Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2021
Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico
Onorevoli senatori. – Com'è noto, l'attuale inquadramento giuridico del profilo professionale di odontotecnico pone in evidenza – e non da adesso – l'ingiustificabile inadeguatezza del relativo impianto normativo. Il corpo di regole inteso a disciplinarne la figura risale, addirittura, al regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Ovviamente, la recessività dello strumento normativo impiegato non documenta soltanto l'oggettivo ritardo accumulato dal legislatore nell'aggiornare fonte e disciplina, ma, più in generale, è sintomo dell'inerzia tradita dalla politica nel sovraintendere al processo di evoluzione delle professioni sanitarie, cui è stata soggetta, per l'appunto, anche l'attività di odontotecnico.
Sarebbe stato il caso, infatti, di esigere e, conseguentemente, codificare requisiti di ben più congrua qualificazione, ai fini dell'espletamento di mansioni e prestazioni ascrivibili alla professione odontotecnica, tanto da pensare a uno specifico percorso di istruzione superiore. Si è preferito, invece, seguitare nell'immobilismo normativo, con grave danno inferto alla professionalità del lavoro di odontotecnico. Senza contare il perturbamento recato alla tutela della salute, la quale – occorrerebbe non dimenticarlo – costituisce un diritto fondamentale per il singolo e un interesse per l'intera collettività. Nonostante i chiaroscuri di contesto, per parte delle associazioni degli odontotecnici, l'intendimento resta quello di presidiare e far valere le buone ragioni degli operatori sanitari appartenenti alla categoria. Nessun indietreggiamento o spazio a forma alcuna di arrendevolezza da parte loro, e i proponenti lo condividono; semmai, un rafforzato e comune impegno, sospinto da spirito di coesione, per conseguire l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico, così da essere attratta nel quadro delle professioni sanitarie, in qualità di professione afferente all'area tecnico-assistenziale della filiera della tutela della salute dentale.
Il riconoscimento della qualifica professionale configurerebbe il sacrosanto approdo per una figura che – oggi più che mai – è in grado di rendere evidenti le precondizioni che sorreggono la detta pretesa. La realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l'utilizzo delle correlative attrezzature presuppongono, infatti, un elevato e, in prospettiva, crescente livello di formazione scientifica, implicando, giocoforza, un maggior grado di autonomia e conseguente responsabilità. Ciò è ancor più vero, se si tiene conto dell'imminente entrata a regime – prevista per il 26 maggio – delle norme approntate dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017. In sostanza, il diritto europeo richiede ai nostri « fabbricanti » massima attenzione sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della rintracciabilità dei richiamati dispositivi. L'odierna deminutio non è quindi più ammissibile.
Il legislatore non può che prendere atto degli avanzamenti intervenuti in ambito sanitario e delle trasformazioni in atto e rendere la dovuta dignità giuridica a chi ogni giorno svolge con valentia la professione di odontotecnico. Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario introdurre una regolamentazione transitoria per chi già opera nel settore, recando, in parallelo, un moderno assetto di disposizioni preordinate all'abilitazione e allo svolgimento dell'attività odontotecnica. Occorre guardare con fiducia all'avvenire: ergo, è tempo di designare il futuro della professione.
Le associazione degli odontotecnici avviarono nel febbraio 2000 con il Ministero della salute (Ministro Rosi Bindi) il confronto per un nuovo profilo dell'odontotecnico sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, confronto che si concluse nel giugno 2001 (Ministro Umberto Veronesi) con l'invio da parte di quest'ultimo alla seconda sezione del Consiglio superiore di sanità (CSS) (competente per i pareri) presieduta dal professor Raffaele Cuccurullo.
Ad ottobre-novembre 2001 la seconda sezione CSS, con il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e dell'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), approvò un testo concordato con le associazione degli odontotecnici.
A dicembre 2001, il Ministero della salute (Ministro Gerolamo Sirchia), preso atto del parere favorevole del CSS, inviò il testo del profilo al Consiglio di Stato per l'ultimo parere previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992.
