Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021
Disciplina della professione di guida turistica
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge definisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di distribuzione delle competenze sanciti dalla Costituzione e dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti. Tale disegno di legge si limita a formulare i princìpi fondamentali di regolamentazione della professione lasciando alle regioni la disciplina della materia nel rispetto degli stessi. L'intervento del legislatore, al fine di rendere chiara e univoca la normativa, risulta, ad oggi, inderogabile, considerato che la disciplina della professione delle guide turistiche è stata oggetto di numerosi tentativi di riforma, anche a seguito degli interventi di recepimento delle disposizioni europee, che hanno generato caos e un'anarchia legislativa assoluta. È inoltre una riforma essenziale per un Paese come l'Italia che vive di turismo e di cultura ma da circa otto anni attende una legge di riordino della professione di guida turistica. Il nostro Paese è infatti conosciuto e apprezzato a livello mondiale per la sua bellezza e ricchezza dal punto di vista storico, culturale, architettonico, artistico, archeologico e monumentale e, non a caso, ha il più alto numero di siti tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Un immenso patrimonio, che va valorizzato e salvaguardato anche attraverso misure di tutela e di formazione delle guide turistiche che hanno il compito di illustrarne ed esaltarne la bellezza.
Nel dettaglio, con il presente disegno di legge si intende innanzitutto delineare l'oggetto della professione di guida turistica, come definito dall'articolo 2, alla quale è affidato il compito di illustrare, interpretare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale, storico, paesaggistico, artistico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali, dei quali trasmette al visitatore le caratteristiche, gli aspetti e i valori.
L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle guide turistiche al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo. In particolare, propedeutico all'iscrizione all'elenco nazionale e all'esercizio della professione di guida turistica è il superamento dell'esame di abilitazione professionale, introdotto dall'articolo 5, secondo modalità stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'esame può essere sostenuto dopo lo svolgimento dei corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, di cui all'articolo 6.
L'articolo 7 è frutto delle difficoltà, che hanno incontrato e incontrano le guide turistiche, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da COVID-19 e introduce un codice ATECO specifico per le guide turistiche per una veloce e precisa individuazione del numero e dei professionisti operanti nello Stato italiano.
L'articolo 8 attribuisce alle guide turistiche abilitate all'esercizio della professione il diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti che costituiscono oggetto della professione medesima.
L'articolo 9 introduce il criterio della proporzionalità tra la qualità e quantità della prestazione professionale e il compenso percepito per la stessa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.
L'articolo 10 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione.
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente disegno di legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge.
Art. 2.
(Definizione e oggetto della professione)
1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.
2. L'attività di guida turistica corrisponde ad ogni effetto a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia europea C/180/89 e sottoposta alla disciplina degli articoli 59 e 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni materiali e immateriali, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico, della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati;
c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.
4. Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale mediante la conduzione e l'illustrazione operata da una guida turistica abilitata.
5. Le guide turistiche abilitate possono conseguire ulteriori specializzazioni:
a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici specifici dell'ambito dell'area geografica di esercizio;
b) per settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili.
Art. 3.
(Professione di guida turistica)
1. L'esercizio della professione di guida turistica è consentito esclusivamente a coloro che hanno conseguito il titolo specifico previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 e a seguito dell'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 4.
2. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti del territorio nazionale per i quali è stata conseguita la specifica abilitazione.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, nonché nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/958/UE, del 28 giugno 2018, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale o frequentare un tirocinio di formazione.
4. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.
5. I cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e devono sostenere una prova attitudinale.
Art. 4.
(Elenco nazionale)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale possono essere iscritti tutti coloro che hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 5. L'esercizio della professione di guida turistica avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco nazionale.
2. L'elenco nazionale è aggiornato con cadenza semestrale.
3. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) le modalità di iscrizione all'elenco nazionale e la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti al comma 4;
b) i criteri per l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) i contenuti della prova attitudinale e del tirocinio di formazione di cui all'articolo 3;
d) le modalità di rilascio della tessera professionale di guida turistica con l'indicazione dei dati di cui al comma 5.
4. Sono iscritti nell'elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini extracomunitari, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro autonomo, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) non avere subìto condanne passate in giudicato per delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;
d) avere compiuto la maggiore età.
5. Nell'elenco nazionale confluiscono i dati personali degli iscritti e le annotazioni delle lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.
Art. 5.
(Esame di abilitazione)
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, è indetto, con cadenza bimestrale, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:
a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;
d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN);
e) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione per le specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.
Art. 6.
(Corsi di formazione)
1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.
2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze relative ai seguenti ambiti:
a) patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
b) patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 e i corsi di formazione per le specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e).
4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono poste a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi di collaborazione per l'istruzione universitaria.
Art. 7.
(Codice ATECO)
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un codice ATECO per la professione di guida turistica come definita dalla presente legge.
Art. 8.
(Ingresso gratuito)
1. Le guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.
Art. 9.
(Compensi professionali)
1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficienti ad assicurare al professionista e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. I compensi fissati per la prestazione professionale devono essere proporzionati al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
Art. 10.
(Divieti e sanzioni)
1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.
3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.
4. Nell'ambito di uno stesso servizio di accompagnamento a singole persone o gruppi, è fatto divieto di svolgere contemporaneamente le attività professionali proprie della guida turistica e dell'accompagnatore turistico a coloro che sono in possesso di entrambe le abilitazioni.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi da 2 a 4.