Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2021
Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Le recenti incertezze interpretative in materia di controlli, e in sede giurisprudenziale, stanno rischiando di compromettere le potenzialità di un settore che in molti contesti territoriali sta veramente rappresentando una valida alternativa all'abbandono e alla desertificazione economica e, al contempo, le prospettive di tante aziende che hanno deciso di investire in questo settore, cogliendone le potenzialità sia in termini di utilizzabilità sia in termini economici ed occupazionali.
La Canapa (Cannabis sativa L.) è stata coltivata in Italia per secoli, e ha rappresentato un materiale estremamente duttile e versatile, capace di dare risposte di qualità a una innumerevole mole di bisogni materiali e tecnologici.
Fino all'inizio del secolo scorso il nostro Paese era il secondo produttore mondiale di canapa, subito dietro all'Unione Sovietica, arrivando ad avere una superficie investita a questa coltura fino a oltre 80.000 ettari di terreno, in particolare in Emilia-Romagna e con importanti centri di lavorazione in tutto il Paese con epicentro in Piemonte, a Carmagnola, località che ha anche dato il nome ad una qualità particolarmente pregiata di canapa tessile ritenuta tra le migliori al mondo per qualità e resistenza delle fibre.
Poi una lenta ed inesorabile perdita di superficie e importanza economica e sociale.
Con l'approvazione della legge quadro nazionale sulla filiera della canapa – legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante « Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa » (cannabis sativa) – entrata in vigore il 14 gennaio 2017, questa coltura recupera un riconoscimento sociale e ritorna a essere indicata per la riduzione della desertificazione e dell'impatto ambientale in agricoltura, per la riduzione del consumo di suolo agricolo e per il mantenimento di biodiversità, come coltura alternativa a produzioni eccedentarie e come opportunità in una ottica di rotazione.
Con l'approvazione della legge, nel 2016, è stato delineato un quadro legislativo orientato alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della canapa in Italia, accompagnando la diffusione della sua coltivazione, che era in atto e che ne è stata rafforzata, in molte regioni, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli-Venzia Giulia, Sicilia e Sardegna, con potenzialità di diffusione su tutto il territorio nazionale.
La legge era nata con l'intento di sostenere e sviluppare una moderna filiera della canapa italiana, sfruttando tutte le potenzialità di questa pianta nei diversi settori di utilizzo e le sue qualità ambientali che la rendono una coltura adatta anche in un'ottica di sviluppo economico e sostenibile.
A seguito della sua approvazione e dei percorsi di attuazione messi in campo a livello nazionale, le regioni stanno normando la materia per sostenere la coltivazione della canapa, le filiere regionale e le imprese agricole del settore, ma sono insorte anche alcune difficoltà interpretative e alcune incongruenze sul piano dei controlli e conseguentemente sulle potenzialità e sulle prospettive del settore.
Il presente disegno di legge mira a introdurre pochi elementi di chiarimento puntuali, finalizzati a dare certezza normativa e al contempo a mettere in condizione il comparto di poter cogliere tutte le opportunità di nuovi utilizzi, che potenzialmente possono rafforzare il settore e le singole imprese, oltre a fornire materia prima che diversamente ci troveremmo a importare da altri paesi intra ed extra europei.
A tal fine, con l'articolo 1 si intende innanzitutto ampliare il campo di applicazione della legge n. 242 del 2016 anche ai materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, pur ovviamente nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori.
Inoltre, alla lettera b) dell'articolo 1, si chiarisce che gli utilizzi di cui al comma 2 afferiscono a tutta la pianta o sue parti come peraltro chiarito dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-663/18 su un prodotto importato dalla Repubblica Ceca in Francia, e che per la biomassa di cui trattasi valgono gli stessi limiti e le stesse modalità di analisi e di prelievo di THC previsti all'articolo 4 della presente legge.
L'articolo 2, infine, dispone semplicemente l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.
(Disposizioni in materia di filiera
agroindustriale della canapa)
1. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per le finalità industriali e commerciali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al primo periodo, controllato in qualunque situazione, non deve risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge, verificati ai sensi della normativa prevista dal medesimo articolo ».
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.