Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2228
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CANDURA, FUSCO, PEPE, CASOLATI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Disposizioni in materia di armi bianche

Onorevoli Senatori. – L'attuale normativa italiana in materia di armi bianche è estremamente vetusta, visto che risale all'epoca dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773 del 1931. La successiva, copiosa stratificazione normativa dei decenni successivi non l'ha in alcun modo modificata, facendo sì che oggi, nel 2021, l'Italia sia l'unico Paese dell'Unione europea nel quale è prevista l'equiparazione giuridica delle armi bianche a quella delle armi da fuoco. Ne consegue che chi eredita la sciabola dal nonno che fece il soldato deve presentare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza esattamente come se detenesse una pistola o un fucile e rischia le medesime sanzioni nel caso in cui venga trovato sprovvisto della denuncia. Questa disciplina giuridica determina un paradosso tale per cui in Italia è perfettamente legale (e ha perfettamente senso) acquistare in libera vendita un coltello da cucina affilatissimo, senza alcun adempimento di pubblica sicurezza, mentre, nel caso in cui venisse trovata nella propria soffitta una baionetta spuntata e arrugginita della seconda guerra mondiale, bisognerebbe interessare le autorità di pubblica sicurezza per la sua detenzione. Tutto questo ha un duplice effetto: da un lato espone il cittadino a sanzioni anche piuttosto pesanti per una condotta che non ha alcun differente valore rispetto alla detenzione di coltelli da cucina, roncole, attrezzi per il giardinaggio in generale; dall'altro, richiede agli uffici di pubblica sicurezza un aggravio di lavoro per la gestione delle collezioni di armi bianche che, ai fini della pericolosità sociale, hanno la medesima incidenza di una collezione di coltelli (che, si ribadisce, è di libera vendita e detenzione per ovvie ragioni, non si può chiedere il porto d'armi a una casalinga per i coltelli che usa per mangiare). Inoltre, questa normativa pone serie limitazioni all'attività dei collezionisti, che non possono importare armi bianche dall'estero a causa della limitazione prevista dall'articolo 49 del regolamento per l'esecuzione del TULPS (di cui al regio decreto n. 635 del 1940), che impedisce l'importazione di armi per le quali sia vietato il porto.
Lo scopo della presente proposta di riforma è quello di assimilare le armi bianche agli altri strumenti da punta e da taglio, per i quali attualmente non è prevista licenza per l'acquisto, né denuncia per la detenzione, ma è invece previsto che per il porto al di fuori delle mura domestiche il proprietario abbia un giustificato motivo. Nel caso in cui non sussista il giustificato motivo, si determina l'irrogazione di una sanzione peraltro piuttosto pesante, che l'articolo 4 della legge 110 del 1975 quantifica da sei mesi a due anni di reclusione e da 1.000 a 10.000 euro di ammenda.
L'assimilazione delle armi bianche agli strumenti da punta o da taglio atti all'offesa alla persona consentirebbe, di conseguenza, di sgravare gli uffici di pubblica sicurezza da tutte le pratiche di gestione delle denunce di detenzione, consentirebbe ai collezionisti di acquistarle, venderle e scambiarle liberamente ma, nello stesso tempo, continuerebbe a consentire di reprimere con efficacia il loro eventuale porto al di fuori delle mura domestiche senza un giustificato motivo. L'assimilazione delle armi bianche agli strumenti atti a offendere continuerebbe, inoltre, a consentire di considerare le medesime come « armi » agli effetti previsti dal codice penale (per esempio per l'applicazione della fattispecie di rapina a mano armata), come è già previsto dal secondo comma, numero 2), dell'articolo 585 del codice penale.
È appena il caso di ricordare che la lesività delle armi bianche è del tutto identica a quella dei comuni coltelli da cucina o degli attrezzi per giardinaggio, laddove invece il loro costo, di norma, è superiore in quanto spesso è legato a valutazioni di tipo storico-collezionistico. Ne consegue che, per i propri scopi, la criminalità normalmente non si avvale di armi bianche di provenienza illegale, preferendo di gran lunga strumenti da punta o da taglio di normale reperibilità e di bassissimo costo. Ne consegue che una assimilazione delle armi bianche agli strumenti da punta o da taglio non avrebbe alcuna contropartita in termini di sicurezza sociale, perché già ora la criminalità non fa alcun impiego di armi bianche illegali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, di cui all'articolo 45, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non sono considerati armi.

2. Ai sensi dell'articolo 80, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, gli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo non si possono portare senza giustificato motivo.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 2.

1. All'articolo 585, secondo comma, del codice penale, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta esclusione per gli strumenti da punta e da taglio ».