, specie in termini di prevenzione e protezione dei minorenni dalla violenza, come drammaticamente riportato da diversi fatti di cronaca.
Si evidenzia, infine, come il provvedimento de quo, incida su profili sia sostanziali che processuali trattandosi di ambiti strettamente connessi tra di loro, particolarmente nella fase di affidamento dei figli e di regolamentazione del diritto di visita dei genitori, ambiti che richiedono un incisivo e tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria in tutti casi in cui venga allegata o denunciata violenza intra-familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile, dopo l'articolo 317-bis è inserito il seguente:

« Art. 317-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica) – Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.

Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nelle ipotesi di cui al comma 3, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, con documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.

I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.

Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.

Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dall'emissione dello stesso se pronunciato in udienza ».