Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2150
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FERRAZZI, BOLDRINI, ASTORRE, BITI, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, DE POLI, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2021

Disposizioni in favore degli orfani delle vittime della pandemia da COVID-19

Onorevoli Senatori. – Secondo quanto riportato nel quinto rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) tra il mese di febbraio e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 75.891 decessi nel Sistema di sorveglianza nazionale integrata COVID-19 dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Nell'anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6 per cento).
Ad oggi ci sono più di 104.000 vittime, numero purtroppo destinato inesorabilmente ad aumentare.
Molte di queste persone avevano figli ancora minorenni.
Sono numerosi gli studi che documentano quanto la generazione dei nostri figli adolescenti sia stata e sarà segnata dalla pandemia in termini formativi, psicologici, relazionali, ma i bambini e i ragazzi che hanno subìto la perdita di un genitore pagheranno un costo certamente più caro.
È necessario e doveroso dare a questi bambini e a questi ragazzi un segnale di solidarietà e di sostegno, per proteggerli, per accompagnarli e allo stesso tempo per comunicare in modo tangibile che il nostro Paese non vuole e non può dimenticare il terribile tributo di vite che sta pagando alla pandemia prendendosi cura delle giovani generazioni, quindi del nostro futuro, investendo su di esso. Aiutando i bambini e i ragazzi orfani delle vittime della pandemia da COVID-19, potremmo aiutare anche il nostro Paese che si appresta a costruire un futuro nuovo nel quale siamo tutti chiamati con decisione a un cambio radicale di paradigma.
Per questi motivi, il presente disegno di legge prevede l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o di entrambi i genitori vittime della pandemia da COVID-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime della pandemia da COVID-19 per il sostegno allo studio e all'inserimento nell'attività lavorativa)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o di entrambi i genitori vittime della pandemia da COVID-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al citato comma 1.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica degli orfani delle vittime della pandemia da COVID-19)

1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro annui, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.