Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2021
Disposizioni in materia di transizione ecologica per il contrasto all'aumento dei gas serra fluorurati provenienti dalla refrigerazione commerciale
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende creare uno strumento di incentivazione in ambito industriale volto a favorire il percorso del Paese verso la neutralità carbonica, in linea con l'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030 sancito nella legge europea sul clima, e con quello del raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, previsto dall'European Green Deal di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final).
Oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990 principalmente a causa del consumo degli idrofluorocarburi (HFC) nella refrigerazione, nel condizionamento (specialmente nelle autovetture) e negli aerosol farmaceutici. Questi gas sono stati responsabili nel passato della riduzione dello strato di ozono e sono oggi corresponsabili dell'acuirsi della crisi climatica.
In luce di ciò, a livello internazionale si è intervenuti attraverso l'Accordo di Parigi e il successivo emendamento di Kigali (emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo stato dell'ozono), in vigore dal 2019, che richiedono di abbandonare gli HFC in favore dei refrigeranti naturali. E mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia esse aumentano esponenzialmente a causa della manutenzione dei vecchi supermercati e ipermercati che utilizzano refrigeranti altamente impattanti sul clima e che disperdono in ambiente il 12-15 per cento all'anno di questi gas a causa delle perdite in esercizio.
Secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA quantifica inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050.
Il disegno di legge mira a contrastare alla fonte gli effetti climatici dei refrigeranti HFC utilizzati nella refrigerazione commerciale, diminuendone drasticamente il consumo alla fonte e favorendo l'utilizzo di sistemi alternativi, moderni e più sostenibili, che sono già ampiamente disponibili sul mercato.
Infatti, a seguito dell'implementazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, che ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030, l'industria della refrigerazione commerciale ha completamente adattato le sue tecnologie e il suo portafoglio di prodotti privilegiando i refrigeranti a base naturale, anidride carbonica e propano, che sono attualmente utilizzati nel mercato nei sistemi di refrigerazione nuovi e che non provocano alcun effetto serra diretto.
I tempi appaiono quindi maturi, sia a livello politico che di mercato, per intervenire con un programma strutturale di riconversione (retrofit) degli impianti di refrigerazione commerciale più vecchi e altamente impattanti sul clima con impianti dotati di moderne tecnologie a refrigerante naturale e migliorata efficienza energetica, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono una leadership assoluta a livello mondiale.
In particolare, l'articolo 1 mira a istituire un credito di imposta per gli interventi di sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciali altamente impattanti sull'ambiente con apparecchiature che utilizzano refrigeranti a base naturale. In dettaglio, il comma 2 individua un'aliquota di credito decrescente in relazione all'investimento, corrispondente al 40 per cento per gli investimenti fino a 300.000 euro, del 25 per cento per gli investimenti fino a 500.000 euro e del 10 per cento per gli investimenti superiori a 500.000 euro. Il comma 3 specifica che sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che utilizzino refrigeranti a base naturale, quali anidride carbonica (R744, CO2) e propano (R290). Il comma 4 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2027, tempo stimato come ragionevole considerando le caratteristiche del mercato, la predisposizione all'acquisto e il raggiungimento degli obiettivi climatici. Il comma 5 prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature, e specifica che esso non concorre alla formazione del reddito. Il comma 6 prevede che il credito di imposta possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 7 precisa che, con un ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Infine, l'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, calcolando in 120 milioni di euro annui gli oneri derivanti dalla misura e individuando la copertura tramite eguale riduzione del fondo per le esigenze indifferibili.
Art. 1.
(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)
1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final), per le imprese la cui attività prevalente è il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.11), è riconosciuto un credito d'imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
3. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).
4. Al fine di pervenire a una completa sostituzione degli impianti attualmente esistenti con un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500, il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2027.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.