Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2021
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpI
Onorevoli Senatori. – Il part time ciclico verticale, definibile anche come orario multi-periodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale.
In altre parole, le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane ancora in essere a tempo indeterminato.
Tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, per evitare di retribuire i mesi estivi durante i quali il servizio mensa è temporaneamente sospeso, e così risparmiare sul costo del lavoro.
Nei mesi di inattività, però, lavoratrici e lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata.
Non compete loro, quindi, nessuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmato a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la NASpI in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato ex ante in un contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinato dalla necessità di reperire una occupazione a condizioni non negoziabili).
Una prima tutela della condizione di queste lavoratrici e lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico (a titolo esemplificativo, si veda da ultimo la sentenza della Corte di cassazione n. 8160 del 24 aprile 2020, con ampio richiamo di precedenti in motivazione). Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno ma anche dal diritto europeo.
Ma questa tutela è del tutto insufficiente, posto che: 1) da una lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente « spalmati » sull'intero anno, e non invece riconosciuti, sia pure figurativamente, per i periodi non lavorati, e quindi valgono per la data di accesso alla pensione ma non incidono sul suo ammontare; 2) dall'altro, rimane a monte del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività, mediante un ammortizzatore sociale che perlomeno riduca lo stato di disagio economico e sociale di una fascia di manodopera retribuita con salari medi a livelli tali da non riuscire a garantire loro una vita libera e dignitosa.
La presente iniziativa legislativa si propone dunque di porre rimedio a questa iniqua situazione, riconoscendo ai dipendenti titolari di un contratto a tempo parziale verticale ciclico la NASpI per i periodi in cui la loro prestazione non venga utilizzata, esattamente come fossero anche formalmente (e non solo sostanzialmente) disoccupati.
Per evitare abusi nell'utilizzo di questa tipologia contrattuale si prevede però che il programma negoziale concordato tra dipendente e datore di lavoro sia ancorato ad esigenze temporanee predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
Presupposto per accedere al trattamento della NASpI è altresì che il periodo programmato di mancata attività non superi le tredici settimane l'anno, e che, quindi, a contrario, quello di effettivo lavoro raggiunga almeno le trentanove settimane annue con ciò realizzandosi un ragionevole contemperamento tra contribuzione versata all'ente previdenziale e prestazione assicurativa da questo erogata al dipendente.
Condizione per il riconoscimento del beneficio, al quale si accede previa presentazione di apposita domanda in via telematica all'INPS nel termine di decadenza di quindici giorni dalla sospensione dell'attività, è l'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro dell'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale.
La NASpI è infine incompatibile con altri redditi da lavoro o di pensione ovvero con indennità di malattia o di infortunio percepiti dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.
Al fine di sostenere economicamente l'intervento dell'ammortizzatore sociale, viene previsto un contributo addizionale del 2,4 per cento sulla retribuzione imponibile specificamente riservato ai contratti di lavoro part time ciclico verticale, che va a sommarsi a quello ordinariamente previsto che è pari al 1,61 per cento sulla retribuzione imponibile, anche questo posto interamente a carico del datore di lavoro.
Il presente disegno di legge, si compone di tre articoli.
L'articolo 1 riconosce la NASpI alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno. In particolare, nei commi 2-ter e 2-quater viene specificato che si ha diritto a percepire la NASpI a condizione che il lavoratore sia iscritto alle liste di disoccupazione presso il Centro dell'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Viene specificato, inoltre, che la NASpI non è riconosciuta a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.
L'articolo 2 specifica che ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Infine, l'articolo 3, reca la copertura finanziaria.
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.
2-quater. La NASpI di cui al comma 2-bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta. ».
Art. 2.
(Contributo addizionale)
1. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.