Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2021
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021
Onorevoli Senatori. –
Contesto dell'Accordo
L'ICGEB (Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia) è un'organizzazione internazionale intergovernativa che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie. Fondato nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), dal 1994 opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite. Il Centro è sostenuto da 65 Paesi, tra cui la maggior parte dei Paesi emergenti, e sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale.
Il Centro si articola in tre « componenti », localizzate rispettivamente a Trieste (che è anche de facto la sede centrale dell'organizzazione), Nuova Delhi e Città del Capo, dove lavorano circa 500 persone provenienti da circa 40 Paesi diversi. La struttura di Trieste è ospitata nell'Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca.
Lo statuto dell'ICGEB, siglato inizialmente da 25 Paesi, fu depositato presso le Nazioni Unite nel 1983 e l'anno successivo, in un meeting tenutosi a Vienna, fu accettata la proposta dell'Italia di articolare il Centro in due sedi principali cui potessero affiliarsi centri di ricerca e università dei Paesi aderenti, in modo da consolidare una massa critica di ricercatori e prodotti della ricerca. Le due sedi furono identificate in Trieste e New Delhi. Le attività sperimentali nei laboratori dell'ICGEB iniziarono nel 1987. Nel 1994, al momento dell'entrata in vigore del suo statuto una volta raggiunto il numero minimo di ratifiche, il Centro, che nel frattempo operava come programma speciale dell'UNIDO, divenne un'organizzazione internazionale autonoma. La terza sede dell'ICGEB fu inaugurata nel 2007 a Città del Capo, in Sud Africa.
Le attività del Centro, incluse le iniziative istituzionali e i progetti di ricerca scientifica e formazione condotti dalle tre sedi, sono guidate da un Board composto dai rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri. Un consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati di grande prestigio, ne ispira le attività scientifiche.
L'organizzazione internazionale è finanziata dall'Italia con un contributo annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro (nel 2011 tale finanziamento fu decurtato del 17 per cento, corrispondente a circa 2 milioni di euro).
La disponibilità gratuita della sede, per la quale l'Italia si è impegnata sin dalla menzionata riunione UNIDO di Vienna del 1984, pur mai messa in discussione non è ancora però stata sancita con legge dello Stato. I rapporti tra ICGEB ed Area Science Park sono finora stati regolati da una convenzione bilaterale rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017, quando un sensibile aumento dei costi di manutenzione straordinaria richiesti a ICGEB da Area Science Park (essenzialmente un ammortamento del valore degli edifici, sempre concessi nominalmente a titolo gratuito salvo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria) è stato contestato da ICGEB.
L'Accordo individua con esattezza le strutture dove è ospitato l'ICGEB e ne chiarisce la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione in modo che quella ordinaria sia a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento per Area Science Park previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti di ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie del sistema delle Nazioni Unite in Italia, facendo così chiarezza su un tema su cui c'erano state in passato delle zone d'ombra.
L'Italia, con legge 15 marzo 1986, n. 103, ha ratificato l'atto costitutivo del Centro, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.
Illustrazione dell'articolato dell'Accordo
Articolo 1
Definisce e illustra la terminologia utilizzata nel corpo dell'Accordo, comunque conforme a quella utilizzata in altri accordi di sede di organizzazioni internazionali ospitate in Italia.
Articolo 2
Illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro all'interno del sedime di « Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park » ed esattamente individuati nell'Allegato I. L'articolo specifica che la manutenzione ordinaria della sede spetterà al Centro, mentre quella straordinaria al Governo italiano.
Articolo 3
Reca il contributo annuo di 10 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare al Centro a decorrere dal 2021.
Articolo 4
Dettaglia la personalità giuridica e la capacità giuridica del Centro.
Articolo 5
Disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
Articolo 6
Richiama l'applicazione della Convenzione sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite – approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l'Italia ha aderito con legge 20 dicembre 1957, n. 1318.
Articolo 7
Dispone l'inviolabilità della sede del Centro e dei suoi archivi, e ne reca la destinazione d'uso.
Articolo 8
Autorizza le competenti autorità italiane a prendere, in caso di necessità, le misure di protezione della sede ritenute più opportune.
Articolo 9
Assicura l'impegno del Governo italiano a fornire al Centro i servizi e le utenze necessarie al suo funzionamento.
Articolo 10
Definisce i diritti del Centro nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.
Articolo 11, articolo 12 e articolo 14
Riconoscono al Centro (articolo 11), ai suoi funzionari (articolo 12) e agli esperti con cui il Centro dovesse collaborare (articolo 14) una serie di immunità e privilegi di portata decrescente, coincidenti con quelli previsti dalla Convenzione ONU sulle immunità e i privilegi.
Articolo 13
Regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari del Centro.
Articolo 15
Riconosce alcune immunità e privilegi ai rappresentanti degli Stati membri che partecipino a riunioni del Board of Governors o del Council of Scientific Advisers.
Articolo 16
Reca una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari del Centro e altri soggetti menzionati nell'Accordo.
Articolo 17
Reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale del Centro e dei familiari.
Articolo 18
Reca il dovere del Centro e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.
Articolo 19
Menziona la possibilità di accordi supplementari.
Articolo 20
Disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuare via negoziazione diretta e consultazioni tra le parti.
Articolo 21
Disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di eventuale risoluzione.
Illustrazione dell'articolato del DDL
Il disegno di legge si compone di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro e il contributo statale per la manutenzione straordinaria degli immobili futura e arretrata.
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa
Dichiarazione di esclusione dall'Air
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2021 ed euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.