Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1561
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2019

Modifiche al codice penale per il contrasto al fenomeno delle cosiddette « stese », agli spari in luogo pubblico e all'utilizzo improprio di armi elettriche

Onorevoli Senatori. – Da diversi anni in Campania, ed in particolare nella città di Napoli, è in atto un fenomeno criminale che consiste nell'effettuare spari o raffiche di armi da fuoco in modo furioso e del tutto casuale, per le vie o le piazze della città, da parte di elementi, spesso giovanissimi, dei nuovi clan.
Tali manifestazioni plateali, volte a dimostrare la presenza di nuove bande delittuose pronte ad imporre la loro egemonia sul territorio, vengono generalmente definite con il termine « stese », mutuato dal gergo criminale partenopeo, perché all'apparire dei giovani camorristi armati, di solito a bordo di motocicli, i passanti si stendono a terra per evitare di diventarne bersaglio.
Numerose risultano tuttavia le persone già colpite, per strada o nelle loro abitazioni, ferite o uccise dai proiettili vaganti ed evidente appare, di conseguenza, il diffuso clima di paura e sottomissione degli abitanti dei territori resi ostaggio da tali gruppi malavitosi emergenti.
In Campania, in particolare, le stese sono portate a compimento come strumento criminale indispensabile per affermare il proprio potere a livello locale e non si tiene conto, quindi, della possibilità di colpire ignari passanti o delle conseguenze che da tale gesto potrebbero derivare in termini di azioni statali repressive.
Diversi e significativi, infatti, sono stati gli episodi che hanno provocato sgomento sia a livello cittadino che nazionale; come non menzionare, a tal proposito, la stesa che ha ucciso un giovane ragazzo nel quartiere Sanità a Napoli nel 2015 o quella che ha colpito una caserma dei Carabinieri nel quartiere di Secondigliano nel 2016.
« Le segnalazioni relative alle cd. “stese” commesse da giovanissimi, negli anni 2016/2017, sono state 52; il modus operandi ricorrente in occasione delle rapine è quello di azioni condotte a volto scoperto, con l'uso di armi e in danno di banche, supermercati e uffici postali » (cfr.: risoluzione del Consiglio superiore della magistratura in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore della criminalità minorile nel Distretto di Napoli. Delibera 11 settembre 2018).
Il fenomeno è estremamente preoccupante, lo Stato deve intervenire affinché questo non possa diffondersi ulteriormente in quelle regioni in cui i minori sono più a rischio, a causa di determinati contesti di degrado sociale e povertà, e dove storicamente sono saldamente radicate mentalità e organizzazioni mafiose, ad esempio quindi in grandi contesti urbani come Reggio Calabria e Palermo.
È necessaria, allora, una risposta concreta ed efficace da parte dell'apparato statale nel suo complesso, con azioni mirate a livello legislativo e al contempo culturale, considerato inoltre che il territorio da solo non è in grado di rappresentare una risposta efficace non possedendo strumenti idonei a tal fine.
In altri termini, non è possibile contrastare tale fenomeno senza prevedere una campagna di scolarizzazione e sensibilizzazione dei territori colpiti, proprio perché come emerge dalla Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), relativa al primo semestre 2016, queste nuove realtà, non storicamente radicate sul territorio e prive di una forza economica consolidata, sono emerse in quei luoghi caratterizzati da una densità abitativa molto alta, presso i quali si concentrano povertà, emarginazione, assenza di nuclei familiari coesi da un'integrità di valori e tassi elevati di evasione scolastica.
A ben vedere, quindi, tutti questi elementi rappresentano l'humus ideale per il radicamento della criminalità organizzata, che si propone alle nuove generazioni come modus vivendi alternativo dal punto di vista lavorativo, ma pur sempre funzionale ai loro interessi.
Per di più, nella relazione della DIA, relativa al secondo semestre 2017, si rileva un ulteriore radicamento delle stese, in particolare dopo lo smantellamento di interi clan da parte delle Forze dell'ordine o la vera e propria implosione di alcune organizzazioni criminali.
L'intervento sul contesto generale dal quale è più facile che le stese emergano potrebbe controbilanciare la mancanza di prevedibilità nell'agire di questi gruppi malavitosi emergenti e l'assenza di una loro strategia comune.
Il presente disegno di legge rappresenta il primo passo in tal senso, al fine di rafforzare il quadro normativo che sanziona tale fenomeno, apportando delle modifiche al codice penale e prevedendo, altresì, un'apposita norma sull'utilizzo non autorizzato di armi elettriche, sperimentalmente usate dalla Forze dell'Ordine già da qualche tempo, ma che potrebbero essere usate da criminali per portare a termine i loro piani in modo illecito, siano essi giovanissimi o meno.
L'articolo 1 del presente disegno di legge apporta delle modifiche al codice penale, prevedendo alla lettera a), l'introduzione di una nuova fattispecie penale, nel titolo V del libro secondo, relativo ai delitti contro l'ordine pubblico, che punisca con la reclusione da uno a tre anni chiunque esploda colpi con arma da fuoco ovvero utilizzi armi ad impulso elettrico.
La lettera b) del medesimo articolo interviene sostituendo l'articolo 703 del codice penale, punendo con l'ammenda fino a euro 500 chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.
La disposizione che si intende inserire nel codice penale, attraverso la lettera a) dell'articolo 1, con riferimento all'utilizzo di armi in luogo pubblico, si aggiunge ad una norma già vigente, e contenuta nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante « Disposizioni per il controllo delle armi », che all'articolo 6 sanziona « Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».
Tale fattispecie, a differenza di quella che si vuole introdurre con il presente disegno di legge, richiede necessariamente che in sede processuale sia provata la sussistenza del dolo specifico che si estrinseca nell'intenzione di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica.
La lettera c) dell'articolo 1, inoltre, introduce una fattispecie contravvenzionale a carico del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale, che ometta di esercitare nei confronti del minore il controllo necessario, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni inerenti alle misure di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. La sanzione irrogata sarà l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 250 a 5.000 euro.
L'articolo 2 del presente disegno di legge, modificando l'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fa in modo che la pena venga aggravata se l'ipotesi delittuosa che si propone di introdurre è commessa da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
L'articolo 3, infine, intende promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno delle stese, con il supporto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti pubblici e privati. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno delle stese sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo V del libro secondo è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 421-bis. – (Spari in luogo pubblico) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in direzione di tali luoghi, esplode colpi con arma da fuoco ovvero utilizza armi ad impulso elettrico, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

È prevista la reclusione da due a quattro anni se il fatto è commesso:

1) da persona travisata o da più persone riunite;

2) in luogo pubblico ove sia adunanza o concorso di persone »;

b) l'articolo 703 è sostituito dal seguente:

« Art. 703. – (Accensioni ed esplosioni pericolose) – Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 500.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi »;

c) dopo l'articolo 731 è inserito il seguente:

« Art. 731-bis. – (Omesso controllo del minore) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, che omette di esercitare nei confronti del minore il controllo necessario, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni inerenti alle misure di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è punito con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 250 euro a 5.000 euro ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 71 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « 418, » è inserita la seguente: « 421-bis, ».

Art. 3.

(Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno delle « stese »)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno e con i Dipartimenti per le pari opportunità e per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno delle cosiddette « stese », con il supporto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti pubblici e privati.

2. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto alle « stese » e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

3. Per le esigenze di cui al presente articolo, connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno delle « stese », sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da riversare sul fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.