Ad aprile 2002, il Consiglio di Stato rinviò il testo al Ministero della salute poiché l'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione, con il referendum confermativo dell'ottobre 2001, prevedeva, anche in materia di professioni, la cosiddetta « legislazione concorrente » Stato-regioni, invitando il Ministero a proporre al Parlamento una specifica legge, e cioè la legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Sulla base della nuova legge, le associazione degli odontotecnici avviarono un confronto con il Ministero della salute che, costituita l'apposita commissione presso il CSS nel 2007, inviò il vecchio testo già approvato nel 2001, che venne leggermente modificato con l'assenso delle associazione degli odontotecnici.
In tale sede la FNOMCeO e l'ANDI, che facevano parte dell'apposita commissione costituita in seno al CSS, votarono contro in aperta contraddizione con quanto fatto precedentemente, facendo diventare il profilo dell'odontotecnico oggetto dei forti contrasti interni al mondo odontoiatrico.
Il CSS approvò comunque il testo del profilo che fu trasmesso alle regioni, in particolare al coordinamento degli assessori regionali nei confronti del quale si accese una vera e propria disputa fra associazione degli odontotecnici e mondo odontoiatrico tanto che risultò praticamente impossibile per anni avere un parere favorevole da parte delle regioni, nonostante alcune di esse si dichiararono d'accordo con il nuovo profilo.
La situazione di stallo si protrasse per alcuni anni; nel 2014 le associazione degli odontotecnici ripresero l'iniziativa sul profilo con una serie di iniziative e manifestazioni. Lo stesso Ministero della salute (Ministro Beatrice Lorenzin) si dichiarò pubblicamente favorevole al profilo nel caso in cui il referendum costituzionale del dicembre 2016 fosse approvato, riportando le competenze in materia al Ministero stesso.
L'11 gennaio 2018 venne approvata la legge n. 3 del 2018, detta « legge Lorenzin », che prevede alcune modifiche all'iter previsto dalla previgente legge sulle professioni sanitarie. In sede di dibattito alla Camera e al Senato, alcuni emendamenti furono trasformati in ordini del giorno impegnando il Governo a tener conto, per quanto riguarda gli odontotecnici, dei passaggi già fatti con la precedente legge (parere favorevole del Ministero della salute e del CSS).
Dal 2000 ad oggi le varie associazioni degli odontotecnici, oltre a una incessante attività di lobbying presso gli interlocutori istituzionali, hanno organizzato numerose iniziative a sostegno del nuovo profilo con manifestazioni, sit in davanti al Parlamento e al Ministero della salute, audizioni presso varie Commissioni parlamentari e convegni.
Il disegno di legge che si propone ricalca e fa proprio lo schema di profilo professionale già approvato dal CSS nel 2007 e quindi legittimato dal massimo organismo scientifico del Ministero della salute.
Art. 1.
(Istituzione della professione sanitaria
di odontotecnico)
1. In deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, con la presente legge la professione sanitaria di odontotecnico è ricompresa tra le professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.
2. Per « odontotecnico » si intende il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e dell'iscrizione allo specifico albo professionale di cui all'articolo 3, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
3. L'odontotecnico può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
Art. 2.
(Contesti operativi)
1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all'interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l'esclusiva responsabilità dell'odontotecnico.
2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in regime di lavoro autonomo.
Art. 3.
(Abilitazione e iscrizione all'albo professionale degli odontotecnici)
1. Al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario conseguire la laurea in odontotecnica, da istituire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed essere iscritto all'albo professionale degli odontotecnici istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui alla legge n. 3 del 2018.
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico. Il Ministero dell'università, di concerto con il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'ordinamento didattico della laurea di cui al comma 1.
3. Le università provvedono alla formazione dell'odontotecnico attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con altre facoltà. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato A al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, recante l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici è abrogato.
Art. 5.
(Norma transitoria)
1. I titoli di odontotecnico conseguiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, di cui al decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, sono equipollenti al diploma di laurea in odontotecnica di cui all'articolo 3 della presente legge e idonei al proseguimento dell'attività professionale secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge e consentono la formazione post-laurea compresa l'iscrizione alla specifica laurea magistrale.